TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-25, n. 202412821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-25, n. 202412821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412821
Data del deposito : 25 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2024

N. 12821/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14871/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14871 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EL RV in Roma, via Po 22;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento del Ministro dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 4 luglio 2019, notificato a mani dell’interessato il 10 settembre 2019 (doc. 1), con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal Sig. -OMISSIS- ex art. 9, comma 1, let. f. della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, del preavviso di diniego datata 19 dicembre 2018 mai comunicato all’istante, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo, con ogni conseguente e necessaria statuizione di Legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 31 maggio 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. - Il ricorrente in data 27 maggio 2014 ha presentato istanza intesa a ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992.

Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello alla concessione della cittadinanza del richiedente.

In particolare, dall’esame degli atti istruttori depositati in giudizio sono emersi a carico del richiedente i seguenti elementi di controindicazione di carattere penale, sulla scorta dei quali la Questura di Venezia, con nota del 17/6/2016, ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza:

- in data 07/10/2014: veniva deferito alla competente A.G. per il reato di cui all’art. 316 comma 1° del C.P. da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Jesolo (Ve);

- in data 04/12/1996: veniva deferito alla competente A.G. per il reato di cui all’art. 11 del D.P.R. 194/1999 da parte della Questura di Crotone.

Parte ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, attesa l’inesistenza delle notizie di reato addebitategli (sub I e II) e per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dei motivi ostativi (sub III).

Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato la documentazione inerente al procedimento unitamente ad una relazione difensiva, in cui, contestando nel merito le censure ex adverso svolte, conclude per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.

All’udienza straordinaria del 31 maggio, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

II. - Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.

Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022,

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