TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2025-01-07, n. 202500008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2025-01-07, n. 202500008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202500008
Data del deposito : 7 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2025

N. 00008/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00139/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2019, proposto da
Eurofidi - Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.C. A R.L. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Colagrande, Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via Vittorio Veneto 11;



contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;



nei confronti

Ascomfidi Pescara, non costituito in giudizio;



per l’annullamento,

previa adozione di misura cautelare,

- della determinazione n. DPG14/08 del 14 febbraio 2019, tramessa via pec in pari data, della Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione Ricerca e Università - Servizio Imprenditorialità - Ufficio Accesso al Credito avente ad oggetto “ DGR n. 885 del 22/11/2018 avente ad oggetto: “Approvazione delle “Disposizioni operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)” e del relativo Schema di Convenzione” - Recupero risorse assegnate a Eurofidi Società Consortile di garanzia collettiva fidi S.c.a.r.l. in liquidazione (codice fiscale 80103360014) ”;

- della nota prot. n. 0021530/19 del 23 gennaio 2019 della Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione Ricerca e Università - Servizio Imprenditorialità - Ufficio Accesso al Credito, avente ad oggetto “ Approvazione delle “Disposizioni operative per la gestione delle risorse della ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)” e del relativo Schema di Convenzione” - Avvio procedimento di recupero somme ”;

- ove occorra, della deliberazione n. 885 del 22 novembre 2018 della Giunta Regionale dell’Abruzzo, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 4 del 23 gennaio 2019, avente ad oggetto “ Approvazione delle “Disposizioni operative per la gestione delle risorse ex linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita)” e del relativo Schema di Convenzione ”;

- ove occorra, della deliberazione n. 396 del 21 giugno 2016 della Giunta regionale dell’Abruzzo, avente ad oggetto “ PAR FSC Abruzzo 2007-2013. Area I - Competitività e RSTI - Linea di Azione I.2.2.a) “Migliorare l'accesso al credito delle PMI abruzzesi”. D.G.R. n. 659/2013 e n. 652/2014: Adeguamento delle disposizioni dell'Avviso pubblico “Credito è Crescita”. D.G.R. n. 781/2015: Modifiche ed integrazioni al SAD e allo Schema di Convenzione ”;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), rappresenta uno degli strumenti di cui dispone lo Stato Italiano; in particolare le risorse FSC vengono impiegate per il finanziamento di strumenti finalizzati a favorire gli investimenti pubblici delle Regioni e delle Amministrazioni centrali, nonché ad incentivare i soggetti privati.

In base alle disposizioni della Delibera CIPE n. 166/2007 ciascuna Regione o Amministrazione centrale destinataria di risorse a valere sul FAS/FSC è chiamata a predisporre un Programma Attuativo nel rispetto dei principi indicati, individuando i settori di intervento prescelti nonché le Linee di Azione per ciascun settore e gli interventi che saranno realizzati nel corso del periodo di programmazione.

Nello specifico, la Regione Abruzzo, odierna resistente, si è dotata per il periodo 2007-2013 di un Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul ridetto fondo, individuando, tra gli altri interventi, la Linea di Azione I.2.2.a “Migliorare l’accesso al credito delle PMI abruzzesi”.

In tale ottica, concluso il procedimento di definizione del PAR ed ottenuti i necessari assensi da parte delle altre autorità coinvolte (tra cui il CIPE), la Regione Abruzzo, con DGR n. 659 del 16 settembre 2013, dava attuazione alla predetta Linea di Azione emanando un avviso pubblico, rivolto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che fossero già socie o che intendessero associarsi ai NF (Consorzi di Garanzia dei Fidi) di cui all’art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito in legge 24/11/2003 n. 326, mediante la concessione di contributi al fine di agevolare l’accesso al credito delle MPMI.

Più nel dettaglio, come specificato in sede di chiarimenti nonché stabilito nella Convenzione, a seguito dell’assegnazione di risorse da parte della Regione veniva consentito ai NF di destinare le risorse assegnate ad un apposito fondo di riserva indisponibile finalizzato esclusivamente al rilascio e alla copertura di garanzie alle imprese socie/nuove socie con sede operativa in Abruzzo, per un importo complessivo pari a cinque volte l’ammontare delle risorse pubbliche assegnate, e comunque da destinarsi alle finalità mutualistiche proprie dei NF in favore delle MPMI abruzzesi.

