TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-12-20, n. 201303103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-12-20, n. 201303103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201303103
Data del deposito : 20 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03593/2005 REG.RIC.

N. 03103/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03593/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3593 del 2005, proposto da:
Aidiacono Alfio ed Aidiacono Salvatore, quale procuratore di Aidiacono Vincenzo, Aidiacono Tiziana, Aidiacono Ilaria ed Aidiacono Cristina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. A G, con domicilio eletto presso l’avv. M Randazzo in Catania, via N. Coviello, 27;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Zafferana Etnea (Ct), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto Dir. Gen. del Dipartimento Reg.le Urbanistica n. 711 dell’8.9.2005, pubbl. su GURS n.42 del 7.10.2005, di approvazione del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Zafferana Etnea e degli atti presupposti, ivi inclusi i pareri del CRU e la delib. C.C. n.15 del 23.3.2004 relativa alle osservazioni al piano adottato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa M S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, con ricorso notificato il 2.12.2005 e depositato il 30.12.2005, premettono di essere proprietari di un lotto di terreno esteso complessivi mq 5000 nel Comune di Zafferana Etnea che nel piano regolatore generale adottato con delib. C.C. del Comune di Zafferana Etnea n. 38/2003 veniva ricompreso in zona di espansione C/2, nonchè interessato da una prescrizione di rispetto fluviale (“corridoio ecologico”) dei torrenti Nipitella e Salaro.

I ricorrenti espongono altresì di essere proprietari di un fabbricato in zona A/2, zona per la quale l’art. 17 NTA, nel prg adottato, impedisce la sopraelevazione oltre il primo piano.

I ricorrenti, precisato che in sede di approvazione del PRG è stato disposto lo stralcio delle zone C/2, hanno proposto il ricorso in epigrafe affidato ai seguenti motivi di diritto:

a) con il decreto regionale di approvazione del p.r.g. sono state illegittimamente stralciate le zone C/2, senza tener conto delle disposizioni normative secondo le quali le modifiche al PRG in sede di approvazione possono essere solo quelle necessarie per assicurare l’osservanza di leggi statali e regionali;
b) sotto altro profilo, lo stralcio delle zone C/2 è avvenuto senza esplicitare i parametri oggettivi relativi al dimensionamento del fabbisogno abitativo futuro;
c) l’operato dell’Assessorato, il quale ha disatteso le zone di espansione C/2, prevedendo l’espansione edificatoria in zona E, priva di opere di urbanizzazione, appare illogico e contrasta con i principi di economicità, efficienza ed armonia urbanistica;
d) poiché sono state, invece, mantenute le zone di espansione C/1, la scelta dell’Amm.ne regionale sarebbe altresì viziata sotto il profilo della disparità di trattamento;
e) l’art. 17 NTA è illogico, visto che la zona A/2 consta quasi integralmente di edifici di tre piani fuori terra, impedisce una conveniente utilizzazione della proprietà dei ricorrenti ed introduce una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le zone B/S.1 e B/S.3;
f) la previsione del “corridoio ecologico” si basa su presupposti erronei, non rispondenti allo stato dei luoghi, determina la formazione di spazi difficilmente gestibili ed impedisce ai ricorrenti di utilizzare convenientemente la loro proprietà.

L’Amm.ne Regionale si è costituita in giudizio producendo memorie e documenti ed ha – tra l’altro- eccepito : a) l’inammissibilità di alcune delle censure perché afferenti al merito;
b) lo stralcio delle zone C2 è comunque razionale e giustificato, essendo intervenuto perché tali aree erano localizzate in contiguità con la strada-parco, snaturando il ruolo attribuito in PRG a tale infrastruttura;
c) lo stralcio è intervenuto con la precisazione che il Comune avrebbe dovuto proporre un nuovo studio “della zona limitatamente alle parti da riordinare e con la precisazione di adeguate urbanizzazioni”.

All'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Il Collegio prende in esame il primo motivo e lo ritiene fondato.

I ricorrenti hanno prodotto i titoli di proprietà del terreno e l’estratto di mappa, nonché copia delle osservazioni presentate con riferimento al corridoio ecologico relativo al terreno stesso, sulle quali il Comune di Zafferana Etnea ha adottato le proprie determinazioni con la delib. C.C. n.15 del 23.3.2004;
per cui hanno offerto un consistente principio di prova circa l’interesse al ricorso, rispetto il quale, del resto, l’Amm.ne costituita nulla ha eccepito.

Ciò posto, occorre precisare che nel piano regolatore generale adottato con delib. C.C. del Comune di Zafferana Etnea n. 38/2003 veniva prevista una zona di espansione C/2, relativa ad aree già parzialmente edificate ed aree intercluse, destinate ad edificazione mediante piani attuativi.

L’Amm.ne regionale ha stralciato dette zone, facendo proprie le considerazioni espresse dal CRU, che, pur avendo riconosciuto ammissibile la ratio (palesata dal Comune nelle proprie controdeduzioni) di provvedere con adeguata pianificazione a zone edificate in maniera disordinata, ha ritenuto di non condividere la previsione, sia perché interessante numerose zone, sia perché l’edificazione per singole concessioni edilizie precluderebbe, secondo l’Organo consultivo, un’adeguata pianificazione;
sicchè dette aree andrebbero classificate come zone a verde agricolo.

Ebbene, risulta evidente che così operando l’Amm.ne reg.le ha sostituito una propria valutazione alla scelta del Comune.

Questa Sezione ha più volte affermato (tra le tante, Sez. I, n.1408/2005) che in sede di approvazione regionale possono essere apportate al P.R.G. le modifiche necessarie per assicurare l’osservanza di leggi statali e regionali, ma le modifiche non devono essere tali da apportare sostanziali innovazioni alla pianificazione comunale del territorio, in quanto l’intervento dell’Organo Regionale, nella formazione dell’atto complesso costituito dal PRG, deve limitarsi ad un mero controllo di garanzia della legalità, senza intervenire nel merito delle scelte discrezionali concernenti la pianificazione (T.A.R. Catania, I, n.1408/2005 e Giur. ivi richiam: 11.8.2004 n.2105, 18.6.2004 n.1725, 27 aprile 2004, n. 1163, 13 gennaio 2003, n. 59, 21.2.2001 n.407, alle cui argomentazioni ci si richiama).

Con tali pronunce si è ricordato come ai sensi dell'art. 4, l. reg. n. 71 del 1978, con il decreto regionale di approvazione possono essere apportate al p.r.g. esclusivamente le modifiche di cui all'art. 3, l. n. 765 del 1967, nonché quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni statali e regionali;
dette disposizioni sono quelle volte ad assicurare: il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'art. 6 comma 2, l. 6 agosto 1967 n. 765;
la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
l'osservanza dei limiti di cui agli art. 41 quinquies comma 6 e 8 e 41 sexies, l. 6 agosto 1967 n. 765.

In dettaglio, l’art. 3, l. n. 765 del 1967 stabilisce che:

“Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi:

"Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonchè quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a ) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'art. 6, secondo comma;

b ) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

c ) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

d ) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41- quinquies , sesto e ottavo comma e 41- sexies della presente legge……".

A sua volta, la L. 1150 del 17.8.42 stabilisce all’art.41 quinquies, commi 6 ed 8, che:

“6. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.

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