TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto collegiale 2016-03-29, n. 201600331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto collegiale 2016-03-29, n. 201600331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600331
Data del deposito : 29 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01231/2000 REG.RIC.

N. 00331/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01231/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

Vista la domanda depositata in data 13 gennaio 2016 da Forte Ida e Forte Anna, rappresentate e difese dall'avv. U R, elettivamente domiciliate presso l'avv. G M, in Reggio Calabria, alla via Spagnolio n. 14/A


per la correzione

della sentenza di questa Sezione n. 15 del 15 gennaio 2015, pronunciata sul ricorso 1231 del 2000;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza di questa Sezione n. 15 del 15 gennaio 2015, da questa Sezione pronunziata sul ricorso n. 1231 del 2000,

Visto l'art. 86, comma 1, cod. proc. amm.;


- vista l’istanza di correzione di errore materiale dall’avv. U R proposta, nella qualità di difensore delle sigg.re Forte Ida e Forte Anna nel giudizio distinto al R.G. dell’anno 2000 con il n. 1231, con atto depositato in giudizio il 13 gennaio 2016;

- rilevato come l’istanza anzidetta sia tesa a promuovere la correzione dell’errore materiale dal quale è affetta la sentenza di questa Sezione n. 15 del 15 gennaio 2015;
laddove, nella parte dispositiva, viene indicata, quale ricorrente, la sig.ra Golotta Concetta, in luogo delle sigg.re Forte Ida e Forte Anna;

- rammentato come l’art. 86 c.p.a. preveda che:

“1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta”;

Per l’effetto ritenuto che in ordine all’istanza suindicata il Collegio possa pronunziare con decreto, reso all’odierna Camera di Consiglio;

Rilevato, quanto al merito della richiesta stessa, come la suindicata sentenza di questa Sezione n. 15 del 15 gennaio 2015, effettivamente rechi, nella parte dispositiva, l’indicazione, quale ricorrente, della sig.ra Golotta Concetta, in luogo delle sigg.re Forte Ida e Forte Anna;

Conseguentemente dato atto che la suindicata sentenza vada corretta, mediante inserimento, come sopra indicato, del nominativo delle effettive ricorrenti;

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