TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-09-18, n. 202000544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-09-18, n. 202000544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000544
Data del deposito : 18 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2020

N. 00544/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01037/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con lo Studio Associato I.P.A.C. - Infermieri Professioni Associati Carmagnola di Patrizia Panfili &
Soci, con sede in Carmagnola (TO), Via G. Baldessano n. 27, e con lo Studio Associato Infermieri di Genova Antonio e soci, con sede in Moncalieri (TO), Via Einaudi n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A S, S V, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi M. Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Bertola, n. 2;

nei confronti

Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Cresta in Torino, via Principi D'Acaja, n. 47;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Carrozza, Massimo Occhiena, Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Occhiena in Torino, via Alfonso Lamarmora, n. 6;

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Deliberazione n. 1044/A.09/2019 del 17 ottobre 2019 con cui il Direttore Generale dell’A.S.L. Città di Torino ha approvato gli atti della gara per l’affidamento “del servizio di gestione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali e accessorie del Presidio Sanitario Lorusso e Cutugno di Torino e del servizio infermieristico di assistenza al carcere minorile Ferrante Aporti e annesso centro di prima accoglienza Umberto Radaelli”, ha aggiudicato il servizio alla Coop. Soc. Nuova Sair ed ha dichiarato il provvedimento di aggiudicazione immediatamente eseguibile;

della nota prot. 2019/0142567 del 21 ottobre 2019 con cui l’A.S.L. Città di Torino ha comunicato alla Cooperativa Valdocco l’aggiudicazione della gara;

del verbale di valutazione di congruità dell’offerta a firma del R.U.P. datato 8 ottobre 2019;

della nota prot. 2019/0129090 del 25 settembre 2019 con cui il R.U.P. ha richiesto le giustificazioni all’offerta economica della Coop. Soc. Nuova Sair;
dei verbali di gara nn. 1 del 26 marzo 2019 e 2 del 16 aprile 2019;

dei verbali della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche;
del verbale n. 3 della seduta di gara in data 24/09/2019;
ove occorrer possa, delle Deliberazioni n. 78/A.09/2019 del 24 gennaio 2019 e n. 428/A.09/2019 del 12 aprile 2019;

della comunicazione pec in data 30 ottobre 2019 di convocazione per la visione della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti e successiva estrazione di copia;
della nota prot. 2019/0152154 del 7 novembre 2019 con cui è stato espresso il diniego all’estrazione di copia integrale dell’offerta tecnica di Coop. Soc. Nuova Sair;

della nota prot. 2019/0156421 del 15 novembre 2019 con cui è stato nuovamente espresso il diniego all’estrazione di copia integrale dell’offerta tecnica di Coop. Soc. Nuova Sair;

di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati, il D.U.V.R.I., i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;

e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato dall’A.S.L. Città di Torino con la Coop. Soc. Nuova Sair;
nonché per la declaratoria dell’illegittimità dell’ammissione alla gara e del procedimento di ammissione della Coop. Soc. Nuova Sair;
dell’illegittimità del giudizio di ammissibilità dell’offerta della Coop. Soc. Nuova Sair e della mancata esclusione della stessa poiché contenente informazioni fuorvianti;
dell’illegittimità del giudizio di congruità dell’offerta della Coop. Soc. Nuova Sair, con conseguente declaratoria dell’incongruità di tale offerta;
dell’illegittimità dell’aggiudicazione in favore della Coop. Soc. Nuova Sair;
dell’illegittimità del diniego all’accesso agli atti con riferimento all’estrazione di copia integrale del progetto tecnico della Coop. Soc. Nuova Sair;
e per la conseguente condanna dell’A.S.L. Città di Torino: I. in accoglimento del ricorso ex 95-93cf-d1294e9bf17a::LR1B6B4BB8BB2F48EC4417::2010-07-07">art. 120 c.p.a.: (i) in via principale: a) escludere l’offerta della Coop. Soc. Nuova Sair in ragione della presenza di informazioni non veritiere e fuorvianti nell’offerta tecnica della concorrente;
b) previo espletamento, occorrendo, di una verificazione o una consulenza tecnica ai sensi degli artt. 63 c. 4, 66 e 67 c.p.a., dichiarare che l’offerta di Coop. Soc. Nuova Sair è incongrua e non adeguata a garantire la remunerazione dell’appalto, con conseguente esclusione dell’offerta;
c) dichiarare l’aggiudicazione del servizio in favore del R.T.I. costituendo avente la Cooperativa Valdocco come mandataria;
(ii) in via subordinata: annullati tutti i provvedimenti impugnati, condannare l’A.S.L. Città di Torino a: a) rinnovare il procedimento di verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 CCP in capo alla Coop. Soc. Nuova Sair, b) effettuare correttamente, tenendo in considerazione quanto argomentato nel presente ricorso, la verifica sull’anomalia dell’offerta di Coop. Soc. Nuova Sair ex art. 97 CCP, con ogni effetto di legge;
(iii) in via di ulteriore subordine: condannare l’A.S.L. Città di Torino al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa o con un separato e successivo giudizio;
II. in accoglimento del ricorso/istanza ex art. 116 c.p.a., ordinare all’A.S.L. Città di Torino il rilascio di copia integrale del progetto tecnico di Coop. Soc. Nuova Sair in favore della ricorrente;
con espressa riserva, in considerazione del diniego all’accesso totale agli atti ed alla violazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 53 comma 6 codice dei contratti pubblici e 25 della legge n. 241 del 1990, di proporre motivi aggiunti di ricorso, prospettando anche ragioni e argomentazioni diverse da quelle in questa sede indicate, allorquando la ricorrente potrà ottenere copia integrale dell’offerta tecnica della Coop. Soc. Nuova Sair;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cooperativa animazione Valdocco s.c.s. impresa sociale onlus il 3 gennaio 2020, gli stessi provvedimenti e atti già impugnati con il ricorso principale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa F R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione n. 78/A.09/2019 del 24 gennaio 2019, il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione delle attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali e accessorie del Presidio Sanitario Lorusso e Cutugno di Torino e del servizio infermieristico di assistenza al carcere minorile Ferrante Aporti e annesso centro di prima accoglienza Umberto Radaelli.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 29 gennaio 2019 e sulla G.U.R.I. il 1° febbraio 2019.

