TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-02-09, n. 202200440
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Testo completo
Pubblicato il 09/02/2022
N. 00440/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2021, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. G R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan, n. 5;
contro
Comune di Agrigento, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
- della nota senza numero di protocollo, a firma del Responsabile del Settore IV - Servizi Finanziari del Comune di Agrigento, avente ad oggetto “Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- – autorizzazione ricovero disabile psichico presso coop. Sociale “-OMISSIS-”, datata 1° dicembre 2020 e trasmessa alla ricorrente in data 29 dicembre 2020;
- per quanto possa occorrere:
-- della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore I - Servizio 4 - Servizi sociali del Comune di Agrigento, avente ad oggetto “Comunicazione in ordine alla richiesta di ricovero della signora -OMISSIS-”, con la quale è stata trasmessa “la nota del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla richiesta di ricovero della sig.ra -OMISSIS-”;
-- della Determinazione del Dirigente del Settore I - Servizi Sociali del Comune di Agrigento n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “autorizzazione e impegno nuovo ricovero disabile psichico, presso la società cooperativa “-OMISSIS-” comunità alloggio “-OMISSIS-”, con sede legale a -OMISSIS-”;
-- della nota prot. n. -OMISSIS- del Dirigente del Settore I - Servizio 4 - Servizi Sociali del Comune di Agrigento avente ad oggetto “risposta a nota inerente il ricovero della sig.ra -OMISSIS-”, con la quale è stato reso noto alla ricorrente che l’ufficio “ ha già predisposto gli atti per la regolarizzazione del relativo ricovero con D.D. n. -OMISSIS-, comunicato...a mezzo pec in data 29.12.20 insieme con il parere negativo da parte dell'ufficio contabile ”;
-- della comunicazione del Responsabile del Settore IV - Servizi finanziari del Comune di Agrigento del 18 gennaio 2021 dalla quale si evince che “ a seguito di ricovero autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-…, la disponibilità del capitolo 1043101 risultava esaurita per le successive proposte di ricovero a tempo indeterminato, tra le quali quelle riguardante il procedimento in oggetto ”;
-- nei limiti dell’interesse della ricorrente, della deliberazione del consiglio comunale n. -OMISSIS-e della relazione alla stessa allegata;
-- degli eventuali altri atti (non conosciuti dalla ricorrente) con i quali il Comune di Agrigento ha sostanzialmente rigettato l’istanza volta all’ammissione della signora -OMISSIS-“ al servizio residenziale in favore di soggetto disabile, con integrazione della retta a carico del Comune ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
per l’accertamento
della sussistenza dei presupposti per l’ammissione della signora -OMISSIS-“al servizio residenziale in favore di soggetto disabile, con integrazione della retta a carico del Comune”;
e, altresì, per l’annullamento
del (parziale) silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241 del 1990, sull’istanza di accesso inoltrata dalla ricorrente e ricevuta dall’Amministrazione resistente in data 9 gennaio 2021;
nonché per l’emanazione
nei confronti dell’Amministrazione resistente, di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta con la suindicata istanza d’accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza del CGA n. -OMISSIS-;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Agrigento;
Vista la memoria di replica della ricorrente;
Viste le note d’udienza della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2022, il consigliere A L e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato e depositato il 24 febbraio 2021, la signora -OMISSIS- esponeva che, con istanza del 15 giugno 2020, aveva chiesto al Comune di Agrigento l’ammissione della signora -OMISSIS-, disabile psichica grave, di cui era amministratrice di sostegno, al servizio residenziale con integrazione della retta.
Tale istanza era stata accolta dal Responsabile del Servizio IV del Settore I del Comune di Agrigento il quale, con determinazione n. -OMISSIS-, aveva autorizzato il ricovero presso la società cooperativa sociale “-OMISSIS-”, comunità alloggio “-OMISSIS-”, ubicata a -OMISSIS-.
Il Responsabile dei servizi finanziari, con nota del 1° dicembre 2020, aveva, però, espresso parere di regolarità contabile contrario, il quale era stato motivato con riferimento alla circostanza che la spesa non trovava copertura nel relativo capitolo di bilancio, cosicché la determinazione n. -OMISSIS-non aveva acquisito efficacia.
Precisato di avere presentato inutilmente istanza di riesame, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della succitata nota del Responsabile dei servizi finanziari del 1° dicembre 2020, oltre che, occorrendo, degli ulteriori provvedimenti in epigrafe, nonché l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’ammissione della signora -OMISSIS- al servizio residenziale in favore di soggetto disabile con integrazione della retta a carico del Comune di Agrigento.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 3 e 32 della Cost.; dell’art. 3, comma 4, della l. n. 328 del 2000;