TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-10-22, n. 201400882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-10-22, n. 201400882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400882
Data del deposito : 22 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00399/2014 REG.RIC.

N. 00882/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2014, proposto da:
P Q, F P, E P, A Q, A R, rappresentati e difesi dall'avv. R B, con domicilio eletto presso Carmela Augello in Ancona, via Marsala 17;

contro

Comune di Fabriano, rappresentato e difeso dall'avv. V B, con domicilio eletto presso Avv. Antonella Vitale in Ancona, corso Stamira, 29;

per l'annullamento

previo accertamento in capo al Comune di Fabriano del relativo obbligo di pronuciarsi nonchè previo accertamento della illegittimità del silenzio stesso formatosi sulla istanza del 28.10.2013 acquisita al protocollo del Comune in data 31.10.2013 con cui i ricorrenti chiedevano di procedere all'acquisizione sanante, ai sensi dell'art.42 bis del d.p.r. n.327 del 2001, dell'area di loro proprietà sita in Fabriano in catasto al foglio 97 particella 61 estesa 2.290 mq s.e.o., tuttora illegittimamente occupata trasformata a seguito degli interventi di realizzazione dei lavori di sistemazione esterna del centro sportivo del capoluogo nonchè per la condanna del Comune di Fabriano a pronunciarsi sulla istanza entro un termine non superiore a trenta giorni;

a valutare e decidere se intenda procedere o meno ad acquisire con decreto di esproprio sanante ex art. 42 bis d.p.r. n.327/2001 non retroattivamente al patrimonio indisponibile il terreno indicato occupato "sine titulo", previa cessazione immediata dell'occupazione medesima;

in caso affermativo, a valutare e decidere se intende o meno procedere a concludere un accordo bonario con i proprietari e comunque, in entrambi i casi, nel rispetto dei criteri estimativi che saranno enunciati dal Giudice ai fini delle liquidazioni ivi previste;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fabriano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo per domandare la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza, dai medesimi avanzata, con la quale è stato chiesto al Comune di Fabriano di provvedere in ordine all’acquisizione, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n° 327/2001, del fondo di loro proprietà, occupato sine titulo .

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale, che, con memoria difensiva, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.

Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso dev’essere accolto per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza.

Ai sensi dell’art. 2 della legge n° 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Nell’odierna controversia, l’amministrazione intimata non ha provveduto sull’istanza dei ricorrenti nel termine di conclusione del procedimento, di talchè l’inerzia amministrativa è da ritenersi illegittima.

La domanda di pagamento del valore venale dell’immobile, anche a prescindere dalla considerazione che, nella fattispecie concreta, la stessa postula il previo esercizio del potere di acquisizione sanante, non è da qualificarsi in termini di domanda risarcitoria, quanto piuttosto in termini di domanda di determinazione giudiziale del corrispettivo del trasferimento della proprietà del bene alla mano pubblica, una volta che si sia formato il titolo legale dell’effetto traslativo.

Tale domanda, considerati anche i limiti di cui all’art. 31, terzo comma, del codice del processo amministrativo, esula dall’ambito del rito del silenzio.

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto, per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza di parte ricorrente con atto espresso, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.

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