TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-30, n. 202403208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-30, n. 202403208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403208
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 03208/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01502/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto n. 296;

contro

Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Siciliana, Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della la nota prot. n. -OMISSIS- datata 3 agosto 2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, che esprime parere sfavorevole in ordine a talune opere pertinenziali e precarie, realizzate negli immobili della ricorrente, situati nel Comune di Lipari, in Località -OMISSIS-, di cui infra, con tutto il relativo procedimento, inclusa, occorrendo, la nota prot. n. 6678 del 13 novembre 2018;

- della nota prot. n°-OMISSIS- datata 17 settembre 2020 del Comune di Lipari, che rigetta la domanda di condono edilizio prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2004 avanzata dalla ricorrente in ordine alle opere stesse;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- dell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi n. 72 datata 26 ottobre 2020 del Comune di Lipari, riguardante le opere stesse, col relativo procedimento;

- degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lipari, della Regione Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un fabbricato sito nel Comune di Lipari, località -OMISSIS-, frazione -OMISSIS-, particella n. 305 del foglio di mappa 7, adibito ad attività di ristorazione e turistico-ricettiva fin dal 1960.

Rappresenta, altresì, di aver realizzato, nel gennaio 2001, su un preesistente terrazzo del suddetto fabbricato, una piccola tettoia (di circa 22,75 mq), sorretta da paletti in metallo e legno, tassellati e bullonati tra loro e al parapetto, con copertura in materiale espanso impermeabile.

Nel 2002 ha, inoltre, chiuso con lastre di vetro una piccola parte della suddetta tettoia pari a 14,70 mq.

Con istanza assunta al prot.n. -OMISSIS- del 23 giugno 2004, presentava istanza di sanatoria delle suddette opere ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito in l. 326/2003 e con successiva istanza prot.n. 4737 del 31 gennaio 2005, chiedeva alla Soprintendenza BB.CC.AA. il nulla osta paesaggistico, ai sensi dell’art. 1, comma 39, l. 308/2004.

Il Comune, con nota prot. n. 24938 del 14 luglio 2005, chiedeva una integrazione documentale, riscontrata dalla ricorrente con nota prot. 22524 del 15 giugno 2006. La stessa documentazione veniva, altresì, trasmessa anche alla Soprintendenza.

Con nota prot. 22443 del 27 settembre 2016, il Comune comunicava alla ricorrente che la pratica era stata istruita favorevolmente pur ritenendo necessario il nulla osta paesaggistico.

Con nota del 13 novembre 2018 la Soprintendenza richiedeva una integrazione documentale che veniva prontamente riscontrata dalla ricorrente.

Tuttavia, con provvedimento prot.n. -OMISSIS- del 3 agosto 2020, la Soprintendenza esprimeva parere paesaggistico negativo e, con successivo provvedimento prot.n. -OMISSIS- del 17 settembre 2020, il Comune rigettava l’istanza di sanatoria, ordinando la demolizione delle opere.



2. Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2020 e depositato il successivo 28 ottobre, la ricorrente è insorta contro tali provvedimenti lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:

- Violazione e falsa applicazione della L. 241/90, nonché della L.R. n. 7/2019;

- Violazione e falsa applicazione di: D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003;
D.P.R. n. 380/2001;
D.Lgs. n. 42/2004;
D.Lgs. 222/2016, in relazione anche al D.M. 02.03.2018;
DPR n. 31/2017;
L.R. n. 16/2016;
L.R. 15/1991;
L.R. 17/2004;
L.R. 4/2003, in relazione anche alla Circolare Assessoriale n. 2/2004;

- Violazione dei principi generali in materia de qua, nonché del giusto procedimento e del legittimo affidamento;

- Violazione dei principi generali di correttezza, buon andamento, economicità e ragionevolezza ex art. 97 Cost.;

- Eccesso di potere. Travisamento. Illogicità manifesta;

- Difetto di motivazione. Contraddittorietà;

- Illegittimità derivata .

