TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-09-03, n. 202001120
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Pubblicato il 03/09/2020
N. 01120/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2019, proposto da
Comune di Trinitapoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Igiene Ambientale - Bacino Foggia 4, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sia Fg4 S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della deliberazione Reg. n. 18 del 07/10/2019 (prot. n. 1554 del 14/10/2019), comunicata il 15/10/2019, dell’Assemblea del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4, ad oggetto “recesso dal Consorzio dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli - Determinazioni”, nei limiti di interesse, e precisamente nella parte in cui l’Assemblea, nonostante il recesso esercitato unilateralmente dal Comune di Trinitapoli il 24/09/2018, delibera di “prendere atto e disporre il recesso dal Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli con effetto immediato …”, anziché a far data dal 24/09/2018;
2) di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d’interesse del Comune ricorrente;
nonché
per l’accertamento della piena efficacia del recesso esercitato da parte del Comune ricorrente nei confronti del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4, per quanto si dirà infra , a far data dal 24/09/2018;
nonché
ove occorra, per la declaratoria della nullità e/o annullamento, dell’art. 6 dell’Atto Costitutivo del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Igiene Ambientale - Bacino Foggia 4;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 8 luglio 2020 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 5.12.2019 e depositato in Segreteria in data 19.12.2019, il Comune di Trinitapoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva la difesa dell’Ente ricorrente che, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 17/1993 (e dall’art. 25 l.n. 142/1990, oggi art. 31 TUEL), in data 9.9.1998 il Comune di Trinitapoli, unitamente a quelli di Carapelle, Cerignola, Margherita di Savoia, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara e Stornarella, costituiva, tramite apposita convenzione, il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4. Tale Consorzio accorpava i Comuni costituenti l’ARO FG/2 (Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella) e quelli costituenti l’ARO BT/3 (Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia).
Il Consorzio veniva istituito per la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il suo scopo consortile era - ed è attualmente - la gestione associata dei servizi ambientali degli Enti aderenti, primo fra tutti quello dello “smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto (…)” , nonché quello della “gestione associata della raccolta differenziata della frazione organica (…)” ;il tutto con l’obiettivo del contenimento dei costi dello smaltimento dei rifiuti e per il raggiungimento di buoni livelli di qualità del menzionato servizio.
In particolare, fra gli scopi istituzionali del Consorzio vi era quello di supportare i Comuni consorziati, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto: “… i) nella gestione di ogni altro servizio di competenza comunale (…) da realizzarsi direttamente da parte del Consorzio ovvero mediante società partecipate ”.
A tal fine, il Consorzio costituiva, ai sensi e per gli effetti dello Statuto e dell’art. 113 del 3 D.Lgs. n. 267/2000, la società a responsabilità limitata denominata “S.I.A. Società di Igiene Ambientale Consorzio Bacino Foggia/4 s.r.l.” (d’ora innanzi anche SIA), della quale era socio unico.
Con delibera consortile n. 20 del 2002, a detta società in house veniva affidata in concessione la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani dei Comuni consorziati, ai sensi dell’art. 31 TUEL.
Successivamente, all’esito di un iter che vedeva coinvolti i vari Comuni aderenti al Consorzio, il Comune di Trinitapoli stipulava con la SIA il contratto di servizio prot. n. 16390 del 28.11.2014 per la raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei r.s.u. ed assimilati prodotti sul proprio territorio.
Successivamente, con deliberazione di G.R. 18.12.2014, n. 2725, la Regione Puglia rilevava “alcune criticità in ordine alla tempistica di attuazione della normativa regionale e dei successivi provvedimenti attuativi” e diffidava il Consorzio FG/4, “ all’approvazione degli atti propedeutici ed all’avvio delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO”.
Con successiva Delibera di G.R. 17.04.2015, n. 800, per alcuni ARO tra cui il Consorzio FG/4 la Regione riteneva necessario “ attivare le procedure sostitutive di cui all’art. 14, comma 2, L.R. n. 24/2012 (…) , al fine di porre in essere le condizioni necessarie per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU a livello di ARO ”.
