TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-12-28, n. 202100948

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-12-28, n. 202100948
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100948
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2021

N. 00948/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da G V N, S B, Davide D'Ambrosi, A T, D S, T P, C D S, G F, F M ed E P, rappresentati e difesi dall'avvocato F M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria, non costituita in giudizio;

nei confronti

F B, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n.125 del 28 febbraio 2020 con la quale la Commissione Straordinaria dell'ASP di Reggio Calabria, ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale, in parte qua, limitatamente alla mancata inclusione dei medici veterinari specialisti ambulatoriali nella previsione del fabbisogno aziendale;

- della deliberazione n.69 del 23 marzo 2020, con la quale il Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria ha preso atto del piano triennale del fabbisogno del personale elaborato dalla Commissione Straordinaria dell'ASP di Reggio Calabria, contestualmente autorizzando la procedura per le assunzioni;

- della delibera dell'ASP di Reggio Calabria n. 224 del 9 aprile 2020 di attuazione del piano assunzionale 2020;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresa la deliberazione n. 253 del 24 aprile 2020 con la quale la Commissione Straordinaria dell'ASP di Reggio Calabria ha proceduto a nominare il Dott. F B, vincitore della procedura di mobilità per dirigente veterinario, Area C;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 454 del 4 maggio 2021 di ritiro della deliberazione n.122 dell'1 marzo 2021 avente ad oggetto: "Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo indeterminato per la copertura di n.4 posti di dirigente veterinario di cui n. 2 posti in "Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati Area B" n.2 posti in Area della Sanità Animale Area A" e contestualmente indizione del concorso-pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato per la copertura di n. 28 posti di cui n.9 Area Sanità Animale, n.8 Area dell'Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, n. 11 Area dell'Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i provvedimenti già gravati dal ricorso n.231/2020, quindi del bando del concorso pubblico rilegato alla deliberazione commissariale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti, medici veterinari specialisti ambulatoriali titolari di contratto a tempo indeterminato con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, con il ricorso principale hanno impugnato la deliberazione, n.125 del 28 febbraio 2020, con la quale la Commissione Straordinaria dell'ASP di Reggio Calabria, ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale, limitatamente alla mancata inclusione dei medici veterinari specialisti ambulatoriali nella previsione del fabbisogno aziendale;
la deliberazione n. 69 del 23 marzo 2020, con la quale il Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria ha preso atto del citato piano del fabbisogno del personale autorizzando le assunzioni ivi previste;
la successiva deliberazione, n. 224 del 9 aprile 2020, con la quale la Commissione Straordinaria dell'ASP di Reggio Calabria ha avviato l’attuazione del piano in parola (indicando il personale in servizio, i cessati, le procedure di assunzione e di stabilizzazione avviate ed ancora in corso), dando mandato all’ufficio gestione risorse umane per l’attuazione dei provvedimenti conseguenti;
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresa la deliberazione n. 253 del 24 aprile 2020 con la quale la Commissione Straordinaria dell'ASP di Reggio Calabria ha proceduto a nominare il Dott. F B, vincitore di una precedente procedura di mobilità per dirigente veterinario Area C.



2. Il ricorso, notificato il 13 maggio 2020 e depositato il successivo 9 giugno è affidato alle seguenti censure:

- Violazione di legge: con riferimento all'art. 97 Costituzione;
agli artt. 6 e 6 ter del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 novellati dall'art. 4 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75;
al D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;
al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 integrato e modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135;
alla Legge 7 agosto 2015 n. 124;

Eccesso di potere: per violazione del

DPCM

8 maggio 2018;
del

DPCM

9 marzo 2020;
dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020;
dell'Accordo Integrativo Regionale 19 marzo 2008;
per difetto del presupposto;
ingiustizia manifesta;
incongruità;
sviamento del fine pubblico;
disparità di trattamento;
illogicità;
irragionevolezza.

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