TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-11-12, n. 201405818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-11-12, n. 201405818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201405818
Data del deposito : 12 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01450/2010 REG.RIC.

N. 05818/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01450/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2010, proposto da:
Z P e Z M, rappresentati e difesi dagli avv.ti L Z e L T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to L T in Napoli, via Toledo n. 323;

contro

Consorzio A.S.I. di Avellino, rappresentato e difeso dall'avv.to A P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, via G. Orsini n. 30;
Comune di Nusco, n.c.;

nei confronti di

A.T.I. Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l., n.c.;

per l’accertamento

dell’intervenuta occupazione acquisitiva per decadenza dei termini di pubblica utilità e di occupazione legittima in assenza della tempestiva emissione del decreto di espropriazione di un’area di proprietà dei ricorrenti ovvero per conseguire la determinazione, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, così come modificato dalla l. n. 205/2000, degli indennizzi per il risarcimento dei danni patiti dai proprietari per l’abusiva occupazione e trasformazione dei suoli, unitamente alla liquidazione degli altri diritti patrimoniali conseguenti alla suddetta occupazione acquisitiva;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio A.S.I. di Avellino;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame i Sigg.ri Z P e Z M hanno formulato istanza risarcitoria connessa alla occupazione (che assumono illegittima) disposta dal Comune di Nusco in favore del Consorzio dell’Area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino (Consorzio A.S.I.) e avente ad oggetto un appezzamento di terreno censito al catasto terreni del Comune di Nusco al foglio 42 particella n. 258 (di mq 65.150).

Si è costituito in giudizio il Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino.

Con ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 3356/2013 è stato conferito all’ing. Carlo Mormone incarico di consulenza tecnica d’ufficio, al fine di quantificare i danni asseritamente subiti dalle parti ricorrenti.

In data 28 febbraio 2014 il C.T.U. incaricato ha depositato la relazione sulla attività svolta, dando atto che tra i ricorrenti e il Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino è intervenuto in data 30 gennaio 2014 un atto di transazione.

Nel predetto atto di transazione il Consorzio A.S.I. di Avellino si è impegnato a corrispondere alle parti ricorrenti la somma complessiva di € 74.000,00 a tacitazione di ogni loro pretesa rispetto alla procedura di occupazione sopra richiamata e tutte le parti si sono impegnate “a rinunciare al giudizio incardinato dinanzi al T.A.R. della Campania Napoli, sez. V, giudizio rgn 1450 del 2010, ed ai diritti fatti valere in questo giudizio, con ogni effetto e conseguenza di legge”.

All’udienza pubblica del 16 ottobre 2014 il difensore dei ricorrenti (avv.to L T) ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832).

Non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo è tenuto alla declaratoria della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832;
T.a.r. Campania, Napoli, Sez. III^, 4 luglio 2008 n. 6999).

Del resto, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione risulta coerente con la documentazione depositata in giudizio dal C.T.U.

La fattispecie dedotta in giudizio valutata nei suoi aspetti complessivi giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio.

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