TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-03-19, n. 201500430
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N. 00430/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01666/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti A M e R G R, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, Via Putignani, 168;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C A e G P, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Università in Bari, Palazzo Ateneo - P.za Umberto I, 1;
per l'annullamento
del decreto rettorale n. 8518 del 7.10.2010 di sospensione facoltativa dal servizio della ricorrente, nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'Udienza Pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv.ti A M e C A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col presente ricorso, la prof.ssa Colalupo ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto rettorale, meglio indicato in epigrafe, con cui è stata disposta la sospensione facoltativa dal servizio della stessa per un anno, a seguito del suo rinvio a giudizio – unitamente ad altri imputati – per i reati di cui agli artt. 479 e 110 c.p.
Avverso il suddetto provvedimento, la parte ha articolato tre motivi di censura, riconducibili in sintesi alla violazione di legge e all’eccesso di potere sotto diversi profili.
Per resistere al gravame, si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con Ordinanza n. 909 del 3.12.2010, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della durata della sospensione adottata col decreto impugnato.
A seguito di detta Ordinanza, è stato emesso un nuovo decreto rettorale, n. 9697 del 20.12.2010, modificativo della sola durata della sospensione cautelare, che è stata rideterminata in mesi tre, ovvero dal 7.10.2010 al 6.1.2011.
In vista della trattazione del merito, entrambe le parti hanno depositato memorie insistendo per l’accoglimento delle proprie argomentazioni.
All’esito dell’udienza dell’8.1.2015, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Invero, come dichiarato nella memoria del 9.12.2014, il Rettore dell’Università di Bari ha adottato un nuovo decreto, il 9697/2010, che ha ridotto a tre mesi la durata della sospensione facoltativa dal servizio della ricorrente, già disposta col decreto qui impugnato.
Il nuovo provvedimento, non impugnato, che è stato solo occasionato dall’Ordinanza cautelare, ha autonomamente rivalutato la posizione della ricorrente, sia pure - come detto - sotto il profilo della durata, sostituendosi al primo.
La mancata impugnazione, e presumibile avvenuta esecuzione, del nuovo decreto da parte della ricorrente – la quale nell’ultima memoria non accenna affatto al provvedimento successivo – non può che implicarne dunque l’acquiescenza.
In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Sussistono tuttavia ragioni equitative per compensare le spese di lite tra le parti.