I. Parte ricorrente lamenta che la Soprintendenza avrebbe espresso il proprio parere sfavorevole decorso il termine perentorio di 120 giorni prescritto dall’art. 46 della L.R. 17/2004, trascorso il quale l’istanza deve intendersi accolta.

Sarebbe stato violato, altresì, il termine di 90 giorni indicato dall’art. 167, comma 5, del D. Lgs. 42/2004.

Il Comune avrebbe poi concluso il procedimento il 17 settembre 2020, molto oltre il termine complessivo di 180 giorni fissato dal richiamato art. 167, tanto più tenuto conto del termine ridotto di giorni 60 indicato dall’art. 10 del D.P.R. n. 31/2017 relativamente ai procedimenti cd. semplificati.

II. Lamenta altresì la ricorrente la violazione delle norme previste in termini di economicità, trasparenza e garanzie procedimentali che avrebbero indotto le amministrazioni a fondare i propri provvedimenti su presupposti superati, come il richiamo all’art. 5 della L.r. n. 15/1991, stante che le Isole Eolie sarebbero dotate di un proprio Piano Paesaggistico (approvato con decreto del 23 febbraio 2001) e che l’immobile ricadrebbe ora in zona edificabile (B2) del nuovo PRG;
oltretutto non si tratterebbe neanche di costruzioni, bensì di interventi di natura precaria, non sottoposti a permesso edilizio né a nullaosta paesaggistico.

III. Contesta, inoltre, che sugli immobili di che trattasi è stata da lungo tempo autorizzata ed esercitata attività di ristorazione e turistico-alberghiera. La ricorrente avrebbe, pertanto, maturato, in virtù di dette autorizzazioni, un legittimo affidamento sul positivo esito dell’istanza.

L’Amministrazione, del resto, nonostante il ritardo con cui ha portato a compimento il procedimento scaturito dall’istanza di sanatoria, avrebbe omesso di fornire una motivazione rafforzata che tenesse conto della comparazione di tutti gli interessi coinvolti. Ciò, a fortiori, in considerazione del fatto che, nella medesima zona, esisterebbero numerose tettoie e verande dello stesso genere o anche di dimensioni maggiori.

IV. In ogni caso, le tettoie e le verande non identificherebbero nuove costruzioni, né realizzerebbero nuovi volumi o modificherebbero la destinazione d’uso degli immobili, trattandosi di opere precarie, destinate al loro miglior godimento, annoverate tra le attività edilizia cd. libera, nonché ammissibili anche dal punto di vista ambientale, pertanto rientrerebbero nelle eccezioni di cui all’art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004. E ancora, il D.P.R. n. 380/2001 e, dopo, la L.R. di recepimento n. 16/2016, hanno previsto forme libere di attività edilizia: in particolare, gli artt. 3 e 10 della legge regionale stabiliscono che non necessita di alcun titolo abilitativo l’installazione di pergolati o pergotende a copertura di superfici esterne a servizio di immobili assentiti o regolarizzati in sanatoria. Ancora, con D.M. 20.03.2018, è stato adottato il cd. “glossario unico” delle attività di edilizia cd. libera, che includerebbe tende e manufatti leggeri, anche prefabbricati, realizzati come pertinenze di edifici, oppure in strutture ricettive all’aperto.

Inoltre, l’art. 20 della L.R. n. 4/2003 sancisce che la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a mq. 50, la copertura di spazi interni con strutture precarie e la chiusura con verande e balconi, non sono soggette a concessione od autorizzazione, né si considerano aumento di volume o superfice utile, o modifica della sagoma dell’edificio.

Le opere in questione rientrerebbero, altresì, tra quelle non soggette ad autorizzazione elencate all’art. 4 del DPR n. 31/2017, che rinvia all’Allegato A e all’Allegato B.

V. La Soprintendenza avrebbe dovuto, peraltro, comunicare le ragioni ostative al rilascio del Nulla Osta paesaggistico e chiedere agli interessati, ove necessario, di conformare l’attività (edilizia) alla disciplina vigente.

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