TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-02-11, n. 201401638
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01638/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12382/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12382 del 2005, proposto da:
A M, A C, A C C, B N, B G, B G, C M, C R D, C C, C L, C N, C M, D’Amato Pasquale, D B M, D P D, D S A, G C G, G M, G A, L G, L R, L P, L F, L L, M C M, M A, M R, M B, P G, P D, P V C, Q E, R S, S L, S A, S S, T A, Tco Massimo, Vangelio Teresa, Verduci Francesco rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero dell'Interno; Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei decreti ministeriali, circolari e provvedimenti di diniego del diritto alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale attribuito al personale militare e per la declaratoria del diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti (inizialmente insieme ad altri nei cui confronti il ricorso si è estinto per perenzione), già Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, in qualità di frequentatori del corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di viceispettore della Polizia di Stato - lamentando di aver percepito, per l’intera durata del corso, un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello attribuito agli allievi delle altre forze di polizia (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) avviati alla frequenza dei corsi di formazione per l’accesso ai corrispondenti gradi e qualifiche – hanno agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle relative differenze retributive e previdenziali.
In particolare, secondo i ricorrenti, l’equiparazione economica tra vice ispettore della Polizia di Stato e maresciallo dei ruoli ispettori delle forze di polizia ad ordinamento militare, oltre ad essere espressamente prevista dalla Legge n. 121/1981, sarebbe rilevabile dall’appartenenza