TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-02-11, n. 201401638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-02-11, n. 201401638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401638
Data del deposito : 11 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12382/2005 REG.RIC.

N. 01638/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12382/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12382 del 2005, proposto da:
A M, A C, A C C, B N, B G, B G, C M, C R D, C C, C L, C N, C M, D’Amato Pasquale, D B M, D P D, D S A, G C G, G M, G A, L G, L R, L P, L F, L L, M C M, M A, M R, M B, P G, P D, P V C, Q E, R S, S L, S A, S S, T A, Tco Massimo, Vangelio Teresa, Verduci Francesco rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;



contro

Ministero dell'Interno; Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

dei decreti ministeriali, circolari e provvedimenti di diniego del diritto alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale attribuito al personale militare e per la declaratoria del diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti (inizialmente insieme ad altri nei cui confronti il ricorso si è estinto per perenzione), già Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, in qualità di frequentatori del corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di viceispettore della Polizia di Stato - lamentando di aver percepito, per l’intera durata del corso, un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello attribuito agli allievi delle altre forze di polizia (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) avviati alla frequenza dei corsi di formazione per l’accesso ai corrispondenti gradi e qualifiche – hanno agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle relative differenze retributive e previdenziali.

In particolare, secondo i ricorrenti, l’equiparazione economica tra vice ispettore della Polizia di Stato e maresciallo dei ruoli ispettori delle forze di polizia ad ordinamento militare, oltre ad essere espressamente prevista dalla Legge n. 121/1981, sarebbe rilevabile dall’appartenenza

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