TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-11-06, n. 201204424
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N. 04424/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03792/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3792 del 2002, proposto da:
M E, rappresentato e difeso dagli Avv. ti L G B e P C ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;
contro
Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui Sede in Napoli, alla Via A. Diaz n.11 domicilia per legge;
per l'annullamento
- del decreto, a firma del Questore della Provincia di Caserta Div. P.A.S. cat. 6 A del 7.3.2002, notificato al ricorrente in data 18.3.2002, con il quale era sospesa la licenza commerciale di riparazione di armi comuni;
- del decreto, sempre a firma del Questore della Provincia di Caserta prot. CAT. 6.F/PAS. Del 5.2.2002, notificato in data 18.3.2002, con il quale veniva sospesa al ricorrente la licenza di porto di fucile con relativo libretto;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o posti comunque in rapporto di connessione con gli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza n. 2309 del 9 maggio 2002 di questa Sezione;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012 - i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame - notificato il 21.3.2002 e depositato il giorno 15.4.2002 - M E - titolare di licenza di polizia porto di fucile con relativo libretto e di licenza commerciale per la riparazione di armi comuni - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, i decreti, entrambi a firma del Questore della Provincia di Caserta e notificati in data 18.3.2002: CAT. 6.F/PAS. del 5.2.2002 e Div. P.A.S. cat. 6 A del 7.3.2002, con il primo dei quali, visto l’art. 7, nr. 2 della Legge n. 241/1990, era sospesa la licenza di polizia di porto di fucile in titolarità del ricorrente “fino all’esito del procedimento amministrativo avviato per l’eventuale revoca del titolo”.e con il secondo, visti gli artt. 10, 11 e 33 del T.U.L.P.S., era sospesa a tempo indeterminato la validità della licenza (commerciale) di riparazione di armi comuni in titolarità del ricorrente “in attesa delle conclusioni del procedimento penale e delle decisioni dell’A.G.
Entrambi i suddetti provvedimenti conseguono alla comunicazione cat. 7D/2002, datata 21.1.2002 con la quale il Commissariato P.S. di Sessa Aurunca riferiva che il M era stato deferito, dal Comando Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere perché trovato in possesso di ingente quantità di materiale esplodente di genere vietato di IV e V categoria con trasmissione della relativa comunicazione di reato redatta dal suddetto Comando.
2. A sostegno del gravame l’interessato deduceva profili di violazione di legge (art. 7 L. 7.8.1990, n. 241) e di eccesso di potere (per perplessità, illogicità, presupposto erroneo, ingiustizia manifesta, difetto assoluto di motivazione, carenza di pubblico interesse).
3. Con l’ordinanza in epigrafe questa Sezione respingeva l’istanza cautelare.
4. L’intimata Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012 la causa passava in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Sia nella prima che nella seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ed entrambe le censure possono trattarsi congiuntamente in quanto afferenti ad una unica linea logico-argomentativa ravvisabile nel mancato rispetto della normativa di cui all’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241 (ad iniziare dalla l’invio della comunicazione di avvio del procedimento), poste a presidio della partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo culminato negli impugnati provvedimenti di sospensione della licenza di polizia di porto di fucile ad uso caccia e di quella commerciale per la riparazione di armi comuni da sparo.
7.1. In particolare parte ricorrente, relativamente alle modalità con cui l’Autorità di Pubblica Sicurezza lo ha notiziato dell’avvio dei due procedimenti, finalizzati alla sospensione, il primo della licenza di porto di fucile per uso caccia con relativo libretto ed, il secondo, della licenza commerciale per la riparazione di armi comuni da sparo, lamenta che la predetta Autorità, è incorsa in un duplice errore.
7.2. Il primo di tali errori è ravvisabile nella circostanza che, in relazione ad entrambi i suddetti procedimenti, sarebbe stata inviata, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, un’unica comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, individuata nella nota Cat. 6F/PAS/200 datata 5.2.2002, a firma del Dirigente la Divisione P.A.S. che asserisce di aver ricevuto in data 14.3.2002.
7.3. In contrario, alla stregua della documentazione versata in giudizio in data 8 maggio 2002 dalla difesa erariale, deve rilevarsi che la comunicazione di cui alla suddetta nota Cat. 6F/PAS/200 si riferisce unicamente all’attivazione del procedimento amministrativo volto all’adozione del provvedimento di revoca del porto di fucile in titolarità del M, in relazione al suo deferimento all’A.G., mentre, con ulteriore nota Div. PAS n. 2002 Div 3^ Categ. 6, datata 5.2.2002, proveniente dal Dirigente la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, si comunicava che “è in corso, da parte di questo Ufficio, un provvedimento di sospensione della validità della licenza di riparazione di armi comuni da sparo, a seguito della comunicazione di notizia di reato, alla A.G., da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile del CC. di Sessa Aurunca”, contestualmente invitando l’interessato a far pervenire, entro giorni 15 dalla ricezione della nota in esame, eventuali memorie ed istanze.
7.4. Ne deriva, pertanto l’infondatezza della seconda censura.
8. L’altro errore in cui è incorso parte ricorrente si ricollega alla constatazione - evidenziata nella prima censura - che il decreto di sospensione della licenza di pubblica sicurezza di porto di fucile ad uso caccia reca la data del 5.2.2002, ossia la medesima riportata in epigrafe alla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento amministrativo che gli è pervenuta il 14.3.2002, mentre il decreto di sospensione del porto di fucile risulta notificato in data 18.3.2002.
Da quanto appena rilevato il ricorrente ne fa discendere che, mentre nella comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stato concesso il termine di giorni 15 per far pervenire scritti difensivi ed osservazioni, tuttavia in concreto tale spazio temporale assegnato non sarebbe stato illegittimamente rispettato in quanto il decreto di sospensione sarebbe stato notificato undici giorni prima della scadenza dei termini assegnati per depositare memorie ed altri scritti, con la conseguenza che a tale ultimo fine, il M avrebbe avuto a disposizione unicamente quattro giorni (anziché i quindici assegnati).
8.1. Anche la prima censura è infondata.
8.2. Sul punto, la difesa erariale ragguaglia nel senso che, relativamente alla licenza di porto di fucile, l’ufficio, avvalendosi della facoltà accordata dal comma 2 dell’art. 7 della legge n. 241/90 sospendeva in via cautelativa la licenza, contestualmente comunicando l’avvio della fase partecipativa finalizzata al definitivo ritiro del titolo (revoca) ed il provvedimento;i suddetti atti, entrambi datati 5.2.2002, venivano trasmessi il 22.2.2002 al Comando Stazione Carabinieri di Sessa Aurunca, perché provvedessero alla notifica.
Orbene nella comunicazione di avvio del procedimento di definitivo ritiro del titolo era evidenziato che il termine di giorni 15 assegnato sarebbero decorsi dalla data della notifica unicamente per presentare richieste e memorie difensive in vista del definitivo provvedimento di ritiro, mentre il contestuale provvedimento di sospensione del titolo prescindeva dal rispetto di essi ed era immediatamente efficace, trattandosi, come sopra detto, di un provvedimento cautelare urgente.
Pertanto, il M ha avuto a disposizione tutto il tempo per poter presentare le proprie memorie difensive, perché come egli stesso asserisce, ha avuto cognizione dell’avvio del procedimento in data 14 marzo 2002 e, quindi, i termini sarebbero scaduti nei successivi quindici giorni.
Invero la dedotta circostanza che la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo è pervenuta il 14.3.2002, mentre il decreto di sospensione del porto di fucile è stato notificato in data 18.3.2002, al fine di poter disporre di tutto il tempo (quindici giorni) assegnato è del tutto irrilevante atteso che ulteriori giorni, seppure tacitamente, sono stati messi a disposizione del M (infatti il provvedimento definitivo non era stato ancora adottato), senza quest’’ultimo abbia fatto pervenire alcunché.
9. Per quando riguarda, invece, la licenza di riparazione armi comuni da sparo, come sopra rilevato, con comunicazione in data 5.2.2002, è stata inviata regolare partecipazione dell’avvio del procedimento e non l’Autorità di P.S. non ha ritenuto, trattandosi di un’attività commerciale, di procedere alla emissione di un alcun provvedimento cautelativo provvisorio, per modo che, in data 4 marzo 2002, non essendo pervenuto alcuna comunicazione da parte del M, è stato emesso il provvedimento di sospensione della licenza commerciale sino alle determinazioni dell’A.G. procedente.
