TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-08-08, n. 201900523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-08-08, n. 201900523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900523
Data del deposito : 8 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2019

N. 00523/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00142/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 142 del 2019, proposto da
La Cometa - Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d8all'avvocato P D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Baleniere 98;

contro

Unione Montana Potenza Esino Musone, rappresentata e difesa dall'avvocato B P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Boldrini in Ancona, via Volturno, 5;

nei confronti

Asscoop Cooperativa Sociale Onlus, in persona, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, c.so Mazzini 156;

per l'annullamento

della determinazione del responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 133/18 del 22 ottobre 2018 comunicata con provvedimento datato 26 febbraio 2019 protocollo generale n. 2293 del 26 febbraio 2019 a firma del Responsabile del Servizio S.U.A, recante la comunicazione di intervenuta efficacia di aggiudicazione alla ASSCOOP – Società Cooperativa Sociale Onlus dalla gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della casa di ospitalità, CIG: 7573696BA5 comunicati via PEC in data 26 febbraio 2019 ;

- di ogni altro atto presupposto, susseguente e consequenziale al provvedimento impugnato, pure incognito, ivi compresi: il provvedimento di estremi e data non conosciuti con cui è stata ammessa l'offerta di ASSCOOP – Società Cooperativa Sociale Onlus;
i verbali di gara della Commissione Giudicatrice e quelli all'esito delle quali l'offerta di ASSCOOP – Società Cooperativa Sociale Onlus è stata ammessa alla procedura e proclamata aggiudicataria;
il provvedimento di estremi e data non conosciuti di approvazione delle classifiche provvisoria e definitiva;
il provvedimento di aggiudicazione al concorrente controinteressato e i contratti eventualmente stipulati;
- di tutti gli atti della procedura aperta indetta dall'Unione Montana Potenza Esino Musone;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, tra il Comune di Castelraimondo e la ASSCOOP – Società Cooperativa Sociale Onlus;
nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica dei danni subiti e subendi dalla Società Cooperativa “La Cometa – Società Cooperativa Sociale” mediante l'aggiudicazione in suo favore della gara, ovvero, in via subordinata, da disporsi per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione Montana Potenza Esino Musone e di Asscoop Cooperativa Sociale Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla gara in oggetto, classificandosi al secondo posto. Con il presente ricorso impugna la determinazione del responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 133/18 del 22 ottobre 2018, a suo dire comunicata con provvedimento datato 26 febbraio 2019, recante la comunicazione di intervenuta efficacia di aggiudicazione alla controinteressata, nonché i provvedimenti presupposti, compreso quello di aggiudicazione della gara. Deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite la controinteressata aggiudicataria e la Stazione appaltante. Entrambe hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, oltre a resistere nel merito.

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è irricevibile.

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