TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-11-13, n. 202001414
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Pubblicato il 13/11/2020
N. 01414/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2018, proposto da Sdc Vacanze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio;
nei confronti
Puglia Sviluppo S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa emanazione di misura cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
dei seguenti atti: 1) la nota AOO_158/PROT dell’11.07.2018-0006151, notificata mezzo p.e.c. l’11 luglio 2018, con la quale la Regione Puglia - Sezione competitività e ricerca dei sistemi produttivi - Servizio incentivi PMI, grandi imprese ha comunicato l’inammissibilità dell’istanza di accesso agli aiuti agli investimenti ex art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione, n. 17 del 30 settembre 2014, proposta da S.D.C. Vacanze s.r.l. in data 3 agosto 2015, ai sensi dell’Atto dirigenziale n. 280 del 18.02.2015;2) ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e comunque consequenziale, ivi espressamente compreso, ove occorra, la nota cod. int. EXJBDB7_8_0, con la quale PugliaSviluppo S.p.A. comunicava preavviso di rigetto, ex art. 10-bis legge n. 241/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell'udienza del giorno 12 novembre 2020;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 5 agosto 2015, la società ricorrente inoltrava alla Regione Puglia, tramite Banco di Napoli S.p.A., un’istanza di accesso agli aiuti agli investimenti, ex art. 6 del Regolamento generale n. 17 del 30 settembre 2014, recante i regimi di aiuto in esenzione. La domanda era avanzata in conformità a quanto previsto dall’art. 3, lett. e) dell’Atto dirigenziale n. 280 del 18.2.2015, al fine dell’avvio in start-up di attività di B&B, mediante ristrutturazione e funzionalizzazione di due unità immobiliari rurali e relative pertinenze site in agro di Cisternino (Br). Il successivo 6 ottobre 2015, l’Istituto di credito intermediario, svolta l’indagine preliminare di fattibilità, assegnava all’istanza della società ricorrente il codice-pratica n. EXJBDB7 e, convalidato l’allegato “A” alla domanda d’ammissione, inoltrava, in data 10 marzo 2016, l’intera pratica a PugliaSviluppo S.p.A., società in house della Regione Puglia, la quale, il 6 aprile 2017, avanzava istanza d’integrazione istruttoria, poi soddisfatta dalla ricorrente il successivo 27 giugno 2017. In data 2 agosto 2017, PugliaSviluppo S.p.A. inviava alla ricorrente una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando la carenza dei presupposti di cui al citato art. 3, lett. e) dell’Atto dirigenziale n. 280 del 18.2.2015, sussistendo, a suo dire, nel progetto proposto un ampliamento non sovvenzionabile. Con nota 7 agosto 2018, la ricorrente società replicava al preavviso di rigetto. L’intimata PugliaSviluppo, con e.mail del 10 novembre 2017, chiedeva, in fase d’integrazione istruttoria, perizia giurata concernente le criticità da essa individuate. La società ricorrente, il giorno 26 gennaio 2018, inviava l’elaborato tecnico richiestole. Con nota AOO_158/PROT dell’11.07.2018-0006151, notificata mezzo p.e.c. l’11 luglio 2018, la Regione Puglia comunicava l’inammissibilità dell’istanza di accesso, proposta da S.D.C. Vacanze S.r.l., agli aiuti agli investimenti ex art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17/2014, ritenendola contraria al disposto di cui all’art. 3, comma e) dell’Avviso pubblico, emanato con Atto dirigenziale n. 280 del 18.2.2015.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 7.9.2018 e depositato il 14.9.2018, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi in diritto: 1) eccesso di potere per violazione di autolimiti e contraddittorietà estrinseca, eccesso di potere per sviamento, violazione degli artt. 15, 55 e 56 del Regolamento Generale Reg. Puglia 17/2014, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c. c., degli artt. 107 e 108 TFUE, nonché del Reg. CE 651/2014, violazione dell’art. 12 legge n. 241/1990, violazione dell’art. 1, co. 2, legge n. 241/1990;2) violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 1, co. 1, legge n. 241/1990, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, proporzionalità;3) eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La Regione Puglia non si costituisce.
Neppure PugliaSviluppo S.p.A., ancorché intimata, si costituisce nel giudizio.
Con ordinanza n. 397 dell’11.10.2018, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, ai fini del riesame.
Con atto depositato in data 8.11.2020, la ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso, a seguito dei nuovi provvedimenti adottati dagli Enti intimati, in esecuzione della misura cautelare di remand disposta da questa Sezione, con la citata ordinanza n. 397/2018.
All’udienza del 4 novembre 2020, tenutasi nelle modalità telematica di cui al D.L. n. 18/2020, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio e il rimborso del contributo unificato non sono riconosciuti alla ricorrente.