Pertanto alcuna delle garanzie partecipative lamentata dal ricorrente è stata lesa.
10. Passando alla disamina delle restanti censure, anche’esse possono trattarsi congiuntamente, afferendo ad una unico iter logico-argomentativo, riconducibile alla violazione della normativa di riferimento in materia di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza ed all’eccesso di potere per presupposto erroneo, ingiustizia manifesta, difetto assoluto di motivazione e carenza di pubblico interesse.
11. In proposito parte ricorrente, premesso che i provvedimenti di sospensione impugnati sono stati adottati sul presupposto di un procedimento penale a suo carico, deduce che il materiale pirico di IV e V categoria di cui alla segnalazione della Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca (conseguenza del suo deferimento all’A.G. per detenzione illegale di un “ingente quantitativo di materiale esplodente”) e di cui non ne avrebbe mai contestato il possesso, sarebbe la parte sequestrata nei locali sempre chiusi al pubblico presso il campo di tiro al piattello “Sacconara” (peraltro in quantità la cui detenzione per una persona in possesso di porto di fucile sarebbe consentita dalla legge), mentre, per la restante parte di materiale pirico non consentito, il proprietario avrebbe reso spontanea dichiarazione depositata in atti, ed, ancora, per l’ulteriore quantità sequestrata in una casa diruta ed abbandonata, certamente non potrebbe farsene carico al ricorrente, tanto perché nel rudere l’accesso sarebbe libero a tutti.
Infine deduce il difetto assoluto di motivazione e la carenza di istruttoria in quanto nei decreti adottati non sarebbe indicato il quantitativo di materiale pirico di cui il ricorrente sarebbe stato effettivamente in possesso e la quantità rinvenuta, per modo con i provvedimenti adottati alcun interesse pubblico da tutelare vi sarebbe, anche perché l’attività da lui svolta sarebbe un’attività sportiva rivolta a soddisfare proprio fini pubblici.
12. L’ordine di idee di parte ricorrente non è condivisibile.
13. Già in sede cautelare, con l’ordinanza in epigrafe, la Sezione aveva rilevato con l’ordinanza in epigrafe che: <<i provvedimenti impugnati di sospensione risultano adottati cautelativamente in conseguenza dell’accertamento dei fatti che possono condurre ad un giudizio prognostico di inaffidabilità necessario per l’esercizio di un’autorizzazione di polizia >>.
14. In questa sede il Collegio rileva che i provvedimenti impugnati si inquadrano tra gli atti che l’Autorità di Pubblica Sicurezza, in via preventiva, può porre in essere a tutela della pubblica incolumità e quindi non presuppongono la condanna per un reato o anche soltanto la pendenza di un procedimento penale ma, in funzione preventiva e di difesa anticipata della collettività, mirano ad evitare che si creino le condizioni per delinquere e presuppongono unicamente il rischio che il titolare dell’autorizzazione di polizia possa abusare del titolo in suo possesso.
15. Il Collegio ritiene preliminarmente di ribadire che (13.3.2007, n.1861) l'art. 43, comma 2, del T.U.L.P.S. n.773/1931 preveda che la licenza di porto d'armi “... può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”. Trattasi di un potere largamente discrezionale circa l’affidamento dato dal richiedente sull’uso dell’arma, sindacabile se non sotto il profilo del rispetto dei canoni dell’adeguatezza dell’istruttoria, della sufficienza della motivazione, della ragionevolezza e della coerenza e che va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace
di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709).
Pertanto, in base alla su riferita normativa l’Autorità di Pubblica sicurezza deva vagliare l'esito dei relativi procedimenti penali ed, in ogni caso, adeguatamente esternare le ragioni per le quali se ne possono far scaturire indici significativi della inaffidabilità del soggetto, cioè della sua incapacità di offrire sufficienti garanzie circa il corretto uso delle armi (TAR Veneto, III, 21.4.2001, n.1056).
16. In base a tali premesse il Collegio ritiene di sottolineare che la il diniego di rinnovo (o la revoca, preceduta da sospensione) del porto di fucile per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell’autorizzazione di polizia in ordine al corretto uso dell’arma da tempo posseduta e per perdita del requisito della buona condotta può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478);infatti il pericolo di abuso delle armi, giustificativo della reiezione della richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, non solo deve essere comprovato, ma richiede un’adeguata valutazione, al di là del singolo episodio, anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità (T.A.R. Marche, Sez. I, 13 dicembre 2005, n. 1644).
