TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-02-05, n. 202400425
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Testo completo
Pubblicato il 05/02/2024
N. 00425/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA FE, rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calatafimi Segesta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del provvedimento del Dirigente del terzo settore Lavori Pubblici ed Ufficio Espropriazioni del Comune di Calatafimi del 25\08\2020 con cui si rigetta l’istanza di retrocessione avanzata dalla ricorrente;
-della delibera della G.M. n. 86 del 22\07\2020
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FE SA il 28/8/2023:
-dell'ordinanza n. 1\2023 del responsabile del 5° settore del Comune di Calatafimi-Segesta notificata il 06\06\2023 nella parte in cui chiede il rilascio del fondo oggetto della istanza di retrocessione di cui al ricorso principale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FE SA il 5/9/2023:
- della delibera del Consiglio Comunale di Calatafimi-Segesta n. 28 del 17\10\2020, mai notificata, con cui il Comune ha approvato l'elenco degli immobili di proprietà comunale da valorizzare, comprendendovi anche il fondo agricolo oggetto dell'istanza di retrocessione della ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calatafimi Segesta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto prefettizio di esproprio n. 553 del 30/01/1980 sono stati espropriati a FE GI i terreni allora identificati al catasto ai fogli n. 70 e 60, partt. 16, 16, 173, 175, 176 e 177 estesi ha 6,62,56 per l’indennità pari a £ 13.490.000.
2. Con decreto prefettizio n. 5475 Div. 2^ del 24/06/1980 è stata pronunciata l’espropriazione e l’autorizzazione all’occupazione permanente e definitiva a favore del Demanio dello Stato – Ministero dei Lavori Pubblici, dei beni indicati nel precedente decreto prefettizio.
3. Rappresenta la ricorrente che l’Amministrazione mai si è immessa nel possesso della totalità dei beni espropriati, che sono rimasti in parte nella disponibilità di FE GI e dei suoi eredi, tra cui la ricorrente stessa.
4. L’odierna ricorrente ha avanzato in data 30\07\2020 istanza di retrocessione, essendo subentrata al padre nella gestione e coltivazione dei fondi in questione, con particolare riguardo alle particelle di cui ai nn. 416 e 414 del foglio catastale n. 60.
4.1. I terreni di cui si chiede la retrocessione escludono l’area in cui si trovano i serbatoi idrici comunali, non sono sottoposti a vincoli ed anzi il Comune ne ha previsto la vendita nel libero mercato.
5. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 12969 del 25\08\2020 del Dirigente del terzo settore lavori pubblici con cui è stata rigetta l’istanza di retrocessione e la delibera della Giunta n. 86/2020 proponendo i seguenti motivi:
1)“...erronea e falsa applicazione dell'art. 14 del D.L. 79 del 27/02/1968 e succ. mod. ed int. con riferimento all'art. 20 della stessa legge come introdotto dalla l. 64/1981”; sul punto, ha dedotto che sussiste la legittimazione passiva del Comune in quanto i beni espropriati sono stati acquisiti al patrimonio comunale, sicché è erronea la motivazione posta alla base del rigetto;
2) “violazione dell'art. 20 comma 2 del D.L. 79/68 come modificato dalla l. 64/1981 anche con riferimento all'art. 21 octies 1° comma della l. 241/1990”; in quanto è mancato il parere del Consiglio comunale previsto ex lege ;
3) “violazione artt. 60 e 62 u.c. della l. 2359/1865 e in subordine dell'art. 47 del d.p.r. 327/2001;
4) eccesso di potere per difetto di motivazione ed irragionevolezza e violazione del 2 principio dell'affidamento...”; in quanto il rigetto non considera che l’area non è destinata ad alcuna opera pubblica né è stata mai occupata.
6. Si è costituito in giudizio il Comune resistente. Ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, posto che la nota 12969 impugnata ha valore di mero atto endo procedimentale; mentre non è stata impugnata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.10.2020, con cui gli immobili in questione sono qualificati come patrimonio indisponibile da valorizzare, come da allegata tabella B.
6.1. Nel merito ha ribadito la legittimità del proprio operato, non essendo il Comune stesso competente a vagliare l’istanza di retrocessione.
6.2. Ha poi rilevato come manchi un qualsiasi accertamento in ordine alla inservibilità del bene, quale presupposto per la retrocessione parziale dello stesso.
7. Con un primo ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato il 28.08.2023, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 1\2023 nella parte in cui chiede il rilascio del fondo oggetto della istanza di retrocessione di cui al ricorso principale. Ha censurato tale atto: per nullità (“ 1) nullità della ordinanza di rilascio per carenza di potere in applicazione dell'art. 21 septies l. 241/1990 con riferimento agli artt. 823 secondo comma e 828 primo comma cod. civ) , non potendo essere usati poteri autoritativi con riguardo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile del Comune; nonché per invalidità derivata.
8. Con memoria ex art. 73 cp.a. del 31.08.2023, il Comune ha evidenziato che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, sui fondi di proprietà della odierna ricorrente insiste il serbatoio idrico comunale e che si tratta, pertanto, di beni rientranti nel patrimonio indisponibile del Comune.
9. Con un