TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-28, n. 202113566
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2021
N. 13566/2021 REG.PROV.COLL.
N. 12938/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12938 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sat – Società Autostrada Tirrenica P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, via Udine 6;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni, Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):
a) del Provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DVA-DEC-2019-0238 del 5 luglio 2019 – successivamente comunicato con nota prot. DVA U.0018295 del 15.7.2019 - avente ad oggetto “Verifica di attuazione ex art. 185, cc. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006, Fase 1. Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia. Tratto Pescia Romana – Tarquinia - Lotto 6B. Opere complementari. Viabilità secondaria complanare. Collegamento svincolo di Civitavecchia”, limitatamente alle parti che saranno evidenziate in narrativa
b) del Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3037 del 7 giugno 2019 limitatamente alle parti che saranno evidenziate in narrativa;
c) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a questi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Con i motivi aggiunti presentati il 13\1\2021:
a) del Provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DVA-DEC-2019-0238 del 5 luglio 2019 – successivamente comunicato con nota prot. DVA U.0018295 del 15.7.2019 - avente ad oggetto “Verifica di attuazione ex art. 185, cc. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006, Fase 1. Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia. Tratto Pescia Romana – Tarquinia - Lotto 6B. Opere complementari. Viabilità secondaria complanare. Collegamento svincolo di Civitavecchia”, limitatamente alle parti che saranno evidenziate in narrativa
b) del Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3037 del 7 giugno 2019 limitatamente alle parti che saranno evidenziate in narrativa;
c) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a questi connesso, presupposto e/o consequenziale
B) quanto al presente atto di motivi aggiunti
a) del Provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. MATTM-DEC-2020-358 del 23 ottobre 2020 – successivamente comunicato con nota prot. 89389 del 3 novembre 2020 - avente ad oggetto “Verifica di attuazione ex art. 185, cc. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006, Fase 2. Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia. Tratto Pescia Romana – Tarquinia - Lotto 6B”;
b) del Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3444 del 22 maggio 2020 allegata al predetto Provvedimento Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. MATTM-DEC-2020-358 del 23 ottobre 2020;
c) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a questi connesso, presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2021 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La SAT – Società Autostrada Tirrenica p.a. è concessionaria per la progettazione, costruzione ed esercizio dell’Autostrada A12 – Livorno Civitavecchia (come da Convenzione Unica dell’11.3.2009 sottoscritta con ANAS spa, cui è subentrato il MIT ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 5 del D.L. 216/2011 e dell’art. 36 del DL n. 98 del 2011).
Dopo aver illustrato lo svolgimento delle attività di progettazione (riferisce che con la delibera CIPE n. 7 del 5 maggio 2011 pubblicata sulla G.U.R.I. in data 29 agosto 2011 veniva approvato il progetto definitivo della tratta Civitavecchia – Tarquinia - lotto 6A dell’Opera - mentre con la successiva delibera n. 85 del 3 agosto 2012 pubblicata sulla G.U.R.I. in data 27 dicembre 2012 veniva approvato il progetto definitivo degli ulteriori Lotti d’Opera 2, 3, 5A e 6B), espone che nel progetto definitivo dell’Opera sono ricompresi due interventi infrastrutturali che prevedono l’attraversamento del fiume Mignone nel territorio del Comune di Tarquinia.
Il primo intervento consiste nell’adeguamento dell’attuale S.S. 1 Aurelia a sezione autostradale con utilizzo, senza modifiche, del ponte attualmente esistente sul predetto fiume; il secondo intervento, – previsto con funzione “compensativa” in ottemperanza a specifica richiesta del Comune di Tarquinia - ha ad oggetto la realizzazione di una viabilità secondaria complanare, adiacente alla carreggiata sud del tracciato autostradale, con costruzione di un nuovo ponte sul medesimo fiume.
Espone ancora che, sul fiume Mignone insiste un ulteriore ponte sul quale precedentemente correva la S.S. n. 1 Aurelia, ormai dismesso da tempo, ubicato a valle dell’attuale tracciato autostradale, in gestione di competenza esclusiva ANAS (c.d. “Ponte Relitto”); tale ponte, secondo la ricorrente, svolge una essenziale funzione di regimazione delle acque del fiume Mignone regolandone la portata; la sua demolizione comporterebbe una alterazione dell’assetto idraulico esistente, con rischio