TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-08-05, n. 201500615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-08-05, n. 201500615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500615
Data del deposito : 5 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00357/2013 REG.RIC.

N. 00615/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00357/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2013, proposto da:
Suinmarche O.P. Soc. Coop., rappresentata e difesa dagli avv. Iacopo Casini Ropa, M G, con domicilio eletto presso Avv. Giorgio Benedetti in Ancona, Via Dott. Sandro Totti, 10-12;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. L D I, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

per l'annullamento

del Decreto 4.3.2013 n. 90/CSI, con cui il Dirigente del P.F. Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, disponeva la decadenza totale dell’aiuto concesso alla ricorrente con precedente Decreto 13.4.2011 n. 319/CSI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente impugna il Decreto del 4.3.2013 n. 90/CSI, con cui il Dirigente del P.F. Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, disponeva la decadenza totale dell’aiuto concesso alla stessa con precedente Decreto 13.4.2011 n. 319/CSI, stante l’inammissibilità dell’istanza poiché ritenuta in contrasto con il requisito di cui al Cap. 3 del Bando (come integrato dalla nota n. 1), ovvero: “disponibilità del personale, per almeno il 50% del costo del personale impiegato nel progetto, come dipendente o collaboratore” inteso come “personale in possesso di rapporto contrattuale diretto con il beneficiario”.

Nel caso specifico il progetto indicava, tra le professionalità impiegate, il Rag. Sergio Z allegatamente assunto dalla richiedente il beneficio con contratto di collaborazione. In sede di rendiconto veniva invece indicato il seguente costo del personale:

- € 10. 652,48 sostenuto per la retribuzione del Sig. S (dipendente);

- € 12.500 per il pagamento delle fatture emesse dalla ditta Partners e Consulting per prestazioni professionali svolte dalla stessa società tramite il Sig. Z.

In sede di chiarimenti, la ricorrente specificava che tra essa e la ditta Partners e Consulting era stata stipulata una convenzione secondo cui, quest’ultima, consentiva l’impiego del suo legale rappresentante (Sig. Z) per le attività di direzione e pianificazione in attuazione delle direttive impartite dal presidente della ricorrente (Sig. Enrico Salvadego).

La Regione ha considerato invece tale rapporto come prestazione di servizio di consulenza tecnico amministrativa, svincolato da un orario di lavoro e da una supervisione gerarchica tipica del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (cfr. art. 2 convenzione del 7.1.2009).

Veniva quindi disposta la revoca del contributo di € 35.000.

Si è costituita la Regione Marche per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

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