TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-05-06, n. 201500444

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2015-05-06, n. 201500444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201500444
Data del deposito : 6 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00670/2014 REG.RIC.

N. 00444/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00670/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2014, proposto da:
Confindustria Reggio Calabria, in persona del proprio Presidente ing. A C, il quale agisce anche in proprio quale componente del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'avv. D I, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Aschenez Prolungamento, trav. Amendola, 15;

contro

Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, Via P. Foti, 1;

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;

Regione Calabria;

nei confronti di

Lucio Maria Giovanni D;

per l'annullamento

- del verbale del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria n. 3 e della conseguente delibera n. 5 relativi alla seduta del 3.10.2014 nonché del relativo procedimento elettorale con i quali il Dott. Lucio Maria Giovanni D viene dichiarato eleggibile ed eletto Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

- di tutti gli atti connessi, conseguenti e discendenti dalla delibera e dal verbale impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria e del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 24 ottobre 2014 e depositato il 4 novembre 2014 l’ing. A C, nella qualità di presidente di Confindustria di Reggio Calabria e in proprio quale componente del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento degli atti come in epigrafe specificati con i quali, all’esito della riunione svoltasi in data 3 ottobre 2014, è stato dichiarato eleggibile e, quindi, eletto Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria il dott. Lucio Maria Giovanni D.



2. Con il presente gravame viene dedotta, con un unico motivo di diritto, la violazione dell’art. 16, comma 3, l. n. 580/1993, in quanto a seguito del procedimento elettivo di cui in causa il dott. D sarebbe stato eletto Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria per la quarta volta consecutiva, avendo ricoperto tale carica sin dal 1998.



3. Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio, in persona del suo rappresentante legale p.t., contestando nel merito la fondatezza del ricorso.



4. Si è altresì costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché nella presente controversia non verrebbero in contestazione atti adottati dallo stesso Ministero. Nel merito il ricorso sarebbe comunque infondato stante la correttezza della circolare interpretativa resa, in materia, dal competente organo ministeriale.



5. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2014, il collegio, ravvisandone i presupposti, ha disposto con ordinanza n. 764/2014 il rinvio della causa alla pubblica udienza del 25 marzo 2015, per la definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.



6. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2015 la causa è stata, quindi, discussa per poi essere trattenuta in decisione.



7. In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’amministrazione statale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato coinvolto nel presente giudizio per l’interpretazione della norma dell’art. 16, comma 3, della cui applicazione si discute, resa dal direttore generale del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, con nota prot. n. 0056939 del 5.3.2012.

Posto che il parere reso dal Ministero dello Sviluppo riveste natura di circolare interpretativa intersoggettiva, in quanto diretta ad enti (Regioni e Camere di Commercio) estranei al proprio apparato, deve esserne escluso carattere giuridicamente vincolante.

Le ragioni appena esposte, unitamente al rilievo che le Camere di Commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, comma 1, l. 29 dicembre 1993, n. 580), esercitano le funzioni loro conferite dalla legge in autonomia (si veda, in tal senso, Corte cost., 8 novembre 2000, n. 477, secondo cui trattasi di enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale, rientranti a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell’art. 118 cost.), conducono a ritenere fondata l’eccezione sollevata dell’Avvocatura Distrettuale per non avere, il Ministero dello Sviluppo Economico, alcuna legittimazione passiva rispetto al procedimento elettorale di cui si discute.

Conseguentemente, ne viene disposta l’estromissione dal presente giudizio.



8. Nel merito, il ricorso è fondato.

Il procedimento elettorale oggetto della presente controversia ha visto la sua conclusione con l’elezione del dott. D alla carica di Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, come da verbale n. 3 e delibera n. 5 del 3 ottobre 2014.

Già nel corso della seduta del consiglio camerale, l’ing. Cuzzocrea, in rappresentanza di Confindustria, esprimeva la sua contrarietà all’elezione del dott. D rappresentando che lo stesso, avendo già svolto tre mandati prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. n. 23/2010, fosse ineleggibile, essendogli impedito, dallo stesso disposto normativo, di ricoprire per la quarta volta il medesimo mandato.

Nonostante i rilievi mossi, il consiglio respingeva la questione pregiudiziale posta dall’odierno ricorrente e procedeva comunque ad eleggere il dott. D alla carica di Presidente.

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