TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-01-14, n. 202100059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-01-14, n. 202100059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100059
Data del deposito : 14 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00059/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2020, proposto da
-OISSIS--OISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati M R D e L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

l’Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati S S e M M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il Palazzo Ateneo in Bari, piazza Umberto I n. 1;

nei confronti

-OISSIS--OISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Sagarriga Visconti n. 64;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto rettorale n. 90 del 16 gennaio 2020, di approvazione atti e di individuazione del controinteressato -OISSIS- -OISSIS-nella “Procedura di selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) – Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica - per il settore concorsuale 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e per il settore scientifico disciplinare MED/19 –Chirurgia plastica” ;

- della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata del dott. -OISSIS- -OISSIS-, del decreto rettorale di nomina a professore di seconda fascia del dott. -OISSIS- -OISSIS-e della dichiarazione di immissione nel servizio in favore del dott. -OISSIS- -OISSIS-(ove medio tempore adottati);

- del contratto da professore universitario di ruolo eventualmente stipulato dall’Università degli Studi di Bari con il dott. -OISSIS- -OISSIS-;

- del verbale n. 2 della nuova Commissione Giudicatrice del 16.12.2019, recante “individuazione e valutazione dei titoli e della produzione scientifica” ;

- del verbale n. 3 della nuova Commissione Giudicatrice del 27.12.2019, recante “individuazione idoneo” ;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

tutti, in via principale, nella parte in cui ammettono, sebbene implicitamente, alla procedura il dott. -OISSIS- -OISSIS-e individuano lo stesso quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia per la procedura selettiva impugnata, al posto del dott. -OISSIS- -OISSIS-, e lo nominano a professore di seconda fascia;

in via subordinata, nella parte in cui individuano, all’esito della valutazione dei “Titoli”, il dott. -OISSIS- -OISSIS-quale candidato qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia per la procedura selettiva impugnata, al posto del dott. -OISSIS- -OISSIS-, e nominano il predetto dott. -OISSIS- a professore di seconda fascia;

in via di ulteriore subordine, per l’annullamento

del verbale n. 1 della 1^ Commissione Giudicatrice, recante “seduta preliminare per via telematica” ;

e per l’accertamento

- in via principale del diritto del dott. -OISSIS- -OISSIS-ad essere dichiarato quale unico candidato e vincitore della procedura selettiva oggetto del presente giudizio;

- in via subordinata del diritto del dott. -OISSIS- -OISSIS-ad essere dichiarato quale vincitore della procedura selettiva oggetto del presente giudizio, in relazione alla errata valutazione dei titoli, se del caso previa innovazione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;
con ogni conseguente ordine all’Amministrazione resistente:

- in via principale, di disporre l’esclusione del dott. -OISSIS- dal concorso de quo e di individuare il ricorrente indicato quale unico candidato qualificato per la partecipazione al concorso e quale vincitore della stessa, con conseguentemente chiamata a professore universitario di II fascia, disponendo l’immissione nel servizio del ricorrente e la stipula del relativo contratto, e comunque ad adottare le misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio dal ricorrente, ex artt. 34, c. 1, lett. c), c.p.a. e 2058 c.c.,

- in via subordinata, a rinnovare le operazioni di valutazione delle candidature presentate dai candidati, secondo le indicazioni contenute nel presente ricorso;

- in via di ulteriore subordine, in ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste, per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’intera procedura di concorso, con ordine di sua riedizione;

con espressa riserva

di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OISSIS--OISSIS- e dell’Università degli Studi di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. R T nell’udienza del giorno 25 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, presenti a verbale gli Avvocati M R D, S S e A M, a seguito del deposito di note d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con decreto rettorale n. 2245 del 06.05.2019, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha bandito la selezione pubblica per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ex art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per il SSD MED/19 - Chirurgia plastica - Settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti d’organo (DETO).

La procedura, ai sensi dell’art. 1 del suindicato decreto, era riservata “ai candidati che nell’ultimo triennio non a[vesser]o prestato servizio o non [fosser]o stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” .

