TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-11-09, n. 200901826
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N. 01826/2009 REG.SEN.
N. 01645/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2008, proposto dai
Sig.ri P P S e P A, rappresentati e difesi dall'avv. S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso delle Province, 116;
contro
il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore;
per l’esecuzione di giudicato
NASCENTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA n. 2478/2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 il Consigliere dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Comune di Catania è stato condannato al pagamento di euro 16.388,54 in favore del ricorrente P A e di euro 2.203,41 in favore di P P S, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.900,00 , IVA, CPA e spese generali.
La sentenza è passata in giudicato, come attesta la Cancelleria del Tribunale in data 26 maggio 2008.
Con atto di diffida notificato il 18 febbraio 2008 era stato intimato al Comune di procedere al pagamento di quanto dovuto, senza alcun esito.
Alla Camera di Consiglio del 21 ottobre 2009 il ricorso è trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, essendo state espletate le formalità di cui al R.D. 642/1907 e persistendo l’inadempimento del Comune di Catania.
Il Comune è obbligato a corrispondere ai ricorrenti gli importi di seguito indicati:
- euro 16.388,54 in favore di P A, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- euro 2.203,41 in favore di P P S, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
- euro 4.900,00 oltre IVA, CPA e spese generali a titolo di spese processuali.
Si precisa che, per giurisprudenza costante, nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato possono riguardare le sole spese di registrazione della sentenza, di notifica dei titoli esecutivi e dell'atto di diffida ex art. 90 r.d. n. 642 del 1907, in quanto solo esse sono relative a formalità necessarie per la proposizione del giudizio di ottemperanza (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 30 giugno 2005 , n. 9145;T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 30 aprile 2009 , n. 383).
Sono dovuti anche gli interessi dalla pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo sugli importi complessivamente con essa liquidati.
Ai fini dell’ottemperanza si assegna al Comune intimato il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inerzia si nomina Commissario ad acta il Prefetto pro-tempore di Catania o Funzionario dallo stesso designato, che vi provvederà nel termine di ulteriori 60 giorni, a spese del Comune.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.