TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-01-25, n. 201800233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-01-25, n. 201800233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201800233
Data del deposito : 25 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2018

N. 00233/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01029/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2017, proposto da:
E R B, rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio per legge presso la segreteria del T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n.76/B in Catanzaro;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

nei confronti di

G B, M L B non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto MIUR –

AOODRCAL

Registro Ufficiale n. 0010575 del 14.7.2017 emesso dall’ufficio scolastico regionale per la Calabria ed avente ad oggetto l’esclusione dalla procedura concorsuale della scuola primaria di cui al D.D.G N. 105 del 23 febbraio 2016 della candidata

BELLOCCHIO

Elena Rita <<
per carenza del titolo d’ accesso, ai sensi dell’ art. 3 comma 6 del bando di concorso >>;

2) del Decreto MIUR –

AOODRCAL

Registro Ufficiale N. 010657 del 17.7.2017 emesso dall’ufficio Scolastico regionale per la Calabria ed avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria definitiva dalla procedura concorsuale della scuola infanzia di cui al D.D.G N. 105 del 23 febbraio 2016 nella parte in cui viene esclusa e non è contemplato il nominativo della candidata

BELLOCCHIO

Elena Rita

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di

BELLOCCHIO

Elena Rita in qualità di personale docente in possesso del diploma magistrale di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale N. 27 dell’ 11 febbraio 1991 conseguito entro l’ anno scolastico 2001/2002 ad essere collocata nella graduatoria definitiva della procedura concorsuale della scuola infanzia di cui al D.D.G N. 105 del 23 febbraio 2016 pubblicata con DECRETO MIUR – AOODRCAL REGISTRO UFFICIALE N. 0010657

DEL

17.7.2017 emesso dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per avere superato la prova scritta con il punteggio di 28,20 e la prova orale con il punteggio di 40,00 per un punteggio complessivo pari a 68,20;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30

COMMA

2 CPA

dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica per la mancata utile valutazione del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 quale titolo idoneo per partecipare alla procedura concorsuale di cui al

DDG

105 del 23 febbraio 2016 per il reclutamento del personale docente di scuola infanzia e per l’ esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva di merito di cui al DECRETO MIUR –

AOODRCAL

Registro Ufficiale N. 0010657

DEL

17.7.2017 emesso dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per il conferimento di incarico a tempo indeterminato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Gpina A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. B E R ha partecipato al concorso per la scuola d’infanzia bandito con decreto del direttore regionale n.105 del 23 febbraio 2016, superando le prove scritta ed orale;
tuttavia, in data 14 luglio 2017, con Decreto MIUR n. 0010575 veniva esclusa dalla graduatoria definitiva di merito per carenza di titolo di accesso in asserita applicazione dell’art.3, co.2, del bando.

Ha impugnato l’esclusione e la conseguente graduatoria MIUR in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.

2. Si è costituita, con memoria di stile, l’amministrazione intimata.

3. Con decreto n.363 del 2017 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.

3.1. Con ordinanza n.1575 del 20 ottobre 2017 il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico dell’amministrazione e l’integrazione del contraddittorio nei modi e termini ivi previsti, riservata ogni pronuncia in rito e nel merito.

4.. In data 9 novembre 2017 parte ricorrente ha prodotto documentazione in adempimento della detta ordinanza, mentre l’amministrazione nulla ha depositato.

5. All’esito della pubblica udienza del 10 gennaio 2018, il ricorso è stato posto in decisione.

5.1. Con ordinanza collegiale n.1575 del 12 gennaio 2018, il Collegio ha indicato la questione d’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato effettivo, assegnando a parte ricorrente 10 giorni per presentare memorie su tale questione.

5.2. In data 22 gennaio 2018 parte ricorrente ha prodotto memoria in cui ha esposto che la notifica alla controinteressata Barbera Giovanna possa essere ritenuta valida ed efficace – anche in considerazione dell’avvenuta integrazione del contraddittorio – in quanto la stessa è inserita nell’elenco dei candidati oltre il 10 %

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