Hanno presentato domanda di partecipazione il ricorrente dott. -OISSIS--OISSIS- ed il controinteressato dott. -OISSIS--OISSIS-.

Con decreto del Decano n. 824 del 29.08.2019 è stata nominata la Commissione della selezione, composta dai professori -OISSIS-(Università di Trieste), -OISSIS- (Università di Roma “La Sapienza”) ed -OISSIS-(Università di Palermo).

In tale contesto, il dott. -OISSIS- ha diffidato l’Amministrazione universitaria.

Con la diffida prot. 79476 del 28.10.2019 lo stesso, evidenziando una asserita ‘affiliazione universitaria’ del dott. -OISSIS-, ne ha chiesto l’esclusione dalla procedura selettiva. L’Università, con nota prot. 80086 del 30.10.2019, indirizzata anche alla Commissione della selezione, dando atto di aver compiuto una prima verifica, sul piano amministrativo, della posizione dell’odierno controinteressato, ha affermato: “… dalla predetta nota non si evince la tipologia dei rapporti di lavoro che il dott. -OISSIS- avrebbe intrattenuto con la scrivente Università, fermo restando che la nomina - quale componente supplente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Trapianti di Tessuti ed Organi e Terapie Cellulari, di cui al D.R. n. 785 del 23/8/2019 - non rientra tra le fattispecie che precludono al candidato di partecipare a procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/20101, né si pone in contrasto con le statuizioni contenute nel bando di concorso” .

Con una seconda nota trasmessa a mezzo pec il 31.10.2019, l’odierno ricorrente ha reiterato la richiesta di esclusione dalla procedura del dott. -OISSIS-, adducendo, a motivo della inammissibilità della sua candidatura, la nomina di quest’ultimo quale cultore della materia per l’insegnamento di Chirurgia plastica, intervenuta con delibera della Giunta del corso di laurea in Medicina e Chirurgia del 17.10.2017. L’Università di Bari ha rilevato al riguardo che lo status di cultore della materia non può ostacolarne la partecipazione alla procedura, stante il tenore letterale dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010.

Con terza nota pec il ricorrente ha ulteriormente contestato la risposta dell’Università, informando il Rettore e la Commissione che, “qualora dal comportamento posto in essere dall’adita Amministrazione, anche per il tramite della Commissione esaminatrice nominata nel presente concorso - sia in termini di valutazione dei requisiti di accesso, che di valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato - ne derivi una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti del sottoscritto, si procederà, senza ulteriore preavviso, ad adire la magistratura competente al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi” .

Con quarta nota inviata a mezzo pec il 15.11.2019, a firma del suo legale, il dott. -OISSIS- ha nuovamente chiesto l’esclusione dalla procedura del dott. -OISSIS-.

Intervenute le dimissioni del prof. -OISSIS- per un grave problema di salute, del prof. -OISSIS- colpito da un grave lutto familiare, nonché la rinuncia del commissario supplente prof. -OISSIS-, con D.R. n. 4458 del 27.11.2019, si è proceduto alla ricomposizione della Commissione giudicatrice nelle persone dei professori -OISSIS--OISSIS- (Università di Bari), -OISSIS-(Università di Padova) e della -OISSIS-(Università di Palermo).

Le operazioni concorsuali si sono quindi svolte in complessive tre sedute: in data 11.12.2019, la Commissione si è riunita, per via telematica, per la predeterminazione dei criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei candidati;
in data 16.12.2019 detto organo si è riunito per la individuazione e la valutazione dei titoli e della produzione scientifica;
in data 27.12.2019, essa ha proceduto all’espletamento della prova didattica ed alla individuazione del candidato idoneo.

Con D.R. n. 90 del 16.01.2020 sono stati approvati gli atti della procedura, al cui esito l’attuale controinteressato, dott. -OISSIS--OISSIS-, è stato indicato quale candidato idoneo alla chiamata.

