TAR Venezia, sez. III, sentenza 2012-10-04, n. 201201238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2012-10-04, n. 201201238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201201238
Data del deposito : 4 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01252/2006 REG.RIC.

N. 01238/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01252/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2006, proposto da:
Fornaci Calce Grigolin Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A T, F Z, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Ministero delle Attivita' Produttive;
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa, Centro Leasing Spa;

per l'annullamento

del decreto del direttore generale del ministero delle attività produttive direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese in data 23 marzo 2006, con il quale è stato revocato il decreto di concessione provvisoria DM n. 101585 del 10 luglio 2001 di un contributo in conto impianti pari a 669746,49;in quanto necessario, della nota protocollo 1040536 del 28 marzo 2006 di trasmissione del predetto decreto di revoca delle agevolazioni;
della risposta negativa della direzione generale del 7 agosto 2003;
nella nota 4 novembre 2005 della banca concessionaria medio credito del Friuli Venezia Giulia di proposta di attivare le procedure di revoca delle agevolazioni;
nella nota della direzione generale 16 novembre 2005 di avvio del procedimento per revoca delle agevolazioni;di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, procedimentale e finale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

che con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento di revoca dell’agevolazione di un contributo in conto impianti, pari all’85% della misura massima consentita dalla dimensione dell’impresa e ubicazione dell’unità produttiva a fronte di un programma di investimenti concernenti la realizzazione di un nuovo impianto;

che la ricorrente aveva chiesto una proroga per consentire di poter dimostrare di aver sostenuto spese a fronte del programma di investimenti approvato in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere una prima quota di contributo;

che la banca concessionaria segnalava la impossibilità di dilazione del termine in questione non essendo prevista dalla normativa in vigore, intimando alla società di trasmettere la documentazione richiesta entro 10 giorni, mentre in difetto sarebbe stata proposta al ministero l’adozione della revoca delle agevolazioni , con conseguente comunicazione di avvio di procedimento di revoca e l’adozione del provvedimento relativo, con incameramento della cauzione;

che per giurisprudenza costante al giudice ordinario sono devolute le controversie relative alla conservazione del contributo instaurate dal beneficiario per contrastare l’intervento della pubblica amministrazione che abbia ritirato il finanziamento concesso adducendo l’inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dal provvedimento di concessione, trattandosi di atti non autoritativi (confronta Consiglio di Stato sezione quinta, 14 maggio 2010, numero 3020);

che conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo indicandosi quale giudice competente il giudice ordinario ai sensi dell’articolo 11 cpa, avanti il quale dovrà essere riassunta la causa nei termini ivi indicati;

che le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate;

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