TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2017-09-22, n. 201700805
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Pubblicato il 22/09/2017
N. 00805/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2010 proposto da:
A O C e O F C, in proprio e quali eredi di G D L, rappresentate e difese dagli avv.ti O F C e G F S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 7/F;
contro
A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;
per la restituzione e il risarcimento del danno da illegittima occupazione di fondi.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, in qualità di comproprietarie di due appezzamenti di terreno ricadenti rispettivamente in Gioia Tauro (in catasto al foglio 35, p. lle 11 e 13) e in Palmi (foglio 18, p. lle 7 e 150, entrambi oggetto della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, espongono quanto segue:
- autorizzata l’occupazione d’urgenza con i decreti prefettizi versati in atti, l’A.N.A.S. si immetteva nel possesso dei terreni siti in Gioia Tauro il 14 maggio 1965 e di quelli siti in Palmi in data 7 luglio 1965;
- venivano successivamente realizzate le opere, con la irreversibile trasformazione dei beni;
- a seguito della comunicazione della liquidazione dell’indennità provvisoria di esproprio, proponevano opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, contestandone la quantificazione;
- in pendenza del giudizio civile, in data 16 settembre 1985, veniva emanato il decreto di esproprio dei fondi siti in Gioia Tauro;
- con la sentenza n. 279 del 2009, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato improponibile la domanda di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio atteso che:
a) quanto ai fondi siti in Palmi, non era intervento alcun provvedimento ablatorio;
b) quanto ai fondi siti in Gioia Tauro, il decreto d’esproprio del 16 settembre 1985, emesso a distanza di oltre vent’anni dall’occupazione e, dunque, ben al di là della scadenza del termine quinquennale dell’occupazione legittima, andava considerato inutiliter datum , con la conseguente assenza, anche in tal caso, del presupposto legittimante la proposizione della opposizione alla stima.
Con il presente mezzo di tutela, parte ricorrente deduce la perdurante lesione del proprio diritto di proprietà, chiedendone la restituzione unitamente al risarcimento del danno per mancata utilizzazione;del danno cagionato alla restante parte della proprietà;del danno da ritardo e del “danno da provvedimento illegittimo e mero comportamento”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata la quale:
- ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione;
- ha dedotto l’intervenuta usucapione anche a titolo di mera eccezione riconvenzionale;
- ha eccepito la prescrizione dell’azione restitutorie e delle pretese risarcitorie;
- ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti per indisponibilità integrale o parziale delle posizioni soggettive azionate;
- ha eccepito l’infondatezza delle domande anche in ragione della incontrovertibilità del decreto di esproprio del 16 settembre 1995.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2017.
2.1. Va innanzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice riguardo alla domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, dell’intervenuta usucapione del bene in favore di A.N.A.S. s.p.a.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tale istanza, proposta in via diretta o in via riconvenzionale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., T.A.R. Marche, Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 600;Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2014 n. 3346 e giurisprudenza ivi chiamata) in quanto relativa all’assetto proprietario dei beni oggetto di causa.
2.2. La questione è stata posta dall’Amministrazione resistente anche quale mera eccezione riconvenzionale, al fine di dedurre un fatto estintivo della pretesa azionata: atteso che la relativa definizione non assume efficacia di giudicato sostanziale, della questione questo Giudice può e deve conoscere incidenter tantum , ai sensi dell’art. 8 c.p.a., trattandosi di una questione incidentale relativa a diritti la cui risoluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale.
L’eccezione è infondata, come già rilevato in precedenza dalla Sezione in casi analoghi, da ultimo con sentenza n. 438 del 12 maggio 2017.
Difetta con tutta evidenza una situazione di possesso utile ad usucapionem .
Quand’anche esso fosse ravvisabile, non risulterebbe comunque trascorso il termine di legge, posto che il decorso non potrebbe che principiare dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 327/2001 (30 giugno 2003) atteso che solo l’art. 43 del medesimo t.u. ha sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e, dunque, solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il “ …. giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” (cfr. Ad. Plen. 2/2016);mentre non possono ravvisarsi gli estremi per individuare termini acquisitivi abbreviati, peraltro non dedotti dall’Amministrazione resistente.
3. Parzialmente fondata è l’eccezione di prescrizione, limitatamente al diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Il danno da occupazione illegittima per il periodo successivo alla scadenza del termine di occupazione temporanea legittima, si ricollega ad un illecito permanente, con la conseguenza che l’illecito si rinnova de die in diem e che, pertanto, il periodo prescrizionale deve essere limitato al quinquennio prescritto dall’art. 2947, I comma, c.c.
Con la conseguenza che, in difetto di atti interruttivi, dovranno essere corrisposti gli interessi dagli ultimi cinque anni precedenti la proposizione della domanda;essendo il diritto al risarcimento dei danni da occupazione temporanea eliso dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
L’eccezione in discordo deve, dunque, essere accolta nei limiti in cui non sono documentati atti interruttivi dall’inizio dell’occupazione illegittima sino al quinquennio antecedente la notificazione del ricorso introduttivo, avvenuto il 20 luglio 2010.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, infatti, non risulta che nel giudizio civile sia stata proposta la domanda risarcitoria.