TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202303294
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 03294/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
dell’-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Messina, 223/A;
per l'annullamento:
dell’ordinanza di demolizione n. 10 del 10.12.2013, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato al conduttore della porzione del fondo “-OMISSIS-” la demolizione del fabbricato descritto nel provvedimento ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 10 del 10.12.2013, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato al conduttore della porzione del fondo “-OMISSIS-” la demolizione del fabbricato descritto nel provvedimento ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.
Il manufatto è di proprietà del controinteressato “Opera Pia” (una IPAB) ed in locazione alla cooperativa agricola “-OMISSIS-”, di cui la ricorrente è socia. Quest’ultima aveva realizzato, su una parte del terreno, un fabbricato allo stato rustico (adibito ad abitazione stagionale) ed un piccolo casotto pertinenziale (adibito a deposito attrezzi), rispetto ai quali erano state presentate, nell’anno 2004, due istanze di sanatoria ai sensi dell’art. 32 l. 326/03, con il pagamento della relativa oblazione per intero. Nelle more della definizione delle citate istanze, si erano sviluppate trattative tra l’IPAB controinteressata e la cooperativa agricola per la cessione dei terreni in questione, conclusesi il 13.09.2012 con la stipula di un preliminare di vendita.
Assume parte ricorrente che, nonostante la consapevolezza (di tutte le parti dell’odierno giudizio) dei risalenti abusi edilizi e della presentazione delle correlate istanze di sanatoria, questa avrebbe illegittimamente subito il provvedimento impugnato per i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della l. 241/90, eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione.
Assume parte ricorrente di aver sempre riscontrato le richieste di integrazione documentale avanzate dal Comune di -OMISSIS- e, comunque, quest’ultimo non avrebbe né garantito la partecipazione al procedimento (nelle sue varie fasi) né motivato il provvedimento finale;
b) Motivi di cui al punto a), violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 6 l. 241/90 e del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria; atteso che il responsabile del procedimento non avrebbe svolto il ruolo propulsivo (quanto ai profili di carenza documentale) ascrittogli dalla legge generale sul procedimento;
c) Difetto di motivazione, atteso che il provvedimento finale sarebbe fondato su generico contrasto dell’opera con leggi e regolamenti in materia edilizia;
d) Illegittimità del provvedimento, infondatezza nel merito e manifesta ingiustizia per travisamento dei fatti.
Assume parte ricorrente che, ai sensi della l. 326/2003, non sarebbe ostativo al rilascio della sanatoria il dato fattuale che gli abusi edilizi insistano su suolo pubblico, laddove l’ente pubblico interessato sia disponibile ad alienare ovvero a concedere il diritto di superficie sulla porzione di suolo interessato (già nell’anno 2012, nel corso delle trattative sopra citate, era stato stipulato un preliminare di vendita dei fondi tra l’IPAB e la ricorrente; a questa era seguita la delibera dell’IPAB n. 123/2012, recante le modalità di cessione dei terreni, circostanze tutte anteriori all’ordinanza di demolizione gravata);
e) Illegittimità del provvedimento e infondatezza nel merito per contraddittorietà del