TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400006
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2024
N. 00006/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di Reggio Emilia, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Elena Guiducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia datato 28 febbraio 2023 (prot. n. -OMISSIS-) – notificato alla ricorrente con nota di -OMISSIS- in data 15 marzo 2023 (prot. -OMISSIS-) – recante divieto di esercitare l’attività di noleggio di veicoli senza conducente, adottato nei confronti di “-OMISSIS-.”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, per quanto possa occorrere, la nota della Questura di Reggio Emilia n. -OMISSIS- in data 29.08.2022 e “l’avvio del procedimento datato 23.11.2022”, nonché la nota di -OMISSIS- in data 15.03.2023 (prot. -OMISSIS-) recante presa d’atto e comunicazione/notifica alla ricorrente del predetto provvedimento prefettizio impugnato, nonché ulteriori atti, pareri, proposte e valutazioni (se esistenti) che possano avere portato alla formazione degli atti qui impugnati o consequenziali ai medesimi e comunque lesivi dei diritti/interessi della ricorrente;
……………per la condanna….
della Prefettura di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale del Governo e per essa del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , al risarcimento dei danni patiti e/o patiendi dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia, della Questura di Reggio Emilia e dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi, per la ricorrente e per la controinteressata, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS-., odierna ricorrente, è un’impresa unipersonale, costituita ed iscritta al registro imprese nel febbraio 2021 per l’esercizio dell’attività di compravendita on-line di autoveicoli usati.
A seguito di S.C.I.A. presentata in data 11 luglio 2022, la ricorrente ha avviato anche l’attività di noleggio di autoveicoli senza conducente, da svolgersi attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche.
In data 15 marzo 2023, la ricorrente ha ricevuto la nota dell’-OMISSIS-, con la quale è stato notificato il provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- datato 28 febbraio 2023, recante il divieto di esercitare l’attività di noleggio di veicoli senza conducente, in ragione della segnalazione, da parte della Questura di Reggio Emilia, di elementi ostativi all’esercizio dell’attività di che trattasi.
Avverso tale provvedimento, l’odierna ricorrente ha proposto ricorso con richiesta di misure cautelari sospensive.
Con ordinanza -OMISSIS- del 7 giugno 2023, questo Collegio ha accolto l’istanza cautelare così motivando “ Considerato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (v., da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 14 febbraio 2023 n. 1034), quando il Prefetto provvede dopo il decorso del termine di giorni sessanta di cui all’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 481 del 2001, il divieto o la sospensione dell’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente possono essere disposti solo per “sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza”, nella fattispecie non rappresentate perché dichiaratamente espressione – quello svolto dall’Autorità prefettizia – del potere ordinario di divieto o sospensione; che, in alternativa, occorre intervenire in autotutela, secondo le modalità che ne sono tipiche, ma di cui non si ha traccia nella circostanza (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 ottobre 2021 n. 3074); Ritenuto che il periculum in mora discende in modo evidente dall’immediata preclusione allo svolgimento dell’attività di impresa di che trattasi ”.
Si sono costituite in giudizio la Prefettura e la Questura di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l’-OMISSIS-, chiedendo in via pregiudiziale l’estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, ed eccependo in via subordinata l’inammissibilità dell’impugnazione della nota -OMISSIS- del 15 marzo 2023, trattandosi di atto di mera notifica del provvedimento prefettizio, privo quindi di valore provvedimentale e di autonoma efficacia lesiva per la ricorrente.
Alla pubblica udienza del giorno 10 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’-OMISSIS-
L’eccezione è fondata.
L’-OMISSIS- è stata costituita dai Comuni e dalla Provincia di Reggio Emilia, in attuazione della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 30 giugno 2008 n. 10, con funzioni di progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto e di gestione della mobilità.
Alcuni Comuni, tra cui quello di Reggio Emilia, hanno delegato all’Agenzia le attribuzioni di loro competenza in materia di noleggio di veicoli senza conducente, ivi compresi quelle afferenti alla S.C.I.A. di cui all’art. 1 del d.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.
Ebbene, come dedotto dall’interessata e non contestato dalla parte ricorrente, l’-OMISSIS-, ricevuta, in data 11 luglio 2022, la S.C.I.A. da parte della -OMISSIS-., non riscontrando elementi ostativi all’attività denunciata, non adottava alcun atto inibitorio nei confronti della stessa, ma si limitava alla trasmissione della segnalazione alla Prefettura di Reggio Emilia per il seguito di competenza.
Ed infatti il gravato provvedimento inibitorio è stato adottato della Prefettura e trasmesso alla citata Agenzia per la mera notifica alla ricorrente, non risultando adottato dalla stessa alcun provvedimento lesivo degli interessi del privato, né avendo comunque l’Agenzia concorso all’adozione di quell’atto, rispetto al quale, oltretutto, neppure è destinataria di un vantaggio diretto ed immediato che giustifichi la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento prefettizio.
A ciò aggiungasi l’ulteriore rilievo che, benché risulti nel ricorso formalmente impugnata la nota del 15 marzo 2023, con cui la predetta Agenzia ha notificato alla ricorrente il provvedimento prefettizio, invero alcuna censura è formulata nel ricorso avverso la citata nota, la cui impugnazione risulterebbe peraltro inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di atto privo di autonoma efficacia lesiva.
Di talchè deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell’-OMISSIS-, con conseguente