TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-01-21, n. 202000036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-01-21, n. 202000036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202000036
Data del deposito : 21 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2020

N. 00036/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00068/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2019, proposto da
C B e J A T, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati B C e E M dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura medesima, in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., non costituita in giudizio;

Atto di riassunzione ex artt. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a. per l'annullamento

- dell’atto prot. n. 882 del 4/7/2018, avente ad oggetto “L.R. 6/2003, art. 5 – D.P.Reg 13 aprile 2004 n. 0124/Pres. E succ. mod. ed int. – Edilizia agevolata. ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA (articolo 21 del regolamento)” comunicato in data 19/7/2018;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A seguito di opposizione ex art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i ricorrenti hanno riassunto nella presente sede giurisdizionale il ricorso originariamente proposto innanzi al Presidente della Repubblica per l’annullamento, per violazione di legge, del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. ha disposto l’archiviazione della loro istanza volta ad ottenere un contributo di cd. “edilizia agevolata” ai sensi dell’art. 5 della l.r. 6/2003 e del d.P.Reg 13 aprile 2004 n. 0124/Pres. e s.m.i. per l’acquisto di un alloggio.

La Regione, costituita, ha svolto diffuse controdeduzioni a difesa della legittimità dell’operato di Banca Mediocredito.

Ha fatto seguito la replica dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020, fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la sua possibile inammissibilità per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato.

Il difensore dei ricorrenti ha replicato al rilievo, affermando che i controinteressati non erano facilmente individuabili e che comunque, nel caso specifico, la Regione, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso, è da ritenersi controinteressata, altrimenti non avrebbe potuto esercitare la facoltà di cui all’art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971. Ha chiesto, pertanto, che la questione venga rimessa al Consiglio di Stato per il relativo parere.

La Regione ha precisato di non essere controinteressata, in quanto nel procedimento in esame agisce per il tramite di Banca Mediocredito.

L’affare è stato, quindi, trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

E’, invero, indubbio che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - la quale, dapprima, con l’opposizione in sede giustiziale e, poi, con la costituzione nella presente sede giurisdizionale ha sanato il difetto di notifica nei suoi confronti (Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2018, n. 132) in cui sono incorsi i ricorrenti tanto al momento della proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che della sua riassunzione innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 48 c.p.a. (n.d.r. tanto il ricorso straordinario che l’atto di costituzione in giudizio ex artt. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a. sono stati notificati alla Regione presso la sua sede legale e/o domicilio digitale, anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste – cfr. tra le più recenti TAR FVG, I, 4 luglio 2019, n. 303) – non è soggetto controinteressato, ma l’Amministrazione cui sono direttamente e immediatamente imputabili gli effetti del provvedimento gravato.

Banca Mediocredito FVG, è, infatti, mero soggetto “attuatore”, come si rileva dalla piana lettura degli artt. 1 (“La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà … mediante gli interventi di cui all'articolo 2”), 10, comma 1 (“… L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire … l'acquisto della prima casa”) e, in particolare, 11, comma 6 (“Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 …, per le garanzie dallo stesso previste… ”) della l.r. 7 marzo 2003, n. 6, e 12, commi 1 e 2, del d.P.Reg. 13/04/2004, n. 0124/Pres. (“1. Per l'attuazione degli interventi previsti si provvede mediante la stipula di apposite convenzioni tra la Regione ed il Mediocredito e tra quest'ultimo e gli istituti di credito.

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