TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-01-13, n. 202300317
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Pubblicato il 13/01/2023
N. 00317/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2020, proposto da
R N, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Amedeo 15;
contro
Comune di Villa Literno, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- della sentenza n. 371/2012 del Giudice di Pace di Trentola Ducenta (CE), prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
c) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
d) fissare la somma di denaro dovuta dall'odierno resistente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 luglio 2020 la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 371 emessa dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, pubblicata in data 6 marzo 2012 e passata in giudicato il 6 settembre 2012.
Con ordinanza n. 6034 del 30 settembre 2022 il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso risulta intrapreso in periodo successivo alla dichiarazione di dissesto finanziario ex artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 del Comune di Villa Literno, dichiarato con delibera consiliare n. 7 del 25 maggio 2016.
In data 19 ottobre 2022 la parte ricorrente ha depositato memoria e documenti.
Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
E, invero, siccome ancora da ultimo rammentato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 1/22):
- l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “ l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ”;
- l’art. 5, comma 2, d.l. n. 80-2004 (convertito con l. n. 140-2004), dispone, poi, che “ ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico ”;
- sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo, come statuito dalla Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15-2020, valorizzando l’inequivoca locuzione “anche giurisdizionali”) sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa, deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11;
- in tal caso, indi, il debito viene imputato al bilancio della Gestione liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando l’ente comunale della relativa capacità giuridica (sotto il profilo civilistico) e competenza amministrativa su quel debito, che non è più ad esso imputabile;
- specularmente, le iniziative e i procedimenti volti alla esecuzione coattiva di crediti vengono temporaneamente paralizzati fino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.
Ora, nella fattispecie per cui è causa, la pretesa creditoria trae origine dalla sentenza n. 371/2012 del Giudice di Pace di Trentola Ducenta, relativa ad un giudizio risarcitorio relativo senz’altro “ a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ”;né, del resto, risulta ad oggi superato lo stato di dissesto finanziario del Comune ovvero redatta ed approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ex art. 265 d.lgs. n. 267/2000.
Il “fatto di gestione” da cui è originato il contenzioso, indi, afferisce giustappunto a condotte poste in essere dal Comune in data ben antecedente a quella della dichiarazione di dissesto;trattasi di atti e fatti indubitabilmente risalenti e che solo hanno costituito la occasio per la attivazione del giudizio che ne occupa, definito in senso favorevole alla ricorrente.
Sotto tale profilo, dunque, il fatto di gestione, rilevante ai fini de quibus , è da rinvenire nell’actio amministrativa, comportamentale o provvedimentale, imputabile ai pubblici poteri, sulla quale è intervenuto il giudicato oggetto di odierna ottemperanza.
Da ultimo, anche i dubbi di tenuta costituzionale del diritto vivente in subiecta materia, sono stati dissipati dalla Adunanza Plenaria che, con la citata decisione n. 1/22, ha ancora puntualizzato che:
- “ Le norme sul dissesto finanziario degli Enti Locali, contenute nel Titolo VIII, Capi II-IV del TUEL, sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un’apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell’ente), in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario. I soggetti della procedura di risanamento sono l’Organo straordinario di liquidazione (OSL), incaricato di provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell’ente, chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all’origine del dissesto (art. 245) ”;“ Le attuali e vigenti caratteristiche del procedimento di dissesto finanziario degli Enti Locali, sono espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell’ente locale incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall’altro lato, di tutelare i creditori. L’equilibrio così delineato sul piano della vigente normativa rende evidente e manifesto che la disciplina sullo stato di dissesto non può ritenersi contrario ad alcun parametro costituzionale, né in via diretta, né attraverso il meccanismo della norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost. ”.
Ne discende la inammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la attuazione di una pretesa creditoria nascente da atti e fatti di gestione verificatisi per certo prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
La natura della pronunzia induce, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.