TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-02, n. 202004559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-02, n. 202004559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004559
Data del deposito : 2 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2020

N. 04559/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01029/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2019, proposto dalla sig.ra P L S, rappresentata e difesa dagli avv.ti S S e T D N, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, alla Via Gramsci n. 24;

contro

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- il FORMEZ PA, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

- sig.ra Rita Chiara De Felice, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eloisa Germinara e Andrea Nardi, con domicilio digitale come da Registri pec di Giustizia;
- sig.ra Charlotte Montanaro, Via San Giorgio n. 24 – 10052 – Bardonecchia (Torino), non costituita in giudizio;
- sig.ra Elena Arlotti, Via Alberto Legnani n. 46 – 40139 – Bologna (BO), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 80 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare nella

III

Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, approvata con Decreto Mibac DG-OR del 15.11.2018 n. 1702 e successivamente riformulata e riapprovata con modifiche con Decreto Mibac DG-OR del 30.11.2018 n. 1857, ivi compresi i citati Decreti di approvazione, nella parte in cui non sono stati valutati o riconosciuti e attribuiti i giusti punteggi per i titoli di studio e di servizio posseduti dalla ricorrente;

- dei verbali della Commissione di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai provvedimenti sopra indicati, quand’anche sconosciuti, ivi compresi i Decreti Direttoriali n. 1990 del 12.12.2018 e n. 1997 del 13.12.2018 e le circolari n. 476/2018 e n. 454/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’ordinanza n. 01379/2019 di integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami e l’adempimento ai relativi incombenti da parte della ricorrente;

Vista la costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);
della FORMEZ PA;

Vista la costituzione in giudizio della sig.ra Rita Chiara De Felice;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 D.L. n. 18/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa R M come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notificazione in data 14.01.2019 e depositato in data 23.01.2019, la ricorrente, collocatasi al 163° posto della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.5.2016 (integrato in data 4.6.2016), per il reclutamento di n. 80 unità nel profilo professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare a tempo indeterminato nella

III

Area del personale di ruolo non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha impugnato la suddetta graduatoria, definitivamente approvata con Decreto DG-OR del 30.11.2018 n. 1857, in uno ai verbali della Commissione Interministeriale RIPAM, nella misura in cui, avuto riguardo alla valutazione dei titoli, le è stato riconosciuto un valore pari ad 8 punti per i “titoli di studio” e 0 punti per i “titoli di servizio”.

La ricorrente - assunta in ruolo nelle more del giudizio, a seguito dello scorrimento della graduatoria, giusta Circolare MIBACT n. 90 del 14.03.2019 e, dunque, avente interesse ad un miglior posizionamento, anche ai fini dell’assegnazione della sede di servizio – ha, in sintesi, sostenuto che il punteggio assegnatole difetterebbe dell’indicazione delle relative causali oltre ad essere nettamente inferiore a quello risultante dalla corretta applicazione delle regole concorsuali, ritenute disattese dalla Commissione.

Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “ Violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del Bando e dei criteri di valutazione dettati dalla Commissione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione – Ingiustizia manifesta e Disparità di trattamento – Violazione del giusto procedimento ”.

La ricorrente ha premesso di aver partecipato al concorso oggetto di causa segnalando il possesso dei seguenti “titoli di studio”:

a) Diploma di Laurea in “Conservazione dei Beni Culturali”, corso di durata quadriennale, vecchio ordinamento, conseguito nel 2001, con la votazione di 104/100 presso l’Università della Tuscia, equiparato ex lege (Decreto Interministeriale 9.07.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.10.2009, n. 233) al corso di Laurea Magistrale (

DM

270/20014) in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e Valorizzazione, interclasse LM2-LM89 nonché a Laurea Specialistica (

DM

509/99) in “Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico”;

b) Diploma di specializzazione (corso di durata triennale) in “Tutela e valorizzazione dei Beni storico-artistici” conseguito nel 2006 presso l’Università della Tuscia.

L’attribuzione in favore della ricorrente, avuto riguardo ai “titoli di studio”, di soli 8 punti violerebbe i criteri di valutazione fissati nell’art. 9 della lex specialis del concorso appresso trascritti:

a) titoli di studio – fino ad un massimo di 45 (quarantacinque) punti:

- fino a n. 10 (dieci) punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100 su 110 o equivalente;

- fino a n. 20 (20) punti per il diploma di specializzazione, con riguardo all’attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;

- fino a 10 (dieci) punti per il master universitario di secondo livello di durata biennale, con riguardo all’attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;

- fino a 8 (otto) punti, per l’eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale) o per master universitario di secondo livello ”.

Siffatti criteri sarebbero stati meglio specificati dalla Commissione, in occasione della seduta del 30.03.2017, nei seguenti termini:

a) titoli di studio -fino ad un massimo di 45 punti: Voto di laurea (a partire da 100 su 110 o equivalente)

0,50 per la votazione di 101

1,00 per la votazione di 102

2,00 per la votazione di 103

3,00 per la votazione, di 104

4,00 per la votazione di 105

5,00 per la votazione di 106

6,00 per la votazione di 107

7,00 per la votazione di 108

8,00 per la votazione di 109

9,00 per la votazione di 110

10,00 per la votazione di 110 e lode

n. 20 punti per il dottorato di ricerca, se attinente alle competenze del profilo professionale per il quale si concorre, 10 punti se attinente ai beni culturali, 2 punti se non attinente.

n. 15 punti per il diploma di specializzazione, se attinente alle competenze del profilo professionale per il quale si concorre, 8 punti se attinente ai beni culturali, 2 punti se non attinente.

n. 10 punti per il master universitario di secondo livello di durata biennale, se attinente alle competenze del profilo professionale per il quale si concorre, 5 punti se attinente ai beni culturali, 2 punti se non attinente.

n. 8 punti per l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale) o per master universitario di secondo livello, se attinente alle competenze del profilo professionale per il quale si concorre, 5 punti se attinente ai beni culturali, 2 punti se non attinente ”.

Se solo la Commissione avesse correttamente applicato i criteri sopra trascritti, la ricorrente avrebbe dovuto vedersi riconoscere, rispettivamente:

- 8 punti per la Laurea (in quanto attinente al profilo professionale per il quale concorre e, oltretutto, equiparata a Laurea Specialistica);

- 3 punti per la votazione (104/110). La Commissione avrebbe, infatti, dovuto valutare il corso di studi quadriennale (vecchio ordinamento) seguito dalla ricorrente con la votazione finale di 104/110, considerando, altresì, la Laurea in Conservazione dei Beni Culturali equiparata a laurea specialistica classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), ai sensi del D.I. 9.7.2009, con il riconoscimento quantomeno di 8 punti, poiché da valutare come seconda laurea attinente;

- 15 punti per il Diploma di Specializzazione attinente alle competenze del profilo, o quantomeno 10 punti, ove mai si volesse valutare il Diploma di Specializzazione conseguito dalla candidata alla stregua di un Master di secondo livello (ma sarebbe riduttivo), al quale peraltro l’art. 9 del Bando riconoscerebbe 10 punti se di durata biennale.

Per un totale complessivo di 26 punti per i titoli di studio in luogo degli 8 punti erroneamente attribuiti.

Quanto, poi, ai titoli di servizio, la Commissione avrebbe macroscopicamente errato nel non riconoscere alcun punteggio alla ricorrente (0 punti).

Quest’ultima, infatti, avrebbe maturato diversi anni di esperienza professionale, sia attraverso docenze sia con lavori specificamente riferiti al profilo professionale per il quale ha concorso.

Siffatti titoli, pur non essendo stati inseriti nella domanda di partecipazione, risulterebbero, comunque, dal curriculum vitae allegato alla domanda medesima, laddove la ricorrente avrebbe indicato, per ciascuno di essi, la durata, il periodo di prestazione, l’oggetto nonché il Committente pubblico e privato.

