TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-01-07, n. 202000025
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Testo completo
Pubblicato il 07/01/2020
N. 00025/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Öbb-Personenverkehr Aktiengesellschaft, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Magri' e Ornella Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Prato in Torino, corso Re Umberto;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Borsero, in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21;
per l'annullamento
- della delibera n. 75/2016 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 1 luglio 2016 “Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni”, nonché per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente all'impugnata delibera, ivi compreso:
- della delibera n. 72/2016 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 27 giugno 2016, relativamente alla parte in cui l'Autorità, nell'ambito del medesimo procedimento conclusosi con la delibera n. 75/2016, ha fissato alcune modalità applicative per l'attuazione delle misure di cui all'allegato 1 della Delibera n. 96/2015;
- della delibera n. 96/2015 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 13 novembre 2015 avente ad oggetto la determinazione dei canoni di accesso per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 12 febbraio 2018, per l'annullamento
- della delibera n. 138/2017 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 22 novembre 2017 “Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017, relative alle delibere dell'Autorità n. 75/2016 e 80/2016 in materia di sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal gestore della stessa. Avvio procedimento con prescrizioni”, pubblicata in data 23 novembre 2017, nonché per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente all'impugnata delibera, ivi compreso:
- delle successive modifiche apportate da RF al “Prospetto Informativo della Rete” (“PIR”), ed in particolare a quello per l'anno ferroviario 2018 (pubblicato sul sito web di RF il 7 dicembre 2017) ed a quello per l'anno ferroviario 2019 (parimenti pubblicato sul sito web di RF il 7 dicembre 2017);
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 18 giugno 2019, per l'annullamento
- della delibera n. 43/2019 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 18 aprile 2019, avente ad oggetto la “Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 138/2017. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017. Conformità alle prescrizioni di cui alle delibere n. 11/2019 del 14 febbraio 2019 e n. 23/2019 del 28 marzo 2019 del sistema tariffario aggiornato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 9 dicembre 2021”;
nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso all'impugnata delibera, ivi comprese le successive modifiche apportate da RF al “Prospetto Informativo della Rete” (“PIR”), con specifico riferimento ai PIR pubblicati nel maggio 2019 relativamente agli anni 2019 e 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Regolazione dei Trasporti e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Öbb-Personenverkehr Aktiengesellschaft – vettore ferroviario di diritto austriaco che offre in Italia servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri - con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato i seguenti atti dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART):
- la delibera n. 75 del 1° luglio 2016 con la quale il nuovo sistema tariffario 2016- 2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale (PMdA), presentato da Rete Ferroviaria Italiana Spa (RF) in data 30 giugno 2016, è stato dichiarato conforme ai criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, di cui alla delibera n. 96/2015 e successive integrazioni, indicando al Gestore una serie di specifiche prescrizioni;
- la delibera n. 72/2016, recante “Attuazione della delibera n. 96/2015 – modalità applicative e differimento termini”;
- la delibera 96/2015, avente ad oggetto “Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria”.
2. Questi i motivi dedotti:
I. violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della Direttiva 2012/34/UE e degli artt. 12, 13, 17 e 18 del D.Lgs. 112/2015, violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di legalità, imparzialità, ragionevolezza ed equità; eccesso di potere;
II. violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della L. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013; violazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento; difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
III. mancata identificazione dei costi diretti relativi ai servizi ferroviari (Componente “A” dei criteri tariffari) in violazione del Regolamento UE 2015/909, della Direttiva 2012/34 (artt. 31, 32), del D.Lgs. 112/2015 (artt. 17, 18 e 37) e della Delibera dell’ART n. 96/2015;
IV. violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2015; incompetenza dell’ART nella fissazione della Componente “B” del canone.
3. L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) si è opposta, ex art. 10, comma 1 del d.P.R. n. 1199 del 1971, alla trattazione del ricorso in sede straordinaria, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.
4. In data 15 febbraio 2017 la ricorrente ha depositato, presso la segreteria del Tar, l’atto di costituzione in giudizio ai sensi del menzionato art. 10.
5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha, poi, impugnato la delibera dell’ART n. 138/2017 del 22.11.2017 recante “ ottemperanza alle sentenze del Tar Piemonte n. 1097 e 1098 del 2017, relative alle delibere n. 75/2016 e 80/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal gestore della stessa. Avvio procedimento con prescrizioni ” e le successive modifiche apportate da RF al “prospetto informativo della rete” (PIR) e in particolare a quello per gli anni ferroviari 2018 e 2019, nella parte in cui conferma i piani tariffari oggetto delle delibere dell’ART n. 75/2016 e 80/2016, prescrivendo a RF di introdurre alcune rettifiche al PMdA 2016-2021.
6. Oltre ad avere riproposto le medesime censure già formulate con il ricorso principale, la ricorrente ha formulato un’ulteriore censura, rubricata come secondo motivo, lamentando la violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2012/34/UE e degli artt. 12, 13, 17 e 18 del D.Lgs. 112/2015, la violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di legalità, imparzialità, ragionevolezza ed equità ed il vizio di eccesso di potere.
7. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la delibera n. 43/2019 adottata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 18 aprile 2019, avente ad oggetto la “ Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 138/2017. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017. Conformità alle prescrizioni di cui alle delibere n. 11/2019 del 14 febbraio 2019 e n. 23/2019 del 28 marzo 2019 del sistema tariffario aggiornato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 9 dicembre 2021 ”, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della Direttiva 2012/34/UE e degli artt. 12, 13, 17 e 18 del D.Lgs. 112/2015, violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di legalità, imparzialità, ragionevolezza ed equità; eccesso di potere;
II. violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della L. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013; violazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento; difetto di istruttoria e difetto di motivazione;
III. mancata identificazione dei costi diretti relativi ai servizi ferroviari (Componente “A” dei criteri tariffari) in violazione del Regolamento UE 2015/909, della Direttiva 2012/34 (artt. 31, 32), del D.Lgs. 112/2015 (artt. 17, 18 e 37) e della Delibera dell’ART n. 96/2015;
IV. violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2015;