TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-03-14, n. 201700189
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Pubblicato il 14/03/2017
N. 00189/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2017, proposto da:
L E e R V, rappresentati e difesi dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Cola in Ancona, via De Bosis, 3;
contro
Provincia di Fermo, Ufficio Elettorale per l'elezione del Consiglio Provinciale di Fermo;
nei confronti di
G F, G M;
per l'annullamento, in parte qua
- dell'atto di proclamazione degli eletti di cui al Verbale in data 19 dicembre 2016 dell'Ufficio elettorale per l'elezione del Consiglio Provinciale di Fermo;
- degli atti connessi del procedimento,
e per
la correzione del risultato elettorale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2017 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso ha per oggetto l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Fermo avvenuta in data 18 dicembre 2016 in base alla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e al Decreto di indizione del 3 novembre 2016.
Con un’unica e articolata censura viene contestato l’annullamento di una scheda di fascia d) o rossa (relativa ai Comuni tra i 10.001 e 30.000 abitanti), poiché conteneva esclusivamente il nominativo del candidato consigliere (Marinangeli) scritto fuori dall’apposito riquadro;circostanza che, a giudizio del seggio, rendeva il voto riconoscibile.
A giudizio di parte ricorrente avrebbe invece dovuto essere applicato il principio del “ favor voti ” e, in particolare, il punto 15) delle Linee Guida allegate alla Circolare del Ministero degli Interni n. 32 del 2014 nella parte in cui stabiliscono che: “…. il voto per un candidato consigliere deve considerarsi valido anche se l’elettore ha apposto un segno sul contrassegno di una lista diversa da quella del candidato votato o ha scritto il nominativo del candidato prescelto in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza” .
La censura non può essere condivisa.
Al riguardo va innanzitutto osservato che il procedimento elettorale in esame, per quanto non disciplinato direttamente dalla legge, trova disciplina nel Manuale Operativo di cui Allegato “A” al Decreto Presidenziale n. 148 del 27.10.2016, non oggetto di contestazione e che reca disposizioni parzialmente diverse dalle linee guida ministeriali, le quali non possono quindi trovare applicazione.
In particolare vanno applicate le indicazioni contenute nei seguenti commi dell’art. 25, ovvero:
“7. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di riconoscimento che porta all’annullamento del voto.