TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-02, n. 202201637

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-02, n. 202201637
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201637
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2022

N. 01637/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00159/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R M e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Bari, via S. Matarrese 2/13;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Bari del 7 novembre 2017, prot. -OMISSIS-/2013 Area III, notificato in data 10 novembre 2017, con il quale non è stato concesso il nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale per conto delle amministrazioni interessate;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica cd di smaltimento del giorno 27 settembre 2022, tenutasi in modalità telematica come da relativo verbale, il Pres. Angelo Scafuri, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si duole del diniego da parte della Prefettura di nulla osta al rilascio di una nuova patente di guida, motivato dalla persistenza dei motivi ostativi di cui all’art. 73, comma 1, dpr 9 ottobre 1990-OMISSIS-, in assenza di provvedimenti riabilitativi.

Al riguardo deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere per conto delle amministrazioni intimate.

All’udienza pubblica straordinaria del 27 settembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è inammissibile, non contenendo alcuna specifica censura avverso il rilievo opposto dall’amministrazione a base della determinazione impugnata, ovvero la necessità di provvedimenti riabilitativi ai fini del rilascio di una nuova patente di guida.

In ogni caso il ricorso è infondato nel merito alla luce delle censure dedotte.

Così non può dirsi sussistere il difetto di motivazione lamentato con il primo motivo di gravame, stante il preciso e puntuale richiamo alla mancanza di provvedimenti riabilitativi rispetto ai numerosi pregiudizi penali ex art. 73, comma 1 dpr-OMISSIS-/1990 (sentenza di patteggiamento irrevocabile dal 28.12.1994, sentenza di patteggiamento irrevocabile dal 09.03.1998, sentenza della Corte di Appello di Bari irrevocabile del 23.09.2008, sentenza penale di condanna della Corte di Appello di Bari) e tenuto conto dell’altrettanto espresso disposto di cui all’art. 120 del codice della strada.

Del pari non può condividersi la denunciata violazione e falsa applicazione delle succitate norme in relazione alla natura dei pregiudizi penali in materia di sostanze stupefacenti.

Invero non può valorizzarsi l’asserita fattispecie di lieve entità (per condanna per droghe leggere, che è del 17.10.2013 ma si riferisce a fatti commessi il 30.04.2007) quale elemento sufficiente a far ritenere superato l'automatismo dell'art. 120 del codice della strada, con conseguente obbligo

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