TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 2018-06-22, n. 201806977

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 2018-06-22, n. 201806977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806977
Data del deposito : 22 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2018

N. 02466/2018 REG.RIC.

N. 06977/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02466/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2466 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B, V A e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;


contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci e Carmine Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via delle Quattro Fontane 161;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Delibera ART n. 152/2017 recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2017. Integrazioni dei principi e dei criteri di 2 regolazione del sistema ferroviario nazionale in relazione agli esiti dell'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 127/2016”, adottata dall'ART il 21 dicembre 2017 e pubblicata sul sito web dell'ART in data 22 dicembre 2017;

- del Prospetto Informativo della Rete per il 2019 - Edizione gennaio 2018, limitatamente ai par. 6.3.1.1, 6.3.1.2 e 6.3.3.1;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, sebbene non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TRENITALIA S.P.A. il 28\5\2018

per l’annullamento

della Delibera ART n. 33/2018 recante “Applicazione principi e criteri di regolazione dell'accesso al sistema ferroviario nazionale di cui delibera n. 152/2017: approvazione con prescrizioni dei formati delle informazioni pubblicate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi della disposizione 1 di cui all'Allegato A;
conformità con prescrizioni del nuovo sistema tariffario elaborato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”, adottata dall'ART il 22 marzo 2018 e pubblicata nella stessa data sul sito www.autorita-trasporti.it;

del Prospetto Informativo della Rete per il 2019 - Edizione marzo 2018, limitatamente ai par. 6.3.1.1, 6.3.1.2 e 6.3.3.1;

di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, sebbene non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;

Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. V B e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti V. Mosca e A B, per Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. l'Avv. G. Berruti, per RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l'Avv. S. Vinti e per l'Autorità di regolazione dei trasporti gli Avvocati dello Stato F V (solo nella chiamata preliminare) e G G.


Considerato che con il ricorso in esame sono stati impugnati la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 152/2017 recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2017. Integrazioni dei principi e dei criteri di 2 regolazione del sistema ferroviario nazionale in relazione agli esiti dell'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 127/2016”, adottata dall'ART il 21 dicembre 2017 e pubblicata sul sito web dell'ART in data 22 dicembre 2017;

Rilevato che con i successivi motivi aggiunti, la medesima società ricorrente ha impugnato la posteriore della Delibera ART n. 33/2018 recante “Applicazione principi e criteri di regolazione dell’accesso al sistema ferroviario nazionale di cui delibera n. 152/2017: approvazione con prescrizioni dei formati delle informazioni pubblicate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi della disposizione 1 di cui all’Allegato A;
conformità con prescrizioni del nuovo sistema tariffario elaborato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” adottata dall’ART il 22 marzo 2018 e pubblicata nella stessa data sul sito www.autorita-trasporti.it;

Ritenuto che assume rilievo pregiudiziale la questione, rilevabile d’ufficio, della incompetenza di questo TAR a conoscere della presente controversia da radicare invece dinnanzi al Tribunale Amministrativo nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Torino);

Considerato che, in conformità ai precedenti della sezione (TAR Lazio, Sez. III n. 8833 del 2 luglio 2015;
16 luglio 2015 n. 9556;
n. 3337/2018), deve essere pronunziata l’incompetenza per territorio del TAR del Lazio a conoscere della presente controversia, sulla base di quanto previsto dall’art. 13, comma 3, c.p.a. (e non dell’art. 14, comma 2° del c.p.a., che deroga ai criteri ordinari della competenza solo per le controversie relative ai poteri esercitati dall’AEEG), atteso che la controversia non rientra nelle previsioni di cui all’art. 135, 1° comma lett. c) c.p.a., in combinato disposto con l’art. 133 lett. l) c.p.a., non trattandosi, nella specie, di Autorità istituita ai sensi della Legge 481/1995 (cfr. anche ordinanza di questa Sezione n. 12958 del 2014);

che, pertanto, deve essere pronunziata l’incompetenza per territorio del TAR del Lazio a conoscere della presente controversia, che risulta, invece, di competenza del TAR nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (sita a Torino), che è quello del Piemonte;

che, in senso contrario non valgono le deduzioni di parte ricorrente relative alla riconducibilità dell’ART alla legge n. 481/1995 (relativa alla istituzione delle Autorità per il sistema idrico e per le telecomunicazioni), in quanto l’art. 2 della legge 481/1995, ove istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni, nulla prevede in merito all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (e, più in generale alle infrastrutture ed ai servizi di trasporto), che è stata istituita successivamente all’entrata in vigore del c.p.a., con D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011;

Che, in base all’art. 37, comma 1, del predetto D.L. 201/2011, a detta Autorità si applicano le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla legge 481/1995 solo in quanto compatibili (mentre i successivi commi prevedono, una specifica disciplina per detta Amministrazione, distinta e separata rispetto a quella fissata dalla Legge n. 481 del 1995);

Considerato, altresì, che l’art. 135, 1° comma, lett. c) c.p.a. devolve alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, tra le altre, “le controversie di cui all’art. 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all’art. 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’art. 104, comma 2, del testo unico in materia bancaria e creditizia”;

che la disposizione di cui all’art. 133, lett. l) c.p.a., a cui rinvia il menzionato art. 135, 1° co. lett. c), riguarda le materie di giurisdizione esclusiva tra le quali “le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti (…) esclusi quelli inerenti a rapporti di impiego privatizzati, adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (…) dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 481/1995”;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato che occorre fare applicazione dell’ordinario criterio di competenza previsto dall’art. 13, comma 3, c.p.a.-;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare la competenza, per la cognizione della causa, del suindicato TAR Piemonte;

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