TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-02-23, n. 202100138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-02-23, n. 202100138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100138
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2021

N. 00138/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00771/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2020, proposto dalla Dimar spa con sede a Cherasco in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato G M, presso di lui elettivamente domiciliato giovannimartino@pec.ordineavvocatitorino.it;

contro

Comune di Ventimiglia in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 4.11.2020, n. 160 del comune di Ventimiglia


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti e le memorie depositati;

vista la propria ordinanza 57/2021;

valutate le difese svolte dalle parti secondo la modalità della normativa anti-Covid, come specificato nel verbale;
tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Dimar spa si ritiene lesa dal provvedimento riportato nell’epigrafe per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione con cui deduce censure in fatto e diritto e propone la domanda cautelare.

Il comune di Ventimiglia non si è costituito in giudizio ma ha allegato documenti.

Con ordinanza 57/2021 il tribunale amministrativo ha rilevato d’ufficio la possibile sussistenza di un profilo rilevante ai sensi dell’art. 73 comma 3 d.lvo 104/2010, e ha rinviato la causa all’odierna camera di consiglio;
parte ricorrente ha depositato una memoria corredata da documenti, tra essi un’istanza al comune per la revoca dell’atto impugnato.

Il collegio ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, viste la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di prova.

1 L’impugnazione è proposta per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con cui l’amministrazione ha contestato la legittimità delle opere edili realizzate dalla ricorrente proprietà al fine di rendere maggiormente agibile il capannone ubicato in località Bevera, via san Rocco. Si tratta in particolare dell’ampia tombinatura di un canale che raccoglie anche le acque dell’immobile e di un sopralzo in cemento armato eretto a protezione della sponda preesistente nel lato in cui il corso d’acqua fluisce a meridione rispetto all’immobile, con conseguenti modifiche della quota di terreno nelle aree interessate dalla copertura del rio.

Sempre in fatto va notato che con istanza 25.3.2020 la ricorrente ha presentato alla regione Liguria l’istanza per l’autorizzazione ai fini idraulici della realizzazione delle opere contestate, con cui espone che “…il piano di bacino del fiume Roia e dei Torrenti Latte e San Luigi individua …uno scolatore che, con percorso non ben definito … raccoglie le acque di versante convogliandole nel fiume Roia… Prosegue (scil. lo scolatore) con andamento lungo le particelle…, raggiunge la proprietà Verrando 2000- Dimar in cui si sviluppa senza tracciato identificato, sino a raggiungere via San Rocco lato raccordo autostradale /Roia…Sono ora in corso i lavori di realizzazione dell’area di manovra come da Permesso di Costruire 22/2019/EP protocollo 24398/2019, interessanti lo scolatore…”.

Risulta da quanto sopra che le opere realizzate e che la p.a. ritiene senza titolo interessano una pur secondaria asta di convogliamento delle acque pubbliche, posto che la stessa parte ricorrente ammette che i manufatti contestati interessano il piccolo rio senza nome che scende da una collina, ne raccoglie le acque e le incanala nel Roia.

A diversa conclusione non può indurre la notazione contenuta nella memoria ricorrente, secondo cui si tratterebbe di un corso d’acqua classificabile in modo intermedio tra le acque dominicali e quelle pubbliche, posto che non è dubbio che lo scolatore in questione riversa quanto scende dalla collina verso il Roia, e che l’eventuale suo rigonfiamento a seguito di piogge copiose costituirebbe un problema non solo privato. Del resto le opere per cui è lite sembrano essere state realizzate anche per far sì che quanto scende dal declivio non interferisca con l’attività da compiere nel manufatto di proprietà.

2 Su tali presupposti va esaminata la possibilità di fare applicazione dell’art. 143 comma 1, lett. a) del rd 1775/2933 che attribuisce al tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione per decidere le controversie sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.

La giurisprudenza (di recente ord. s.u. cass. 2010/2710, ma così id, 2019/20402, id 2018/33656, id., 2006/13692 e 1998/22274) permette di ravvisare la corrispondenza del fatto dedotto in lite con quanto previsto dalla corte di cassazione per far luogo allo spostamento della controversia verso il giudice considerato, posto che l’amministrazione comunale è intervenuta su una questione di sua competenza, in quanto ritenuta attinente all’edilizia e all’urbanistica, che tuttavia investe in prima battuta la tutela del corso delle acque pubbliche che scendono dalla collina citata nella domanda della ricorrente;
tale invaso raccoglie gli scarichi anche del fondo di pertinenza per recapitare il tutto nel torrente Roia che disegna la valle.

Ne consegue che proprio la ricordata istanza presentata da Dimar alla regione Liguria convince che le opere in contestazione incidono in notevole misura nella conformazione dell’alveo di quanto scorre dalla collina, e mirano a modificarne il tracciato con la tombinatura e l’elevazione del muretto protettivo.

3 Ricorre pertanto una questione di giurisdizione che il collegio deve risolvere ai sensi dell’art. 9 del d.lvo 2010/104, dichiarando l’attribuzione della controversia al tribunale superiore delle acque, avanti al quale la controversia dovrà essere proseguita.

Le spese vanno dichiarate irripetibili, attese la natura della presente pronuncia e la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

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