TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-09-01, n. 202105693
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 01/09/2021
N. 05693/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03434/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3434 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N M e V M, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Coletta n.12;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Rojo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania e M C R, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 107 del 24 luglio 2020 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, all. A - tavola sezioni censuarie, all. B - tavola distribuzione farmacie, all. C - tavola pianta organica, all. D - elenco descrittivo sedi, all. E - certificazione relativa al numero degli abitanti residenti nel Comune di Caserta alla data dell'1.1.2019 e tabelle delle sedi) pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale il 27 luglio 2020, nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/11/2020:
- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Caserta n. 156 del 26 ottobre 2020 nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta, della Azienda Sanitaria Locale di Caserta e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, costituita da farmacisti non titolari di sede, utilmente collocati nella graduatoria stilata per il concorso pubblico straordinario per l’assegnazione di quelle disponibili (nn. 21, 22 e 23), impugna, con l’atto introduttivo, la delibera di Giunta Comunale del Comune di Caserta n. 107 del 24 luglio 2020, pubblicata nell’Albo Pretorio Comunale il 27 luglio 2020, avente ad oggetto “approvazione pianta organica delle farmacie – anno 2020” e, con motivi aggiunti, la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Caserta n. 156 del 26 ottobre 2020, con la quale il Comune ha modificato il contenuto della precedente Delibera n. 107/2020, sopra indicata, stralciando dalla stessa l’allegato E inerente la certificazione relativa al numero di abitanti residenti nel Comune di Caserta alla data dell’1.01.2019 e le tabelle delle sedi.
II. A sostegno del gravame la medesima parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, commi 1 e 2, della legge n. 475/1968, per violazione del criterio demografico e per grave lesione del principio fondamentale dell’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio e per omessa acquisizione del parere obbligatorio dell’Ordine professionale e dell’ASL territorialmente competenti, dell’art. 22 co. 2 del regio decreto n. 1706/1938, degli artt. 1, co. 1 e 2, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1275/1971, per omessa acquisizione dei dati ISTAT inerenti la popolazione residente e la sua distribuzione sul territorio comunale e per omissione dei dati idonei a stabilire la circoscrizione delle sedi farmaceutiche, dell’art. 5 della legge n. 362/1991, per avvenuta revisione della pianta organica in assenza di mutata consistenza e distribuzione della popolazione sul territorio, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, della l. n. 265/1990, della l. n. 15/2005, dell’art. 49 TFUE e del decreto dirigenziale di Giunta Regionale n. 49 del 5.03.2020;
b) eccesso di potere per carenza di presupposti, vizio di istruttoria, difetto di motivazione, irrazionalità, illogicità, irragionevolezza, sviamento, difetto di proporzionalità ed equità, contraddittorietà a causa dell’insanabile discordanza delle informazioni contenute negli allegati dell’atto impugnato e per la condotta processuale del Comune di Caserta, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione della delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Caserta n. 46 del 13 aprile 2016 e dei principi di chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
III. Si sono costituiti l’Amministrazione comunale e l’Azienda sanitaria di Caserta intimate, entrambe eccependo il difetto di legittimazione al ricorso degli attuali istanti, aspiranti di sede, e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso, come integrato da motivi aggiunti. L’Amministrazione comunale ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata originaria esatta integrazione del contraddittorio. Con proprio atto di costituzione, l’Ordine professionale dei farmacisti ha, invece, insistito per l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati.
IV. All’udienza pubblica del 22 giugno 2021, fissata per la discussione da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni in rito.
V.1. Eccepisce, in primo luogo, l’Amministrazione comunale resistente che il ricorso si appaleserebbe inammissibile, stante la mancata notifica dell’impugnativa a coloro che risultano gli effettivi destinatari delle censure qui resistite.
O, gli aspiranti titolari delle sedi farmaceutiche ricorrenti avrebbero solo formalmente rispettato il disposto dell’art. 41, II comma, del D.Lgs. n. 104/2010, che prevede la notifica ad almeno uno dei controinteressati, qui indirizzato alla Farmacia della dott.ssa M C R, titolare della sede rurale. Ciò sarebbe insufficiente perché le motivazioni del gravame impingono nella posizione dei titolari delle sedi 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22 e 23, che concretamente rivestono la posizione di controinteressati, senza che gli stessi siano stati evocati in giudizio. Ne scaturirebbe la palese inammissibilità del presente rimedio per non essere state convenute le parti necessarie del procedimento all’esame, e/o, in ogni caso, senza che il contraddittorio risulti integralmente costituito.
V.1.1. L’eccezione è infondata.
V.1.2. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “In base alla l. n. 1034 del 1971, per l'ammissibilità del ricorso è sufficiente che esso venga notificato, oltre che all'organo emittente l'atto impugnato, ad almeno uno dei soggetti controinteressati;l'omessa notifica ad uno o più di questi ultimi non determina l'inammissibilità del ricorso, ma soltanto l'onere per il giudice di ordinare e per il ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Anche la nuova legge processuale prevede che il ricorso con cui è proposta azione di annullamento deve essere notificato, nel termine di decadenza, "ad almeno uno dei controinteressati" (art. 41 comma 2, c.p.a.), e che, se ve ne sono altri, il giudice (salvi i casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso) ordina al ricorrente l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio, la cui inosservanza determina improcedibilità (art. 35). Poiché l'ordine di integrazione può essere impartito sino alla decisione della causa, ciò significa che è sufficiente che l'integrazione del contraddittorio intervenga prima della decisione” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 07/04/2011, n. 1985).
Ciò posto, “La notifica del ricorso, in presenza di un consistente numero di soggetti in posizione di controinteresse, può essere determinata dal giudice a mezzo dello strumento dei pubblici proclami e non con notifica individuale ai sensi dell'art. 137 e seguenti c.p.c., che impone a tali fini l'individuazione del luogo di abituale dimora o di residenza dell'interessato” (Cons. di St., sez. VI, 27/12/2011, n. 6846), come nel caso di specie, avvenuto.
Con ordinanza n. 2429 del 17.12.2020, questa sezione, accogliendo l’istanza cautelare, ha altresì disposto, “oltre alla notifica individuale nei confronti degli attuali titolari di sede farmaceutica … anche la notificazione dei predetti ricorsi per pubblici proclami, avuto particolare riguardo ai soggetti vincitori utilmente collocati nella graduatoria di merito”, ottemperata come dalla produzione in atti del 22.01.2021.
V.2. In secondo luogo, tanto l’Amministrazione comunale resistente che l’Azienda sanitaria intimata sostengono che i ricorrenti pretenderebbero di incidere sulla pianificazione territoriale, ritenendo che le tre sedi da assegnare (eventualmente a loro) siano antieconomiche, senza dimostrare di avere un qualificato e concreto interesse alla rimozione degli effetti: ne conseguirebbe che gli stessi non sarebbero portatori di una posizione di interesse pienamente qualificato e differenziato.
V.