TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-01-21, n. 201900765

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-01-21, n. 201900765
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900765
Data del deposito : 21 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00765/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04427/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2013, proposto da
P S, rappresentato e difeso dagli avvocati T D F e M D F, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carini in Roma, Corso D'Italia, 11;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

della sanzione di stato del Ministero della Difesa- direzione generale per il personale militare- a firma del Direttore Generale , Gen. C.A. F T del 28.12.2012, notificata il 27.2.2013 con la quale è stata decretata nei riguardi del colonnello dell’Arma dei Carabinieri SICA PIETRO la “sospensione disciplinare dalle funzioni di grado” con detrazione d’anzianità ai sensi dell’art. 858 c. 2 d.lgs. 66/2010, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: 1) avvio del procedimento-contestazione degli addebiti del Ministero della difesa –direzione generale per il personale militare prot. n. M.D. G.M.IL III1 71- 0304250 del 20 luglio 2012;
2) relazione riepilogativa del 25.09.2012 a firma dell’Ufficiale inquirente B.CC. De Vita Giovanni;
3) foglio del 23.07.12 con il quale l’Ufficiale inquirente ha segnalato l’assenza di cause di inopportunità;
4) fogli del 24/25/26/7/2012 di avvio contestazione degli addebiti , avvertimento indicazione nomina difensore militare di fiducia mai visionati o comunicati al ricorrente;
5) del verbale del 5.09.2012 ad opera dell’Ufficiale inquirente;
6) del foglio del 10.9.2012 con il quale il Ministero della difesa ha autorizzato la proroga del procedimento e dell’inchiesta formale;
7) fogli del 17-18 e 19/9/12 di richiesta al Tribunale di Napoli di notizie sull’indagine e nomina altro difensore di ufficio e più in generale di tutti i fogli , le comunicazioni e verbali meglio indicati nella suddetta relazione riepilogativa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2018 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Al ricorrente, Ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri in congedo assoluto, veniva partecipata l’apertura di una inchiesta formale in conseguenza della sentenza del Tribunale penale di Roma n. 23786/11 del 15 dicembre 2011 divenuta irrevocabile in data 18 gennaio 2012, che dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti e l’assoluzione dai reati di cui agli artt. 110 e 351 c.p. perché il fatto non sussiste.

In data 28 dicembre 2012 l’amministrazione irrogava, all’attuale ricorrente, la sanzione disciplinare di stato della sospensione dalle funzioni del grado, sanzione che gli veniva comunicata in data 27 febbraio 2013.

Avverso l’indicata sanzione il predetto reagiva con il ricorso giurisdizionale, oggetto del presente scrutinio, affidato a cinque motivi di ricorso, in uno con la istanza cautelare.

Con ordinanza n. 2355/13 il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare, atteso che le : “…questioni giuridiche sottoposte all’esame del Collegio che richiedono una adeguato approfondimento in sede di merito..”.

All’udienza pubblica del 19 maggio 2018, il Collegio, con ordinanza collegiale n. 5567/18 ha disposto incombenti istruttori in capo alla resistente, comunicati, via pec ed in pari data, all’avvocatura erariale.

In particolare, il Collegio ha disposto l’acquisizione di :

copia della Sentenza n. 23786/11, emessa dal Tribunale penale di Roma il 15 dicembre 2011 divenuta irrevocabile in data 18 gennaio 2012;

delle modalità con le quali l’indicata sentenza è stata partecipata alla p.a.;

se la Cancelleria del Tribunale penale di Roma ha provveduto alla comunicazione di cui all’art. 70 del D.lgs 150/09, allegando, in caso positivo, copia della riferita nota e la nota di richiesta in forma integrale da parte della P.A.;

della copia della contestazione degli addebiti disciplinari.

I predetti incombenti dovevano essere assolti dalla resistente entro 60 giorni.

La resistente non ha riscontrato tale ordine.

Osserva il Collegio.

La presente vicenda processuale, come già segnalato dal Collegio in sede cautelare, presenta singolari peculiarità che richiedevano una adeguata istruttoria, come disposto dal Collegio con la ordinanza sopra riportata.

L’amministrazione, invero, si è limitata ad una mera costituzione formale e non ha, come detto, provveduto ad adempiere gli incombenti ordinati nella citata ordinanza n. 5567/18.

Pertanto il comportamento assunto dalla resistente deve essere valutato nei termini indicati dall’art. 64 cpa.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto per l’assorbente primo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente eccepisce la illegittimità del provvedimento sanzionatorio perché assunto oltre i termini normativamente previsti.

Sostiene il ricorrente che la p.a. deve aver avuto contezza della sentenza, ai sensi dell’art. 70 del d,lgs n. 150/09, entro trenta giorni dalla deposito della stessa, ossia entro la fine di febbraio 2012 e, pertanto, il provvedimento doveva concludersi entro la fine di novembre 2012, così da osservare il termine massimo normativamente previsto di giorni 270.

Il provvedimento sanzionatorio è, invece, datato 28 dicembre 2012.

Sul punto la difesa erariale non ha inteso replicare, né contestare l’assunto di parte ricorrente, né, infine, ha inteso chiarire il dato fattuale per cui è causa attraverso l’adempimento dell’incombente istruttorio ordinato.

Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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