TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-21, n. 202200290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-21, n. 202200290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200290
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2022

N. 00290/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00195/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dapprima solo dall’avvocata M M e, successivamente anche dall’avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico da ultimo eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Bisceglie, 76;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

Quanto al ricorso introduttivo:

1) dell'atto avente protocollo -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, del -OMISSIS- e notificato al ricorrente in pari data, recante il rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42-bis del D. Lgs. n. 151 del 2001;

Quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 7.2.2022:

1) dell'atto avente protocollo -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, recante il nuovo rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42-bis del D. Lgs. n. 151 del 2001;

Quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 7.6.2022:

1) dell'atto avente protocollo -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, recante il nuovo rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso, gli atti recanti motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le ordinanze cautelari n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente è -OMISSIS-, -OMISSIS-, e presta servizio presso il-OMISSIS-.

Dopo aver beneficiato per -OMISSIS- di assegnazione temporanea a -OMISSIS- per -OMISSIS-, legati alla -OMISSIS- (doc.ti da 2 a 6 del ricorrente) il ricorrente ha presentato in data -OMISSIS-, dopo la -OMISSIS-, domanda, ex art. 42-bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, di trasferimento a -OMISSIS-, dove la -OMISSIS- presta la propria attività lavorativa come -OMISSIS-, con contratto a -OMISSIS-, (doc. 7 del ricorrente).

In data -OMISSIS- la domanda del ricorrente è stata respinta con la seguente motivazione: “La direttiva P-001 del 2021 riporta… che l’istanza in argomento può essere presentata esclusivamente dal personale militare appartenente alle seguenti categorie: ‘-OMISSIS-’” (doc. 1 del ricorrente).

A fondamento del ricorso introduttivo, rivolto contro quest’ultimo provvedimento, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. “Incompetenza relativa: l’organo che ha emanato il provvedimento era carente del potere decisorio. Violazione di legge (Circolare P-001 del 2021 dell’Esercito Italiano - Dipartimento impiego del personale). Violazione dell’art. 97 Cost.”;

2. “Sull’applicabilità della normativa in esame ai militari di truppa.

Violazione di legge (art. 42-bis del D. Lgs. 151 del 2001) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Violazione art. 97 Cost.”;

3. “Carenza di motivazione del provvedimento di rigetto: l’Amministrazione ha totalmente mancato di valutare gli elementi richiesti dalla norma: esigenze del -OMISSIS-, sede di servizio, sede di destinazione, eventuale pregiudizio per l’Amministrazione a seguito del trasferimento, contraddittorietà rispetto al precedente trasferimento temporaneo concesso al sig. -OMISSIS-”;

4. “Mancanza del preavviso di rigetto.

Violazione di legge (artt. 9, 10 e 10-bis della L. 241/1990) - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Manifesta ingiustizia - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione art. 97 Costituzione”.

Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151 del 2001, nonché il riconoscimento del danno esistenziale.

La difesa del Ministero intimato, costituendosi in giudizio, ha fatto presente che in data -OMISSIS- l’Amministrazione ha provveduto ad annullare in autotutela il diniego impugnato dal ricorrente (doc. 1 dell’Amministrazione depositato il 5 novembre 2021), avendo riconosciuto la fondatezza del primo motivo di ricorso, e di aver inoltrato, di conseguenza, l’istanza del ricorrente all’organo competente. Ha quindi chiesto al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con memoria depositata il 5 novembre 2021 il ricorrente, preso atto del suddetto provvedimento, ha dichiarato di voler rinunciare all’istanza cautelare e di rimanere in attesa della rideterminazione sull’istanza di trasferimento del ricorrente, così da poter valutare, all’esito della stessa, se presentare motivi aggiunti o chiedere la cessazione della materia del contendere.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, il Collegio ha preso atto della rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare.

In vista dell’udienza di merito, fissata al -OMISSIS-, la difesa dell’Amministrazione, con atto depositato il 31 gennaio 2022, ha chiesto il rinvio della discussione del ricorso, nel rispetto dei termini di difesa, considerato che in data -OMISSIS- il ricorrente ha presentato un ricorso per motivi aggiunti, in cui impugna nuovi atti.

Anche la difesa del ricorrente, con atto depositato il 31 gennaio 2022, ha chiesto il differimento della stessa udienza.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- il Presidente ha quindi rinviato l’udienza di discussione del ricorso al 22 giugno 2022.

Con atto notificato all’Amministrazione il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, volti all’annullamento del provvedimento del -OMISSIS- del Dipartimento Impiego Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, con il quale l’istanza del ricorrente è stata dichiarata “-OMISSIS-”, per insussistenza in capo al ricorrente di un rapporto d’impiego a -OMISSIS- alle dipendenze di una P.A. (doc. 1 del ricorrente, depositato il -OMISSIS-).

