TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202301317
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 01317/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02166/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2016, proposto da
L R, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, L P, con domicilio eletto presso lo studio M P in Milano, via Andegari, 4/A;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M A, A M P, M L B, E M F, con domicilio eletto in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
dell'avviso del 17 giugno 2016 prot. n. 323584/2016 — pervenuto all’interessata il successivo 30 giugno — nella parte in cui il Comune di Milano, nel comunicare l'avvenuta emissione del permesso di costruire in sanatoria a suo tempo richiesto ex att. 31 1 47/1985 per “ opere di ampliamento di un'unità immobiliare ad uso commerciale costituita da piano terra, primo piano interrato e secondo piano interrato, mediante trasformazione di preesistenti locali S.P.P. al primo piano (S.U. 108,00 mq.;S.L.P. 129,00 mq.), al secondo piano interrato (S.U. 176,00 mg, S.L.P. 185,96 mq);modifiche interne al piano terr a”, subordina il rilascio del suddetto permesso al pagamento del complessivo importo di euro 17.275,55 a titolo di contributo previsto dal combinato disposto degli artt. 3 e 10 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'art. 1 della L.R. Lombardia 10 giugno 1985 n.77;
ogni ulteriore atto connesso e /o conseguenziale a quello di cui sopra, ivi compreso - ove occorrer possa - il permesso di costruire in sanatoria n. 510 del 10 giugno 2016, ritirato il successivo 1° settembre 2016, nella parte in cui indica che “ il contributo ex art. 3 e 10 della Legge 28.01.1977 n. 10, così come dispone la Legge Regionale 10.06.85 n. 77, è stato globalmente determinato in Euro 17.275,55 ";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 maggio 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente domanda l’annullamento dell’atto emanato dal Comune di Milano in data 17.06.2016 (e notificatole il successivo 30.06.2016), nella parte in cui subordina l’emissione del permesso di costruire in sanatoria, emesso ai sensi della l. 47 del 1985, al pagamento dell’importo complessivo di euro 17.275,55, ai sensi degli artt. 3 e 10 della l. 10 del 1977 e dell’art. 1 della l.reg. 77 del 1985.