TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-02-23, n. 202100138
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2021
N. 00138/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2020, proposto dalla Dimar spa con sede a Cherasco in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato G M, presso di lui elettivamente domiciliato giovannimartino@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
Comune di Ventimiglia in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 4.11.2020, n. 160 del comune di Ventimiglia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti e le memorie depositati;
vista la propria ordinanza 57/2021;
valutate le difese svolte dalle parti secondo la modalità della normativa anti-Covid, come specificato nel verbale; tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dimar spa si ritiene lesa dal provvedimento riportato nell’epigrafe per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione con cui deduce censure in fatto e diritto e propone la domanda cautelare.
Il comune di Ventimiglia non si è costituito in giudizio ma ha allegato documenti.
Con ordinanza 57/2021 il tribunale amministrativo ha rilevato d’ufficio la possibile sussistenza di un profilo rilevante ai sensi dell’art. 73 comma 3 d.lvo 104/2010, e ha rinviato la causa all’odierna camera di consiglio; parte ricorrente ha depositato una memoria corredata da documenti, tra essi un’istanza al comune per la revoca dell’atto impugnato.
Il collegio ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, viste la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di prova.
1 L’impugnazione è proposta per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con cui