A fondamento del ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Sull’applicabilità della normativa in esame ai -OMISSIS-.

Violazione di legge (art. 41-bis, D. Lgs. 151 del 2001) - Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Violazione art. 97 Cost.”;

2. “Carenza di motivazione del provvedimento di rigetto: l’Amministrazione ha totalmente mancato di valutare gli elementi richiesti dalla norma: esigenze del -OMISSIS-, sede di servizio, sede di destinazione, eventuale pregiudizio per l’Amministrazione a seguito del trasferimento, contraddittorietà rispetto al precedente trasferimento temporaneo concesso al Sig. -OMISSIS-”;

3. “Mancanza del preavviso di rigetto.

Violazione di legge (artt. 9, 10 e 10-bis della L. 241/1990) - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Manifesta ingiustizia - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione art. 97 Costituzione”.

Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151 del 2001, nonché il riconoscimento del danno esistenziale.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, il Collegio ha fissato l’udienza pubblica del 22 giugno 2022, ritenendo che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Nelle more del giudizio, con atto depositato il 1° giugno 2022, l’avv. P C è intervenuto, in aggiunta all’avv. M M, nella difesa del ricorrente.

In vista dell’udienza di merito, fissata al 22 giugno 2022, la difesa dell’Amministrazione, con atto depositato il 3 giugno 2022, ha chiesto il rinvio della discussione del ricorso, nel rispetto dei termini di difesa, considerato che in data 3 giugno 2022 il ricorrente ha presentato un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, in cui impugna nuovi atti.

Con atto notificato all’Amministrazione il 3 giugno 2022 e depositato il -OMISSIS- il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento del provvedimento del -OMISSIS- del Dipartimento Impiego Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, con il quale l’istanza del ricorrente è stata riesaminata e rigettata in ragione della carenza, presso la sede richiesta, della possibilità di collocare utilmente l’istante alla luce dell’incarico da questi posseduto e per il quale è stato formato nel corso della carriera (-OMISSIS-) (doc. 1 del ricorrente, depositato il -OMISSIS-).

A fondamento del nuovo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. “Carenza di motivazione del provvedimento di rigetto: l’Amministrazione non ha valutato compiutamente le esigenze del -OMISSIS-, quelle della sede di servizio, della sede di destinazione nonché l’eventuale pregiudizio per l’Amministrazione a seguito del trasferimento. Contraddittorietà rispetto al precedente trasferimento temporaneo concesso al Sig. -OMISSIS-”;

2. “Mancanza del preavviso di rigetto.

Violazione di legge (artt. 9, 10 e 10-bis della L. 241/1990) - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Manifesta ingiustizia - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione art. 97 Costituzione”.

Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151 del 2001, nonché il riconoscimento del danno esistenziale.

Con atto depositato il 21 giugno 2022 anche il ricorrente ha chiesto il differimento dell’udienza di merito già fissata per il 22 giugno 2022.

All’udienza pubblica del 22 giugno 2022 il Presidente ha rinviato la discussione di merito del ricorso all’udienza del 9 novembre 2022, in osservanza dei termini a difesa in relazione ai nuovi motivi aggiunti.

In data 28 giugno 2022 il procuratore del Ministero intimato ha depositato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del nuovo atto recante motivi aggiunti, previa reiezione dell’istanza cautelare.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la celere fissazione del merito, per il quale è già stata fissata l’udienza pubblica del 9 novembre 2022.

All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Va anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso introduttivo, considerato che il -OMISSIS-, -OMISSIS-, con successivo provvedimento del -OMISSIS-, ha annullato in sede di autotutela il provvedimento di diniego ivi impugnato, dopo aver riesaminato l’istanza del ricorrente alla luce del primo motivo di ricorso (incompetenza relativa), provvedendo a inoltrare l’istanza di trasferimento temporaneo all’organo competente per la decisione (cfr. doc. 1 del Ministero, depositato il 5 novembre 2021).

2. Il primo ricorso per motivi aggiunti va invece dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il nuovo provvedimento di diniego ivi impugnato dello -OMISSIS- del -OMISSIS- (cfr. doc. 1 del ricorrente, depositato il -OMISSIS-) è stato successivamente superato da un ulteriore nuovo provvedimento di diniego del trasferimento temporaneo, adottato dallo stesso Ufficio il -OMISSIS-, a seguito di riesame dell’istanza del ricorrente (cfr. doc. 1 del ricorrente, depositato il -OMISSIS-).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza è infatti da considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso avverso un atto “ che debba intendersi superato dal successivo provvedimento di diniego, divenuto inoppugnabile, in quanto nuova espressione della funzione amministrativa all'esito di una rinnovata istruttoria e valutazione, poiché non potrebbe comportare alcuna utilità per ricorrente l'eventualità dell' accoglimento ” (cfr.

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