Nell’avviso pubblico veniva stabilito che le risorse finanziarie assegnate sarebbero rimaste nel ridetto fondo di riserva indisponibile fino “ al termine della attuazione del presente Avviso pubblico ” (art. 7 sulla destinazione finale delle risorse), mentre si prevedevano quali casi di revoca degli importi assegnati “ 1. Utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi; 2. Importi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere; 3. Qualora i controlli di cui al precedente art.8 evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente Avviso ovvero la violazione di specifiche norme, anche appartenenti all’ordinamento comunitario; 4. Cancellazione del NF dal Registro delle imprese. Nei casi di revoca sopra descritti, i NF saranno tenuti alla restituzione parziale o integrale alla Regione Abruzzo delle somme erogate ” (art. 10, Revoche e sanzioni).

Sulla base delle domande di partecipazione delle imprese ad essa associate, alla società Eurofidi - Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.C. A R.L, odierna ricorrente, veniva assegnata la somma complessiva di € 494.241,47 nella qualità di NF partecipante all’avviso in questione.

La convenzione approvata con DGR n. 708 del 4 novembre 2014 e successivamente sottoscritta tra la Regione Abruzzo ed il NF odierno ricorrente prevedeva all’art. 2, tra le attività e gli impegni del NF, l’obbligo “ di attivare, entro i tempi indicati nell’Avviso Pubblico nuove garanzie in misura pari ad almeno cinque volte l’ammontare del totale del contributo assegnato nel corso della gestione dell’Avviso Pubblico, in favore delle MPMI individuate ”; in altri termini, ai NF veniva assegnato l’obiettivo di garantire operazioni per un valore complessivo pari a cinque volte il finanziamento regionale (rapporto di indebitamento - gearing - di 1:5).

Richiamando il predetto art. 10 dell’avviso pubblico, all’art. 11 (revoche e sanzioni) della Convenzione si prevedeva l’annullamento del provvedimento di erogazione ed il conseguente recupero delle somme percepite in caso i) di erogazione sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere; ii) di inadempienze da parte del NF nell’esecuzione della convenzione.

Con riferimento, invece, alla destinazione finale delle risorse, la Convenzione prevedeva che “ Al termine di tutte le attività finanziarie come indicato al precedente art. 8, il NF è tenuto: - a dimostrare l’avvenuto impiego delle risorse assegnate nella misura indicata all’art. 2 e precisamente il raggiungimento degli ammontari delle nuove garanzie, prestate in favore delle MPMI di cui ai rispettivi elenchi, in misura pari ad almeno cinque volte il totale dei contributi assegnati nel corso della gestione del fondo finanziato; - alla restituzione, al netto delle sofferenze, della parte del fondo di garanzia rimborsato dalle MPMI a conclusione delle operazioni finanziarie di cui le stesse abbiano beneficiato e che non sia stato nuovamente impiegato entro il 31.10.2016 a garanzia di ulteriori operazioni ” (art. 9 - destinazione finale delle risorse).

Successivamente, in data 21 giugno 2016, veniva approvata la DGR n. 396/2016, di cui in epigrafe, secondo cui “ le modalità di utilizzazione della parte di fondo di garanzia rimborsato dalle MPMI, al netto delle eventuali sofferenze, a conclusione delle operazioni finanziarie di cui le stesse abbiano beneficiato e che non sia stato nuovamente impiegato entro il 30/06/2017 a garanzia di ulteriori operazioni, sarà deciso con apposito atto da parte della Giunta Regionale, nel rispetto della normativa vigente ”.

In seguito, in data 22 novembre 2018, veniva adottata la delibera di Giunta Regionale n. 885/2018, di cui in epigrafe, con cui venivano approvate le “ Disposizioni operative per la gestione delle risorse della ex Linea 1.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito e Crescita) ” ed il relativo schema di convenzione.

In particolare col sopra menzionato provvedimento, richiamando la precedente DGR n. 396/2016 e rilevando “ la necessità di

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