TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2010-06-30, n. 201016495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2010-06-30, n. 201016495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201016495
Data del deposito : 30 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02501/2010 REG.RIC.

N. 16495/2010 REG.SEN.

N. 02501/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2010, proposto da:
D S, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall’Avvocato R M, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Calata San Marco n.4;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz, 11;
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dell’8.02.2010 con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia ha annullato il provvedimento n. 648 del 19.11.2009 del dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Sezione “Edilizia Privata” del Comune di Ercolano, con il quale si autorizza il ricorrente ad installare un impianto di distribuzione di carburanti nel medesimo Comune alla via S. B. Cozzolino.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 12 aprile 2010 e depositato il successivo 11 maggio, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto:

- Violazione degli artt. 77 e 117 della Costituzione, degli artt.7, 8, 10 bis e 29 della legge n.241/90, dell’art.159 del d.lg. n.42/2004, eccesso di potere per vizio di istruttoria e di motivazione;

- Violazione degli artt. 15 e 21 delle N.T.A. del P.T.P. dell’area del Vesuvio di cui ai D.I. 4.7.2002, violazione dell’art. 2 del d.lg. n. 32/1998, dell’art. 16 della legge n. 1034/1970, nonché della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 8835 del 30 dicembre 1999 ed eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, disparità di trattamento, immotivato contrasto con i precedenti, arbitrarietà, ingiustizia manifesta;

- Violazione degli artt. 15 e 21 delle N.T.A. del P.T.P. dell’area del Vesuvio di cui ai D.I. 4.7.2002, sviamento di potere, violazione della legge n. 431/1985 e succ. modifiche di cui al d.lg. n. 42/2004 nonché del principio generale di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

Si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

All’udienza camerale del 10 giugno 2010, previo avviso alle parti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente fondato, di tal che può essere deciso con sentenza in forma semplificata, piuttosto che con ordinanza resa in sede cautelare.

Parte ricorrente impugna l’atto con il quale la Soprintendenza ha annullato il provvedimento n. 648 del 19.11.2009, con il quale il Comune di Ercolano ha autorizzato, ai sensi dell’art.146 del Decreto Legislativo n.42/2004, l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico alla via S. B. Cozzolino, sul rilievo che il provvedimento comunale avrebbe consentito la realizzazione di opere “eccessivamente dimensionate per il contesto urbano in cui ricadono” e che la prevista pavimentazione del piazzale avrebbe comportato “la totale cancellazione di un’area a verde residuale”.

In proposito risultano fondate e assorbenti le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere per avere la Soprintendenza travalicato i limiti del sindacato di legittimità assegnatogli dall’art. 146 del D. L.vo n.42 del 2004 (cd. codice dei beni culturali).

Invero, alla stregua dell’orientamento prevalente, “il potere statale di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è circoscritto ai vizi di legittimità: la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo, come tale in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un suo apprezzamento di merito alle valutazioni tecniche discrezionali compiute dall'ente locale. Detto potere è necessariamente ancorato ad un riesame meramente estrinseco, teso a verificare l'eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti l'eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, che non può tradursi in un ripetuto giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico ambientale dell'intervento, giudizio che è riservato all'Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo: ne consegue che l'Amministrazione statale può verificare dall'esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell'iter procedimentale seguito dall'Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall'Ente locale” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 16 marzo 2009 , n. 427;
conformi, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009, n.1215;
Id., sez. VII, 19 febbraio 2009, n.978;
T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 20 dicembre 2008, n.1180;
Id., 06 agosto 2008, n.9863;
Consiglio di stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n.4679).

Nel caso di specie la Soprintendenza con una motivazione generica (cfr. p. 15 ricorso) ha ritenuto l’intervento proposto incompatibile dal punto di vista paesaggistico e ambientale e ha sostituito il proprio apprezzamento di merito alle valutazioni compiute dall’ente locale.

Peraltro, come evidenziato dal ricorrente, non è nemmeno dato comprendere in cosa consista il preteso eccessivo dimensionamento dell’opera da realizzare rispetto al contesto urbano.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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