TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2010-07-01, n. 201000653
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N. 00653/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01404/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2010, proposto da:
Hospira Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti, R R V, R B e R B con domicilio eletto presso quest’ultima in Milano, corso Porta Vittoria 47;
contro
l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi - Polo Universitario - Varese, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Mantovani in Milano, via S. Senatore, 10;
l’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate e l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, non costituite in giudizio;
nei confronti di
Janssen-Cilag s.p.a., in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Romei, Ugo De Luca, Benedetta Cartella, con domicilio eletto presso quest’ultima in Milano, via Santa Sofia 18;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del bando di gara pubblicato per avviso in G.U.R.I. 5a serie speciale n. 43 del 16 aprile 2010,
- delle norme di partecipazione e del capitolato speciale relativi alla gara per la fornitura triennale di medicinali vari occorrenti alle Aziende Ospedaliere Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, S. Antonio Abate di Gallarate, ospedale di circolo di Busto Arsizio,
- di tutti gli atti presupposti conseguenziali e connessi nella parte relativa ai lotti 159UI e 160UI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi - Polo Universitario - Varese;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Janssen-Cilag s.p.a.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore la dott.ssa L M;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2010, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Considerato che nel capitolato speciale manca qualunque indicazione da cui desumere la non fungibilità, sul piano terapeutico, del prodotto “originator” con quello “biosimilare”, non essendo a tal fine dirimente l’invocato “attuale trend dei consumi” di cui all’art. 2;
Rilevato che il rapporto tra le quantità triennali stimate dell’uno e dell’altro prodotto è di 1 a 9, così sostanzialmente sottraendo il 90% della fornitura, chiesta in “originator” e come tale coperta da brevetto, al confronto concorrenziale, con palese violazione delle regole di par condicio e massima partecipazione che devono informare tutte le gare pubbliche;
Considerato, d’altra parte, di dubbia ragionevolezza porre in gara un prodotto che può essere offerto da un unico fornitore in quanto coperto da brevetto;
Apprezzato il vulnus per la ricorrente, azienda produttrice di farmaci “biosimilari”, consistente nella impossibilità di partecipare alla gara per il lotto concernente il prodotto “originator”;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare;