TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-28, n. 202418832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-28, n. 202418832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418832
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 18832/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00571/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 571 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l'annullamento

del decreto di reiezione della domanda di concessione della cittadinanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 ottobre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto adottato il 2 settembre 2019, notificato il 23 ottobre 2019, con il quale Ministero dell'Interno ha rigettato la richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 19 maggio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5/2/1992 n. 91, essendo emerso a carico di quest’ultimo un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Bologna per i reati di cui agli artt. 646 c.p. (appropriazione indebita) e 635 c.p. (danneggiamento), commessi in data 4 aprile 2014, e definito con decreto penale di condanna, in data 13 aprile 2015.

Nel decreto gravato si evidenzia, in particolare, che “ CONSIDERATO che la remissione di querela non comporta alcuna valutazione finalizzata ad escludere l'addebitabilità del fatto in se' al responsabile; TENUTO CONTO che è improcrastinabile la necessità di definire il procedimento di cui trattasi senza attendere l'esito definitivo del procedimento penale sopraindicato; CONSIDERATO che le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alle valutazioni dei medesimi fatti ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di considerare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali e la tipologia delle fattispecie criminose attribuite, finanche a prescindere dagli esiti processuali ”.

Avverso il provvedimento ministeriale gravato il ricorrente ha dedotto quali vizi di legittimità la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando, in particolare, che: i) come rappresentato in sede di risposta al preavviso di rigetto, con sentenza n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2019, il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione al decreto di condanna, ha disposto nei confronti del ricorrente di "non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta remissione di querela" da parte del denunciante in data 24 aprile 2014; ii) le ipotesi di reato contestate nella querela non rientrano tra gli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/92; iii) di essere presente sul territorio nazionale dal 1999, di essere soggetto incensurato e di svolgere attività lavorativa in modo continuativo dal suo arrivo in Italia.

Il 28 gennaio 2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con atto di mero stile. L’11 ottobre 2024 il Ministero ha poi depositato una memoria e documentazione relativa al procedimento per resistere al ricorso.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza in materia di cittadinanza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere

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