TAR Milano, sez. II, sentenza 2017-12-06, n. 201702321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2017-12-06, n. 201702321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201702321
Data del deposito : 6 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2017

N. 02321/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00737/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2015, proposto da:
Roche S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 18;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 16823/2012 emesso dal Tribunale di Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 il Presidente M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Richiamati i contenuti ed i disposti di cui alla sentenza 10 maggio 2017 n. 1072 di questa Sezione, ben noti alle parti;

Accertato che l’ivi nominato commissario ad acta, nella persona del Gen. B. Alessandro Barbera, ha portato a termine il compito assegnatogli;

Rilevato che nella specie il vantato credito da parte della ricorrente risulta integralmente soddisfatto tramite l’opera del commissario ad acta e che, in sede di camera di consiglio, il difensore di tale parte ha confermato tale circostanza, dichiarando che tutto quanto dovuto è stato pagato;

Visti i contenuti della relazione finale di detto commissario e ritenuto che al medesimo, ai sensi dell’art. 26 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (riferimento valutativo prefissato in sentenza per ogni commissario), vada assegnato, per le prestazioni in adempimento dell’incarico svolto, un compenso definito sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso;

Considerati, in relazione al caso di specie, tutti i detti parametri e l’ammontare effettivo della somma concretamente maneggiata;

Nulla spese;

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