TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-24, n. 202415134

TAR Roma
Ordinanza cautelare
20 settembre 2023
TAR Roma
Sentenza
24 luglio 2024
CS
Ordinanza cautelare
25 novembre 2024
CS
Improcedibile
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-24, n. 202415134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415134
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 15134/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10450/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10450 del 2023, proposto da
AR DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea AN in Roma, via Alberico II, 33;



per l'annullamento

- del bando per l''ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2022/25 della Regione Veneto nella parte in cui precluda l''esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;

- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso;

- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l''avvio dei corsi;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l''assenza di cause di incompatibilità al momento dell''iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Veneto;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute dell''8/3/2023;

- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione;

- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l''incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

- in quanto occorra, dell''articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

NONCHE' PER L''ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – medico abilitato all’esercizio della professione ed ammesso con borsa di studio

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