Siffatti titoli di servizio (docenze ed interventi di restauro), ribaditi in occasione delle pec inviate all’attenzione della Commissione in data 2.12.2017 e del 25.10.2018, sarebbero stati, da quest’ultima, illegittimamente ignorati.

Ciò in quanto nessuna norma del bando avrebbe imposto ai concorrenti di indicare i titoli de quibus all’atto della presentazione della domanda, pena l’impossibilità di prenderli in considerazione ove segnalati nel corso della procedura.

Tant’è che la stessa Commissione, nel corso dei lavori, avrebbe preso in considerazione richieste di integrazione dei titoli e di autotutela avanzate dai altri candidati (intervenendo a rettificare il punteggio attribuito, anche con riferimento ai titoli, per come si evincerebbe nei verbali del 9.4.2018 e del 9.11.2018), tranne quelle proposte dalla ricorrente, inviate in data 24 ottobre 2017, 2 dicembre 2017 e 25 ottobre 2018, con ciò incorrendo, peraltro, in una evidente disparità di trattamento.

La superficialità dell’istruttoria posta in essere dalla Commissione si evincerebbe, inoltre, dal fatto che il nominativo della Dott.ssa P L S è stato dimenticato e omesso per diverse sedute della Commissione (quantomeno a partire dalla seduta del 6.3.2018, nel cui elenco allegato non compare), per poi essere reinserito soltanto in occasione dell’ultima seduta del 9 novembre 2018, a seguito, presumibilmente, della PEC inviata dalla candidata in data 25 ottobre 2018.

La valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente nel corso della procedura concorsuale avrebbe consentito, secondo i criteri fissati dal Bando (art. 9), l’attribuzione di un punteggio pari a 20.

L’illegittimità dell’operato dell’amministrazione risiederebbe, inoltre:

a) nel non aver esitato – diversamente da quanto avvenuto avuto riguardo ad altri concorrenti - nessuna delle istanze di autotutela, inviate in data 24 ottobre 2017, 2 dicembre 2017 e 25 ottobre 2018, avanzate dalla ricorrente al fine di vedersi riconoscere il punteggio che le sarebbe spettato in applicazione delle regole concorsuali;

b) nell’aver valutato in modo diverso situazioni identiche, pregiudicando gravemente la posizione della Dott.ssa L S in graduatoria, con conseguente violazione della par condicio competitorum .

A tale ultimo proposito, la Commissione avrebbe riconosciuto e attribuito 16 punti ai titoli di studio della Dott.ssa S B che avrebbe il medesimo percorso formativo della ricorrente, alla quale invece sarebbero stati erroneamente attribuiti solo 8 punti.

Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha, inoltre, impugnato i decreti di nomina dei vincitori e contestuale assegnazione delle sedi (Decreti Direttoriali n. 1990 del 12.12.2018 e n. 1997 del 13.12.2018).

Ha, infine, chiesto la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno, da liquidarsi per equivalente, nella misura pari al valore degli emolumenti che avrebbe percepito qualora avesse firmato, a tempo debito, il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha resistito al gravame, mediante articolate deduzioni difensive tese ad evidenziare la correttezza del punteggio complessivamente assegnato (8 punti per il titoli di studio e 0 punti per i titoli di servizio).

In particolare, avuto riguardo alla valutazione dei “titoli di studio”, l’amministrazione ha evidenziato come la ricorrente abbia partecipato al concorso spendendo, quale specifico “requisito di ammissione”, tra i molteplici previsti dall’art. 3 del bando di concorso, non già la Laurea in “Conservazione dei Beni Culturali” , conseguita nel 2001 presso l’Università della Tuscia, con la votazione di 104/100, bensì, il diverso e distinto “ riconoscimento della qualifica di restauratore ai sensi dell’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni ”, dalla stessa acquisito nelle more della procedura concorsuale (secondo quanto previsto dalla sentenza del

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