TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-03-28, n. 202300281
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Pubblicato il 28/03/2023
N. 00281/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 482 del 2022, proposto da
L R, rappresentato e difeso dall’avv. M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Brescia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Commissione Giudicatrice, non costituita in giudizio;
nei confronti
M L, rappresentata e difesa dagli avv.ti M A S, G A G e M U B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della terza, in Brescia, via Floriano Ferramola n. 14;
F V, non costituito in giudizio;
Segalini Andrea, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva,
- del D.R., rep. n. 178/2022 prot. n. 0112299 del 4 marzo 2022, di approvazione degli atti della procedura di chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’articol8 18, comma 1, L. n. 240/2010, SSD ICAR/07 “Geotecnica” presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università degli Studi di Brescia;
- dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, della relazione riassuntiva e dei relativi allegati;
- del Regolamento dell’Università degli Studi di Brescia per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 138 del 10 febbraio 2021 (in parte qua);
- del D.R., rep. 499/2021 prot. n. 0072218 del 20 maggio 2021, di indizione della procedura concorsuale (in parte qua);
- del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM), seduta del 28 giugno 2021, avente ad oggetto “Delibera n. 3.2. – Proposta di nomina della commissione valutatrice nella procedura ex art. 18, comma 1, della Legge 240/2019 per un posto di professore ordinario per il SSD ICAR/07”;
- del D.R., rep. 662/2021 prot. n. 0104295 del 09 luglio 2021, di nomina della Commissione giudicatrice;
- della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM), n. 2 del 16 settembre 2021 (non nota), in cui è stata proposta la nomina, quale componente effettivo della Commissione giudicatrice in sostituzione del prof. C S, della prof.ssa A M F, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Torino;
- del D.R., rep. 900/2021 prot. n. 0123958 del 28 settembre 2021, di nomina della Commissione giudicatrice;
- della nota rettorale avente ad oggetto “istanze di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/90 di cui alle note prot. 111730/2021 e 111731/2021 – riscontro”;
- della proroga (non nota) concessa dal Rettore alla Commissione per la conclusione dei lavori;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata e la presa in servizio della prof.ssa M come professoressa di prima fascia;
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, comma 1, lettera e), Cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Brescia e di M L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa A T e uditi per il ricorrente e la controinteressata i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Università degli Studi di Brescia bandiva una procedura, ex articolo 18, comma 1, L. n. 240/2010, per il reclutamento di un professore di prima fascia nel Settore Scientifico Disciplinare – SSD ICAR/07 – Geotecnica, da impiegare presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica.
Alla procedura selettiva partecipavano sei candidati, così graduati, all’esito della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione giudicatrice: i. prof.ssa Lorella M, ii. prof. Vincenzo Fioravante con, iii. prof. Andrea Segalini, iv. prof. Rocco Lagioia, v. prof. Giuseppe Mortara, vi. prof. Matteo Oryem Cianta.
La prof.ssa M è stata poi chiamata dall’Ateneo a coprire il posto di professore di prima fascia messo a concorso.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il prof. Rocco Lagioia, quarto classificato, ha impugnato tutti gli atti della procedura di chiamata, ivi compreso quello di approvazione degli esiti del confronto comparativo svolto dalla Commissione giudicatrice, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.
A tal fine il ricorrente prospetta vizi in relazione alla nomina della Commissione giudicatrice (primo motivo di impugnazione), ai criteri di valutazione dei candidati (secondo motivo di impugnazione), alle modalità con le quali sono state formate e giustificate le valutazioni dei singoli candidati (terzo motivo di impugnazione), al mancato rispetto della disciplina sulle incompatibilità (quarto motivo di impugnazione), alla durata dei lavori della Commissione giudicatrice (quinto motivo di impugnazione).
3.1.1. Si sono costituiti in giudizio sia l’Università degli Studi di Brescia, sia la prof.ssa Lorella M, opponendosi entrambe al ricorso avversario e concludendo per la sua reiezione, in rito o nel merito.
In particolare, la controinteressata in rito ha rilevato che il ricorrente durante la procedura di chiamata non ha mai mosso rilievi sulla composizione della Commissione, sulla legittimità del Regolamento di Ateneo o sulla durata della proroga concessa dal Rettore alla Commissione medesima, ma ha atteso la conclusione della selezione per dedurre vizi di carattere generale, senza mai contestare nella sostanza la valutazione espressa dalla Commissione, né rappresentare ragioni o fornire elementi per cui, nonostante l’evidente e oggettivo distacco (di oltre 20 punti) dai primi due classificati, avrebbe potuto legittimamente aspirare al posto messo a concorso.
3.2. Non si sono invece costituiti in giudizio gli altri soggetti, tutti in epigrafe elencati, che pure erano stati evocati.
4. Rinunciata la domanda cautelare da parte del ricorrente, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 22 febbraio 2023, ove al termine della discussione è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto la procedura ex articolo 18, comma 1, L. n. 240/2010, bandita dall’Università degli Studi di Brescia, per il reclutamento di un professore di prima fascia nel Settore Scientifico Disciplinare – SSD ICAR/07 – Geotecnica, da impiegare presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica
Come esposto nella parte in fatto, la Commissione giudicatrice ha ritenuto che dei sei candidati che hanno partecipato alla procedura selettiva, la migliore fosse la prof.ssa Lorella M, che pertanto è stata chiamata dall’Ateneo bresciano a ricoprire il posto messo a concorso.
Gli esiti del confronto comparativo sono contestati dal quarto classificato, prof. R L G con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
2.1. Preliminarmente il Collegio deve farsi carico delle eccezioni di tardività delle contestazioni sulla costituzione della Commissione giudicatrice, sul Regolamento interno dell’Ateneo e sulla durata dei lavori della Commissione stessa e di carenza di interesse a ricorrere del quarto classificato, sollevate dalla difesa della controinteressata.