Con L.R. n. 20/2016, modificativa della L.R. n. 24/2012, la Regione Puglia istituiva quindi l’Agenzia Territoriale regionale per il Servizio di Gestione dei rifiuti (in seguito, AGER), ed affidava al Commissario ad acta dell’AGER specifici compiti sostitutivi.
Evidenziava parte ricorrente che la società SIA, nel corso degli ultimi anni, non adempiva regolarmente alle obbligazioni rivenienti in capo a sé dal contratto di servizio stipulato con il Comune, e il contratto di servizio medesimo, infine, veniva risolto a causa dell’impossibilità da parte di SIA - espressamente dichiarata con nota della società prot. n. 4906 del 29.06.2018 - a proseguire il servizio, stante il grave dissesto economico in cui la stessa versava.
A fronte di questa situazione, con nota del 14.08.2018, prot. 4148, il Comune ricorrente e quelli di Margherita di Savoia e di San Ferdinando di Puglia congiuntamente chiedevano all’AGER - quale Commissario del Consorzio - la formale ricostituzione dell’ARO BT/3, atta a consentire ai tre Comuni di gestire autonomamente ed in forma associata il servizio di raccolta RSU nelle proprie comunità territoriali nell’ambito del medesimo ARO BT/3.
Con nota del 16.08.2018, prot. n. 12365, l’AGER accoglieva la richiesta congiunta dei tre Comuni, richiedendo tuttavia agli stessi di recedere dal Consorzio FG/4, così da determinare l’immediata decadenza dai presupposti per l’affidamento diretto alla Società SIA, in modo da avviare la procedura amministrativa del soggetto gestore unico dell’ambito di raccolta ottimale BT/3.
L’ente ricorrente provvedeva dunque con nota n. 13027 del 4.09.2018, a comunicare al Consorzio FG/4 l’avvio del procedimento di recesso, fornendo dieci giorni per presentare osservazioni o eccezioni;entro tale termine, tuttavia, il Consorzio non faceva pervenire alcuna osservazione.
Con delibera di C.C. n. 45 del 24.9.2018, il Comune di Trinitapoli concludeva quindi il procedimento disponendo il recesso dal Consorzio, che veniva a quest’ultimo comunicato con nota del 25.9.2018.
Esponeva tuttavia il Comune ricorrente che il Consorzio non solo ignorava per oltre un anno anche tali determinazioni, ma per di più continuava a convocare il Comune ricorrente alle varie Assemblee tenutesi, sicché con nota del 28.01.2019, l’Ente diffidava il Consorzio a voler prendere definitivamente atto dell’intervenuto recesso, senza tuttavia ricevere riscontro.
In seguito, a fronte del dissesto economico che la interessava, la SIA proponeva ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall. In data 23.05.2019 dinanzi al Tribunale di Foggia, al fine di chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo che, tuttavia, con decreto n. 10/2019 del 25.09.2019, veniva dichiarata inammissibile, ritenendosi la stessa palesemente inidonea a soddisfare i molteplici creditori della SIA.
Evidenziava il Comune ricorrente che solo a seguito di tale rigetto, in data 3.10.2019, con nota prot. n. 1480, il Consorzio convocava “ in via d’urgenza ” l’Assemblea per il successivo 7.10.2019 per assumere determinazioni in merito al recesso comunicato oltre un anno prima dal Comune di Trinitapoli.
Con deliberazione dell’Assemblea n. 18 del 7.10.2019, dunque, il Consorzio deliberava di “ prendere atto e disporre il recesso … dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli con effetto immediato specificando che ai sensi e per gli effetti di legge nonché dell’atto costitutivo ciò non costituisce rinuncia all’esercizio di azioni volte al recupero di eventuali situazioni debitorie o al risarcimento di danni subiti e/o subendi” .
Avverso tale deliberazione, insorgeva la ricorrente, deducendo i seguenti motivi di censura:
“