TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-08-22, n. 202205467

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-08-22, n. 202205467
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205467
Data del deposito : 22 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2022

N. 05467/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02001/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS- S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A P, G E, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Società Regionale per la Sanità Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- Della Nota Prot. -OMISSIS- del 23/03/2022 di SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio (notificata a mezzo p.e.c. in data 23.03.2022), recante diniego totale sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla A.T.I. ricorrente in data 24.02.2022 ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 352/1992.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità Spa e della -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente -OMISSIS- S.p.A. ha partecipato alla procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento, per la durata di cinque anni, del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania.

La procedura di gara, suddivisa in sei lotti funzionali, è stata indetta da Soresa con determina a contrarre n. 143 del 12 ottobre 2016.

La presente controversia concerne, in particolare, il lotto n. 3, relativo al servizio da rendere in favore delle Aziende sanitarie A.O.U. Federico II, A.O.U. S.U.N. (Vanvitelli) e A.S.L. Napoli 3 Sud, avente importo complessivo quinquennale a base di gara di € 44.624.993.

Per il predetto lotto hanno presentato offerta l’A.T.I. odierna ricorrente, costituita tra le società -OMISSIS- S.p.A. (mandataria), -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.r.l. (mandanti), la Società -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.a., la società -OMISSIS-s.r.l. e l’A.T.I. tra -OMISSIS- S.p.A., -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l. (quest’ultima esclusa a causa del mancato rispetto delle prescrizioni della lex specialis in ordine alle modalità di somministrazione dei pasti).

La graduatoria redatta sulla base dei punteggi riportati dalle offerte dei concorrenti ha visto collocarsi in prima posizione la società -OMISSIS-, seguita dalla società -OMISSIS- e dall’odierna ricorrente.

La prima classificata è stata esclusa dalla graduatoria ai sensi di quanto previsto dal paragrafo n. 9 del disciplinare di gara, che consente ai concorrenti di aggiudicarsi massimo due lotti in ragione dell’ordine di importanza economica degli stessi.

Invero, la stazione appaltante ha affidato alla -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. i lotti n. 2 e 6, aventi una maggiore rilevanza economica;
mentre il lotto n. 3 è stato definitivamente aggiudicato alla seconda classificata con determina n. 215/2020.

Di qui è sorto un contezioso conclusosi con la sentenza n. 5536/2021 della III Sezione del Consiglio di Stato che ha disposto l’annullamento integrale della procedura di gara, oltre che dell’aggiudicazione, quale effetto dell’accoglimento dei ricorsi reciprocamente escludenti degli ulteriori due concorrenti in lizza (tra cui l’odierna ricorrente) collocati in classifica al di sotto di -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A.

Avverso tale pronuncia è insorta dapprima la -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., attivando il rimedio dell’opposizione di terzo e successivamente Soresa, proponendo ricorso per revocazione.

Con la sentenza n. 710/2022 la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per revocazione promosso da Soresa disponendo, testualmente, la revoca parziale della sentenza n. 5536/2021 nella parte in cui è stato disposto l’annullamento integrale della procedura di gara, essendo stato obliato il dato della partecipazione alla procedura de qua anche di -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., che oltretutto si era classificata al primo posto della graduatoria.

Alla luce della predetta sentenza, con determinazione n. 25 del 2022, Soresa ha ritenuto di aggiudicare il servizio alla società -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. rimasta quale unica partecipante (e unica aggiudicataria), ai sensi della graduatoria provvisoria stilata con il verbale n. 50 del 13.02.2019.

Avverso tale provvedimento è insorta l’ATI “-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-” nell’ambito del giudizio N.R.G. 1277/2022, a tutt’oggi pendente, innanzi questo T.A.R.

Contestualmente, con il presente gravame, la ricorrente ha agito avverso il diniego opposto da Soresa all’istanza di accesso agli atti presentata in data 24.02.2022, al fine di conoscere la documentazione tecnica, l’offerta economica ed i giustificativi dell’offerta economica presentata dalla società -OMISSIS- SPA.

In particolare, la ricorrente ha rappresentato che Soresa, con nota prot. n. 4548 del 2022, ha respinto l’istanza de qua, ritenendo la ricorrente stessa carente di un interesse concreto e attuale tale da legittimare l’accesso agli atti di altri operatori economici in quanto esclusa dalla gara.

L’impugnazione è affidata ad unico motivo di ricorso, con il quale -OMISSIS- S.p.A. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del d.lgs n. 50/2016, nonché degli articoli 22 e 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, secondo cui l’accesso agli atti di gara è consentito al concorrente che abbia partecipato alla selezione, purché la documentazione richiesta sia effettivamente funzionale alla difesa dei diritti del richiedente. Ciò in quanto, secondo la ricorrente, nel caso concreto l’acquisizione documentale invocata con l’istanza di accesso agli atti del 24.02.2022 ha proprio una finalità difensiva, essendo volta ad ottenere la documentazione presentata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- Spa per la partecipazione al Lotto 3, sulla base della quale è avvenuta l’attribuzione del punteggio, sfociata poi, per le circostanze di fatto sopra narrate, nell’aggiudicazione del Lotto 3 alla odierna controinteressata.

Nel costituirsi in giudizio sia SO.RE.SA che la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’accesso alla documentazione di gara, nonché l’infondatezza nel merito.

Il ricorso è fondato.

La società ricorrente, nelle sue difese, ha rappresentato di essere portatrice di un interesse differenziato e meritevole di tutela a cui è collegato il diritto di accesso alla documentazione per la quale è stata proposta istanza.

In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver proposto un nuovo ricorso avverso gli atti e i provvedimenti con cui SO.RE.SA ha aggiudicato il Lotto 3 in favore della società -OMISSIS-, al fine di ottenerne l’annullamento ed eventualmente la riedizione dell’intera procedura di gara.

Tale interesse strumentale alla riedizione della gara è pienamente tutelato dall’ordinamento con riguardo alle controversie relative all’aggiudicazione di appalti pubblici.

In sostanza, l’accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente, avrebbe come finalità quella di dimostrare, nella sede propria, profili di inammissibilità della offerta della aggiudicataria -OMISSIS- ed è evidente che solo la conoscenza degli elementi della offerta stessa consente di articolare la più idonea difesa.

Va dunque ordinato alla SO.RE.SA. di consentire alla ricorrente l’accesso chiesto con istanza del 24 febbraio 2022 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza mediante visione ed estrazione di copia.

Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi