TAR Potenza, sez. I, sentenza 2009-08-03, n. 200900472
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Testo completo
N. 00472/2009 REG.SEN.
N. 00681/1991 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 681 del 1991, proposto da:
A D, rappresentato e difeso dagli avv. R F, F P, A S, con domicilio eletto presso R F Avv. in Potenza, Vico Scalea, n.10;
contro
l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Potenza, la Sez. Circoscrizionale per l’impiego di Lauria, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pp. tt., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Potenza, domiciliata per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860;
Unita' Sanitaria Locale n. 4 - Lagonegro, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Siervo, con domicilio eletto presso Enzo Sarli Avv. in Potenza, via Mazzini, n.23/A;
nei confronti di
Lucia Leonardino, rappresentata e difesa dall'avv. Piervito Bardi, con domicilio eletto presso Piervito Bardi Avv. in Potenza, via Crispi, n.37;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del direttore dell’U.P.L.M.O. di Potenza del 20/9/91 di rigetto del ricorso prodotto dall’Anastasio avverso il provvedimento di revoca dell’avviamento a selezione presso la U.S.L. n.4 di Lagonegro, emanato dalla Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Lauria, nonché della deliberazione n. 61 del 17/7/91 dell’Amministratore Straordinario della U.S.L. n.4 di Lagonegro, avente ad oggetto “Nota prot. n. 18275 del 6/7/91 della Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Lauria: presa d’atto e determinazioni conseguenti”; nonché per l’annullamento di ogni altro atto ai predetti, comunque, connesso, sia esso presupposto (ivi incluso il provvedimento di revoca dell’avviamento) o consequenziale, in quanto pregiudizievole per gli interessi del ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unita' Sanitaria Locale N. 4 - Lagonegro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lucia Leonardino;
Vista l’ordinanza collegiale n.444 del 6/11/91 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premette l’istante che, per effetto del provvedimento n. 16361 del 14/6/91 dell’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro e della M.O. di Lauria, veniva avviato a selezione per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, ex art. 16 legge n. 56/87, presso l’U.S.L. di Lagonegro.
Superata la selezione il ricorrente assumeva servizio quale ausiliario sanitario specializzato presso detta U.S.L. ma dopo qualche tempo, con deliberazione n.61 del 17/7/91, l’Amministratore Straordinario dell’USL n. 4 licenziava lo licenziava sul presupposto della revoca dell’avviamento da parte della Sezione Circoscrizionale dell’impiego di Lauria.
Infatti, con nota prot. n. 18275 del 6/7/91 il responsabile della detta Sezione revocava il provvedimento di avviamento al lavoro del ricorrente perché ritenuto illegittimo dall’ufficio provinciale del lavoro di Potenza con nota n. 7513 del 20/6/91.
In particolare la Commissione Circoscrizionale di Lauria non avrebbe osservato le disposizioni contenute nel verbale di riunione tenuto presso l’ufficio regionale per il lavoro e la massima occupazione di Potenza in data 7/2/91.
Il ricorrente impugnava allora in via gerarchica la revoca avanti alla commissione provinciale per l’impiego ma con esito sfavorevole riportato nel decreto impugnato.
La ragione della revoca dipenderebbe dal fatto che la commissione circoscrizionale di Lauria, una volta esaurita la specifica graduatoria ex art. 16, avrebbe dovuto, invece di limitarsi a consultare le circoscrizioni contigue (nel senso di confinanti) e poi procedere all’avviamento delle liste del collocamento ordinario, consultare (così come stabilito nella riunione dei dirigenti del 7/2/91 tenutasi presso l’Ufficio Regionale del