TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-07-04, n. 202401713
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2024
N. 01713/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione,
del decreto in data 18 marzo 2024, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, nonché di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. Andrea Gana;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato: A) il ricorrente era indagato nell’ambito del -OMISSIS-per il -OMISSIS- di cui agli articoli 117, 319, 321 cod. pen.; B) l’Amministrazione ha appreso tale circostanza ricevendo l’ordinanza del -OMISSIS-, Sezione GI, datata-OMISSIS-, con cui non era stata applicata nei confronti del ricorrente alcuna misura cautelare; C) con Decreto del -OMISSIS-, Sezione GI, in data -OMISSIS-, pervenuto all’Amministrazione in data 11 marzo 2024, il ricorrente è stato rinviato a giudizio in quanto-OMISSIS- di cui agli articoli 117, 319 e 321 cod. pen..
Come pure si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, in ragione di quanto precede la competente Autorità – in applicazione dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria sottoscritto il -OMISSIS- che «disciplina la sospensione cautelare dal servizio, con privazione della retribuzione, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a-OMISSIS- che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6, del citato contratto» – ha ritenuto di dover disporre la sospensione facoltativa dal servizio del ricorrente in quanto «-OMISSIS- nel citato-OMISSIS- per -OMISSIS- di tale gravità da procurare, in caso di permanenza in servizio, non soltanto turbamento all’ordinato andamento dell’Amministrazione all’interno della sede -OMISSIS-dì appartenenza e comunque in qualsiasi altra struttura del -OMISSIS-, ma anche grave danno all’immagine del -OMISSIS- stesso».
2. Dell’impugnato decreto il ricorrente chiede l’annullamento lamentando la violazione dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria, sottoscritto il -OMISSIS-, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, osservando che la motivazione dell’impugnato decreto, fondata soltanto sull’astratta gravità dei -OMISSIS- ascritti al ricorrente, è insufficiente ad esprimere e dar conto della valutazione operata dall’Amministrazione in ordine al possibile discredito che la permanenza in servizio del dipendente potrebbe arrecare all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione; e ciò in quanto la stessa Amministrazione, in precedenza, pur essendo a conoscenza del-OMISSIS- a suo carico, ha discrezionalmente ritenuto di non dover disporre alcuna sospensione dal servizio. Inoltre con il provvedimento impugnato l’Amministrazione si contraddice perché, senza però dar conto e rendere intellegibile il proprio iter