Vi sono poi state la proposta di chiamata del controinteressato da parte del Consiglio del Dipartimento D.E.T.O., in data 20.01.2020;
l’approvazione della chiamata del controinteressato da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università, in data 31.01.2020;
la nomina con D.R. n. 387 del 10.2.2020, con decorrenza 17.02.2020, del dott. -OISSIS--OISSIS- quale professore universitario di seconda fascia e la correlata presa di servizio.

Con ricorso notificato il 16.03.2020 ed il 19.03.2020 e depositato in quest’ultima data il dott. -OISSIS- ha impugnato il decreto rettorale n. 90 del 16.01.2020, la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata del dott. -OISSIS-, il decreto rettorale di nomina dello stesso a professore di seconda fascia e la dichiarazione di sua immissione nel servizio, ove medio tempore adottati, il contratto da professore universitario di ruolo eventualmente stipulato dall’Università degli Studi di Bari con il dott. -OISSIS- ed infine i verbali della Commissione n. 2 del 16.12.2019 e n. 3 del 27.12.2019 e ha avanzato domanda di accertamento del suo diritto ad essere dichiarato quale vincitore della procedura selettiva oggetto del presente giudizio.

Questi i motivi di censura dedotti:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, e degli artt. 1, 2, 5 e 6 del decreto rettorale n. 2245 del 6.5.2019 (bando di concorso) - eccesso di potere nelle figure sintomatiche: dello sviamento di potere, del vizio nell’iter del procedimento - contraddittorietà anche con altri atti della stessa P.A., primi fra tutti il bando di concorso e il verbale n. 1 della Commissione dell’11.12.2019;
della erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione, della illogicità, della disparità di trattamento, della ingiustizia manifesta.

La procedura selettiva è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, secondo la quale: “ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa” .

La norma precisa che non possono partecipare coloro che “hanno prestato servizio” o siano stati “titolari di assegni di ricerca” o “iscritti a corsi universitari” dell’Ateneo che ha indetto il bando.

Nella specie la Commissione non avrebbe eseguito l’accertamento preliminare dell’ammissibilità dei candidati alla selezione sulla base dei requisiti previsti dal bando.

L’accertamento della sussistenza del requisito di accesso avrebbe infatti condotto all’esclusione dalla procedura del dott. -OISSIS-.

Questi risulterebbe ‘affiliato’ all’Università di Bari, tra l’altro, presso lo stesso Dipartimento che ha indetto la procedura selettiva impugnata (DETO - Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi) con sede nel Policlinico di Bari, aver prestato servizio in modo continuativo in favore dell’Ateneo come ricercatore, insegnante e cultore della materia per l’Insegnamento di Chirurgia Plastica, come membro della Commissione Giudicatrice per l’ammissione ai corsi di Dottorato, come Dirigente Medico presso la Chirurgia Plastica Universitaria e Centro Ustioni Policlinico di Bari.

Inoltre presso la predetta Università e, in particolare, il DETO lo stesso avrebbe elaborato lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali.

Le prestazioni svolte in favore dell’Ateneo sarebbero, tra l’altro, confermate dalla documentazione depositata proprio dal dott. -OISSIS- a supporto della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Si assume ancora in ricorso che l’Azienda Consorziale Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari, di cui il dott. -OISSIS- risultava dirigente medico, è l’Azienda ospedaliera dell’Università degli Studi di Bari per le attività assistenziali, essenziali allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, per cui anche il solo ruolo svolto dal medesimo quale dirigente medico all’interno del Policlinico Universitario di Bari dovrebbe intendersi quale “prestazione di servizio” svolta in favore dell’Università, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

Lo stesso decreto rettorale n. 2245 del 6.5.2019, di indizione della procedura selettiva, prevede che la “Struttura sanitaria di riferimento per lo svolgimento dell’attività assistenziale è U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Universitaria con Annesso Centro Ustioni - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale di Bari” .

2) In subordine: violazione dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, dell’art. 9 del bando di concorso e dell’art. 6, comma 1, lettera b), del “regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della legge del 30.12.2010, n.240 , rispetto alla valutazione comparativa dei candidati - eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della disparità di trattamento, della ingiustizia manifesta, della erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione, della illogicità e della contraddittorietà.