Nel capitolato speciale è precisato che la durata dell'appalto è di 36 mesi, per un importo complessivo a base d'asta di euro 8.597.970,00 IVA esclusa di cui euro 8.282.973,00 IVA esclusa per il costo del lavoro, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 36 mesi, che l’importo massimo stimato dell'appalto risulta pari a euro 24.360.916,00 e che l’aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in base ai seguenti parametri: qualità punti 70/100 e prezzo punti 30/100.

Entro il termine di scadenza fissato (8 marzo 2019 ore 17:00), hanno presentato offerta n. 4 concorrenti, tra cui la Nuova Sair Cooperativa Sociale ed il R.T.I. costituendo avente come capogruppo mandataria la Cooperativa Animazione Valdocco, Società Cooperativa Sociale.

All’esito della valutazione, la Commissione tecnica attribuiva alle quattro concorrenti i punteggi qualitativi e, in particolare, alla Cooperativa Valdocco punti 63,33 e alla Nuova Sair punti 61.

Le altre due offerte (Medical Service Assistence S.r.l. e Consorzio Stabile HCM) venivano escluse dalla successiva fase di gara poiché non avevano raggiunto il punteggio minimo stabilito dal Capitolato di 40 su 70 punti, mentre quelle ammesse venivano riparametrate assegnando alla Cooperativa Valdocco 70 punti e alla Nuova Sair 67,42 punti.

La graduatoria finale di gara ha visto collocarsi al 1° posto Nuova Sair con un punteggio di 97,42 e al 2° posto il R.T.I. ricorrente con un punteggio di 87,61.

Considerata l’anomalia dell’offerta della 1° classificata, con nota prot. 2019/0129090 del 25 settembre 2019, il R.U.P. ha richiesto alla concorrente le giustificazioni all’offerta economica ai sensi dell’art. 97 commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, chiedendo di specificare le modalità di determinazione del costo orario, segnalando che il costo indicato nell’offerta risultava inferiore ai minimi salariali retributivi di riferimento individuati nelle tabelle ministeriali emesse dal Ministero del Lavoro e politiche sociali.

Con nota prot. UG 909/19 del 1° ottobre 2019, Nuova Sair ha trasmesso le giustificazioni richieste attinenti al costo del personale.

Con verbale dell’8 ottobre 2019, il R.U.P. ha valutato le giustificazioni presentate da Nuova Sair ed ha espresso un giudizio di “congruità ed affidabilità dell’offerta”.

Con deliberazione n. 1044/A.09/2019 del 17 ottobre 2019, il Direttore Generale dell’ASL ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato il servizio a Nuova Sair.

Con il gravame indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la sopra richiamata deliberazione, con la quale il Direttore Generale dell’ASL ha approvato gli atti della gara di che trattasi ed ha aggiudicato il servizio a Nuova Sair.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I. Violazione degli artt. 30 e 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art.

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