Anche la Sezione ha avuto modo di rilevare che il giudizio in merito all’affidabilità del destinatario dell’autorizzazione alla detenzione di armi deve essere espresso dall’autorità sulla base di rilievi logici e puntuali e deve essere fondato su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus ed autonomamente valutate dall’amministrazione, che ha l’onere di esternare le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi, adducendo una specifica valutazione dalla quale emerga che l’interessato non sia affidabile circa il corretto uso delle armi e che, quindi, sia da ritenere persona capace di abusare delle medesime sotto il profilo delle norme che disciplinano la liceità della loro detenzione (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 21 febbraio 2007, n. 1170).
17. Tanto astrattamente precisato, nella fattispecie in esame, irrilevante è l’addotta circostanza che, a tutt’oggi il ricorrente non sarebbe a conoscenza di eventuali procedimenti a suo carico e persino che dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente in data 18.7.2012 risulta che il reato per il quale si procedeva a suo carico è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione in data 24.4.2007 dal Giudice Monocratico del Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Distaccata di Carinola (proc. pen. n. 16408/01 R.G.N.R.).
Invero proprio il motivo per il quale è il reato è stato dichiarato estinto è tale da non essere in alcun modo sintomatico dei fatti per i quali si procedeva, lasciando, pertanto, integro il potere dell’Autorità amministrativa di valutare autonomamente il grado di pericolosità e di affidabilità del soggetto titolare dell’autorizzazione di polizia, a prescindere dalle risultanze del processo penale.
17.1. Inoltre scarsamente rilevanti sono le ulteriori circostanze addotte in fatto secondo cui il materiale pirico sequestrato, in parte sarebbe stato rinvenuto nei locali sempre chiusi al pubblico presso il campo di tiro al piattello “Sacconara”, in quantità la cui detenzione per una persona in possesso di porto di fucile sarebbe consentita dalla legge, mentre, per l’ulteriore quantità, essa sarebbe stata sequestrata in una casa diruta ed abbandonata, e di tanto, certamente non potrebbe farsene carico al ricorrente, tanto perché nel rudere l’accesso sarebbe libero a tutti.
In proposito, a prescindere che le circostanze su riferite si presentano generiche ed indimostrate, non ci può esimere dal rilevare la contraddittorietà degli argomenti utilizzati da parte ricorrente che perviene ad un medesimo giudizio circa la sua affidabilità e/o di impossibilità di abuso sulla base di presupposti diametralmente antitetici (a seconda che il materiale pirico sequestrato sia custodito in locali chiusi al pubblico ovvero di libero accesso a tutti), mentre il rischio che la normativa di riferimento vuole sventare è, all’evidenza, proprio che il titolare dell’autorizzazione possa abusare del titolo in suo possesso, non solo non osservando scrupolose cautele nella custodia di materiale altamente pericoloso onde evitare che terzi ne vengano a contatto, ma anche escludendo, a priori, la possibilità che il predetto materiale possa essere utilizzato direttamente e personalmente dal licenziatario per compiere attività illecite.
18. In ogni caso, dalla documentazione versata in giudizio, risulta che il M è, altresì, destinatario del provvedimento prot. n. 683/6D/P.A. del 21.10.2002, con cui il Prefetto della Provincia di Caserta, proprio sul presupposto del venir meno dell’affidabilità richiesta ai possessori di armi ai fini del rispetto delle leggi, e della mancanza di sufficiente garanzia che le armi in suo possesso non possano essere usate per compiere azioni illecite, gli ha imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
19. Quanto sopra rilevato induce a ritenere che gli impugnati provvedimenti di sospensione della licenza del porto di fucile ad uso caccia e di sospensione della licenza commerciale di riparazione di armi comuni da sparo sono stati emessi, all’esito di congrua ed adeguata istruttoria da cui sono emersi significativi indici di inaffidabilità e/o di probabilità di abuso delle armi dei quali si dà adeguatamente conto nella motivazione dei suddetti provvedimenti soddisfacendo in tal modo al criterio della sufficienza ritenuto necessario, alla stregua di quanto rilevato nella richiamata giurisprudenza.
20. Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
21. Sussistono, comunque, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.