Si denuncia la completa violazione, da parte della Commissione Giudicatrice, dei criteri di valutazione e comparazione dei titoli dei candidati, così come indicati all’art. 18, della legge n. 240 del 2010, dell’art. 9 del bando di concorso e dell’art. 6, comma 1, lettera b), del regolamento di Ateneo, come recepiti nel verbale n. 1 dell’11.12.2019 della Commissione stessa.

Con riferimento a ciascun criterio di valutazione, con i relativi sotto-criteri, individuati ex ante , si assume la mancata valutazione di alcuni titoli in possesso del ricorrente e l’erronea valutazione di alcuni titoli fatti valere dal controinteressato. Ne viene fatta un’approfondita descrizione: al riguardo si rinvia all’atto di ricorso.

3) In via ulteriormente subordinata: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dell’art. 1 della legge n. 230 del 2005 - eccesso di potere nelle figure sintomatiche della violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione e buon andamento, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta - sviamento di potere.

I criteri di valutazione indicati nel verbale n. 1 della seconda Commissione - che “modifica” quello redatto dalla prima Commissione, nella parte relativa alla valutazione dei criteri di ammissibilità - nonché il procedimento di valutazione stesso sarebbero stati costruiti allo scopo di favorire il dott. -OISSIS- nella procedura concorsuale impugnata.

Le “anomalie” dei criteri di valutazione inserite tanto nel bando di concorso quanto nei verbali delle Commissioni giudicatrici non sarebbero giustificate da alcuna ragione di pubblico interesse, quanto piuttosto dalla ritenuta sussistenza di una volontà di consentire al dott. -OISSIS- di prevalere nel concorso.

In primo luogo la procedura selettiva è stata indetta dal DETO – Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organo, ovvero dal Dipartimento di ‘afferenza’ del dott. -OISSIS-.

Si contesta altresì un ulteriore elemento di valutazione individuato arbitrariamente dalla Commissione nel verbale dell’11.12.2019, ossia la valorizzazione, nel criterio “attività clinica”, della “attitudine alla pratica della chirurgia ricostruttiva avanzata e di elevata complessità” . Tale criterio è stato poi rettificato dalla commissione nel verbale successivo del 16.12.2020.

La anomalia riguarderebbe altresì il criterio di valutazione della “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, atteso che tale attività non sarebbe stata espressamente prevista tra i criteri di valutazione ma comunque dovrebbe essere necessariamente valutata.

Sempre in merito alla “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti” la Commissione ha previsto la valutazione del numero di corsi tenuti presso la “Università di Bari”: detto criterio di valutazione è stato previsto dalla Commissione nonostante si trattasse di concorso riservato agli esterni.

Tale organo avrebbe perciò previsto e valorizzato criteri di valutazione non ammessi e/o disciplinati dal regolamento di Ateneo e dalla normativa in materia (legge n. 240 del 2010).

Con atto depositato il 25.03.2020 si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, la quale ha poi, in data 18.04.2020, prodotto un’articolata memoria difensiva e copiosa documentazione.

Nelle more, in data 17.04.2020, si è costituito in giudizio anche il controinteressato, che ha depositato una puntuale memoria defensionale con documentazione a corredo.

In vista della camera di consiglio del 22.04.2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, anche il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

Nella predetta camera di consiglio è stata respinta la domanda cautelare, con ordinanza n. 237, pubblicata il giorno successivo, così confermando quanto già deciso in sede monocratica col decreto cautelare n. 122 del 25.03.2020.

Proposto appello avverso il richiamato provvedimento collegiale, il Consiglio di Stato – sez. VI, con ordinanza n. 4604 del 3.8.2020, lo ha accolto “ai limitati fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito” .

Tutte le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. nonché note d’udienza in vista dell’udienza del 25.11.2020, tenutasi in modalità da remoto, all’esito della quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

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