TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-01-13, n. 202300317
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Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00317/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2020, proposto da
R N, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Amedeo 15;
contro
Comune di Villa Literno, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 371/2012 del Giudice di Pace di Trentola Ducenta (CE), prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
c) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
d) fissare la somma di denaro dovuta dall'odierno resistente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 luglio 2020 la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 371 emessa dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, pubblicata in data 6 marzo 2012 e passata in giudicato il 6 settembre 2012.
Con ordinanza n. 6034 del 30 settembre 2022 il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso risulta intrapreso in periodo successivo alla dichiarazione di dissesto finanziario ex artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 del Comune di Villa Literno, dichiarato con delibera consiliare n. 7 del 25 maggio 2016.
In data 19 ottobre 2022 la parte ricorrente ha depositato memoria e documenti.
Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
E, invero, siccome ancora da ultimo rammentato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 1/22):
- l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “ l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre